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Limiti di utilizzo del danaro del contante

di ProfessioneGiustizia .it - 17/12/2011

Premessa



Il DL 6.12.2011 n. 201, c.d. “manovra Monti”, riduce da un importo pari o superiore a 2.500,00 euro ad un importo pari o superiore a 1.000,00 euro il limite relativo all’utilizzo del denaro contante, all’emissione di assegni “trasferibili” (o “liberi”) ed al saldo dei libretti di deposito al portatore.

In particolare:
         è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro (per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.);
         gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
         gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal clientesenza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 1.000,00 euro;
         il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro;
         i libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a 1.000,00 euro, entro il 31.12.2011.
 
Entrata in vigore
Il DL 6.12.2011 n. 201 è in vigore dal 06.12.2011.


 

TITOLO ORIGINALE DEL LAVORO:
Novità in materia di contanti, assegni e libretti al portatore previste dalla manovra Monti
Autore: "www.studioburgio.it"
Link: "http://www.studioburgio.it/BlogEngine/post/2011/12/08/Novita-in-materia-di-contanti-assegni-e-libretti-al-portatore-previste-dalla-manovra-Monti.aspx"