Anticipazioni o Spese Esenti art. 15-3 DPR 633-72

Sulla esatta qualificazione contabile delle spese. Guida sulle spese non imponibili o anticipazioni ex art. 15 del DPR 633/72 - IVA.

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Cosa prevede la Norma

Testo aggiornato il 19/08/2013.


Non ci vogliamo inoltrare nel difficile campo dell’interpretazione delle norme fiscali, che non ci compete, ma solo dare un inquadramento d’insieme alla normativa. Spesso, infatti, il professionista si trova nella difficoltà di decidere se porre esenti o meno determinate spese. E sovente, per non sbagliare, e come si consiglia spesso anche da parte di professionisti del settore, si imputa la spesa nella parte imponibile, con la conseguenza di duplicare l’Imposta sul Valore Aggiunto.
Di seguito l’art. 15 del DPR sull’IVA:

 

"ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
(Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633
e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 15
Esclusioni dal computo della base imponibile

  1. Non concorrono a formare la base imponibile:
    1. le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
    2. il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;
    3. le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;
    4. l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
    5. le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto.
  2. Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'esecuzione del contratto".

 

Da notare che:
- spese esenti ex art. 15;
- anticipazioni;
sono dei sinonimi.

La non imponibilità delle anticipazioni è subordinata, quindi, o all'esistenza di documentazione intestata al cliente (ricevuta di versamento su c.c.p., etc.) o di apposita specifica liquidazione delle predette spese contenuta nella fattura intestata al cliente. Riteniamo che la preoccupazione del fisco, infatti, sia che il professionista da un lato utilizzi il documento di spesa (spesa sostenuta per il cliente) come spesa dello studio, in detrazione sia dell’IVA che del reddito professionale, e dall’altro lato che il professionista ponga a carico del cliente la stessa spesa. Questa duplicazione è vietata poiché sia il professionista che il cliente andranno a porre in detrazione la medesima spesa. Così facendo, infatti, se il professionista ponesse quella spesa in detrazione dei redditi quale spesa per la propria attività, la spesa perderebbe quella “neutralità” che è invece necessaria per poterla qualificare come “rimborso” di un “anticipo”.

L’Amministrazione Finanziaria ha specificato in Circolare 1/R T/50550 del 15/12/1973 che siano da escludere dal calcolo “unicamente le somme ricevute dall’esercente arti e professioni a titolo di rimborso spese da questi anticipate per conto del cliente, a condizione che non costituiscano, secondo quanto chiarito innanzi, spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo e a condizione che siano debitamente ed analiticamente documentate”. Il concetto di “spesa”, come si vede, è generico e, a quanto ci consta, alcuna indicazione analitica è mai stata fatta per creare un elenco delle classiche spese non imponibili.

Ai fine della individuazione del regime tributario e dell’aliquota IVA applicabile, si dovra' quindi fare sempre riferimento alla prestazione originaria resa dal professionista ed alla tipologia di spesa in relazione all’attività esercitata: se svolgo attività di rivendita di libri e mi faccio rilegare dei volumi è chiaro che la relativa spesa sara' inerente alla produzione di reddito della mia attività. Su quei volumi applichero' un ricarico e, del resto, essa fa a pieno titolo parte della mia attività. Tuttavia, se sono un tecnico ed ho la necessità di far rilegare, una tantum, una corposa consulenza in nome e per conto del singolo cliente, allora potremmo essere in una ipotesi di spesa non imponibile ex art. 15/3 DPR IVA.

Un valido aiuto per comprendere quale sia la linea di confine è la presenza di un apposito incarico. Il rapporto tra professionista e cliente è inquadrabile nel mandato (art. 1704 cod. civ.). Il mandatario agisce cioè in nome e per conto del mandante e gli effetti giuridici degli atti posti in essere dal primo si producono direttamente in capo al secondo (committente), al quale competono l’onere di provvedere alla registrazione del documento che certifica il costo sostenuto e, se si tratta di prestazione soggetta ad IVA, la detrazione del tributo (valga l’esempio dell’avvocato il cui mandato è la procura alle liti).

Nel caso di anticipazioni per tasse, marche da bollo, diritti, etc., la non imponibilità dei rimborsi è subordinata o all'esistenza di documentazione intestata al cliente o di apposita specifica liquidazione delle predette spese contenuta nella fattura intestata al cliente. Il fascicolo della pratica dovrebbe contenere tutte le dimostrazioni di spesa e al cliente vanno elencate analiticamente a corredo della fattura.

Ripetiamo, l’esclusione delle anticipazioni dalla base imponibile suppone:
- una specifica documentazione intestata al cliente, ovvero integrata con il nome del cliente e del prestatore (spese anticipate dal professionista in nome del cliente),
- che si tratti di spese che il professionista ha sostenuto per conto del cliente e non spese inerenti allo svolgimento della prestazione (spese anticipate dal professionista per conto del cliente);
- che il professionista non ponga quelle spese in detrazione nella propria contabilità.
 

Le spese anticipate dal professionista verranno, quindi, qualificate come semplici partite di giro che non hanno natura di corrispettivo.