Come costituire una società in Italia. Come fare e quale forma societaria scegliere

Come investire in Italia, come aprire in Italia una società da parte di stranieri. Confronto tra i principali tipi di società in Italia e Spagna e la principale società inglese a responsabilità limitata.

Tempo di lettura: 21 minuti circa

Aprire una società in Italia? Normativa, problematiche e soluzioni (italiano)

Come investire in Italia, con particolare attenzione all'apertura di una società da parte di stranieri. L'articolo mostra anche un interessante confronto tra i principali tipi di società in Italia e Spagna e la principale società inglese a responsabilità limitata.

 

Indice:

1. Introduzione

2. Tipi di società esistenti in Italia.

3. I due principali tipi di società con responsabilità limitata dei soci.

4. "Excursus" dei principali tipi di società esistenti in altri stati.

5. Dove e come costituire una società in Italia?

6. Notai e altri professionisti italiani.

7. I costi.

8. Chi può creare una società in Italia? - Gli stranieri.

9. Alcuni casi.

10. Il "Codice Fiscale" italiano.

11. Lingua, "Legalizzazione" o "Apostille", traduzione.

 

 

1. Introduzione

L’Italia è conosciuta nel mondo per gli incantevoli luoghi da visitare, e, quando fortunatamente c’è turismo, arrivano anche gli investitori.

Un investitore “professionale” opera attraverso società costituite “ad hoc” nel singolo paese, ed è proprio a questo punto che, se non bene informato e consigliato dai giusti professionisti, si trova di fronte a diverse difficoltà.

Affrontiamo la situazione per punti, considerando solo le società con scopo di lucro e non tutti gli altri enti, quali ad esempio società cooperative e fondazioni.

 

 

2. Tipi di società esistenti in Italia.

In Italia si possono dividere le società in due categoria:

- “società di persone”: sono società basate sulle persone dei soci, i quali in generale rischiano tutto il loro patrimonio (ad eccezione del socio “accomandante” di “S.a.s.”), oltre a quello della società (autonomia patrimoniale imperfetta).

- “società di capitali”: sono società basate più sul capitale messo nella società, e meno sull’apporto personale dei singoli soci, i quali restano estranei all’amministrazione della società. I debitori della società possono attaccare solo il patrimonio della società, e non anche quello dei singoli soci (autonomia patrimoniale perfetta).

 

SOCIETA’ di PERSONE

SOCIETA’ di CAPITALI

Società Semplice (s.s.)

Società a Responsabilità Limitata (SRL)

Società in Nome Collettivo (s.n.c.)

Società per Azioni (S.p.A.)

Società in accomandita semplice (s.a.s.)

Società in Accomandita per Azioni (S.A.p.A.)

 

Nel diritto italiano si trovano altre tipologie di enti, che servono a scopo non di lucro (sia oggettivo che, soprattutto, soggettivo) rispetto alle società sopra descritte, tra cui ad esempio fondazioni, associazioni, mutue assicuratrici, cooperative, che non sono però oggetto del presente articolo.

 

L’autonomia patrimoniale perfetta si realizza nelle società di capitali. I soci rispondono delle obbligazioni sociali soltanto nei limiti della quota di capitale conferita (con l'eccezione dei soci “accomandatari” nelle “S.a.p.a.”).

L’autonomia patrimoniale imperfetta è propria degli enti non riconosciuti e delle società di persone. Esiste un fondo comune della società, su cui, in primo luogo, i creditori fanno valere i loro diritti, ma sono, inoltre, responsabili solidalmente e personalmente con i propri beni, anche i soci.

 

Le disciplina normativa si trova nel Codice Civile italiano, con altri elementi in leggi speciali separate in base alla particolarità dell’oggetto che persegue la singola società (ad esempio il Testo Unico Bancario, D.P.R. 385/1993, per le Banche).

 

 

3. I due principali tipi di società con responsabilità limitata dei soci.

Nelle società di capitali il socio non ha potere diretto di amministrazione e controllo della società, ma può esprimere il suo voto nell’assemblea dei soci, partecipando alla nomina degli amministratori (e dei sindaci, nel caso delle S.p.A.). Ciò non gli impedisce di essere nominato amministratore, assumendone la relativa responsabilità.

La società di capitali funziona attraverso la presenza di tre organi: l’assemblea dei soci, con una competenza limitata alle decisioni di maggior rilievo; gli amministratori, a cui è demandata la gestione della società e l’attuazione dell’oggetto sociale; e (per le S.p.A. o le S.R.L. con determinati requisiti) dei sindaci, organo di controllo e di vigilanza sull’attività degli amministratori.

 

Tra le società di capitali la “S.A.p.A.” è un tipo poco usato.

Le più utilizzate sono le “S.R.L.” e le “S.p.A.”. Le prime hanno un funzionamento più semplice, in quanto, oltre ai soci, ci sono uno o più amministratori (salvo qualche eccezione). Le “S.p.A.” vengono invece usate per operazioni più complesse in quanto necessitano anche di un organo di controllo con funzionamento più complesso e spesso più costoso.

Salvo casi particolari si consiglia la costituzione di una “Società a Responsabilità Limitata” (S.R.L.), che, oltre alle garanzie date dall’autonomia patrimoniale perfetta permette anche un funzionamento più snello della società. E’ poi un modello che si trova in versioni simili in molti paesi del mondo, ad esempio la “Sociedad de responsabilidad limitada” spagnola o la “limited company” inglese.

 

 

4. "Excursus" dei principali tipi di società esistenti in altri stati.

Sembra interessante fare un “excursus” delle principali tipologie di società esistenti nel mondo, con alcune delle più interessanti caratteristiche:

Stato

Società

Caratteristiche

Italia

“Società Semplice” (S.s.)

- è la forma base di società di persone.

- può avere ad oggetto esclusivamente l'esercizio di un’attività economica non commerciale (quindi attività agricola).

- nessun capitale minimo.

- svantaggi: responsabilità personale illimitata e solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali. Con apposito patto può essere esclusa la responsabilità personale dei soci che non hanno agito in nome della società, ma il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi, altrimenti questa limitazione di responsabilità di fatto non si realizza. Qualora il pagamento del debito della società sia stato richiesto direttamente al socio, quest’ultimo potrà richiedere al creditore che venga preventivamente escusso il patrimonio sociale, indicando al medesimo i beni della società sui cui potersi agevolmente soddisfare (c.d. beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale).

- non è soggetta al fallimento.

- amministrazione e rappresentanza della società spettano generalmente a ciascun socio disgiuntamente dagli altri. Sono ammessi patti contrari e i soci, in sede di costituzione della società, possono decidere di scegliere un sistema di amministrazione congiunta sia per l’attività ordinaria che per la straordinaria, oppure disgiunta solo per l’ordinaria e congiunta per la straordinaria. E’ anche possibile riservare l’amministrazione soltanto ad alcuni dei soci.

- iscritta nel Registro delle Imprese (http://www.registroimprese.it ) tenuto dalla locale Camera di Commercio.

Italia

“Società in Nome Collettivo” (S.n.c.)

- modello societario di base per l’esercizio di un’attività commerciale.

- il nome della società (ragione sociale) deve contenere il nome di almeno uno dei soci e l’indicazione che si tratta di una “S.n.c.”.

- nessun capitale minimo.

- caratterizzata dalla responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali. Non è possibile per i soci fare un patto per escludere la responsabilità personale di uno o più soci nei confronti dei terzi. (come invece possibile nella società semplice). E’ possibile escludere la responsabilità di uno o più soci solo con effetto tra i soci stessi, in questo caso dunque i creditori possono chiedere ugualmente a ciascun socio il pagamento del debito intero.

- soggetta al fallimento che comporta anche il fallimento di tutti i soci.

- amministrazione e rappresentanza spettano generalmente a ciascun socio disgiuntamente dagli altri. Sono ammessi patti contrari e i soci possono decidere di scegliere un sistema di amministrazione congiunta sia per l’attività ordinaria che per la straordinaria, oppure disgiunta solo per l’ordinaria e congiunta per la straordinaria. E’ possibile affidare l’amministrazione ad alcuni soltanto dei soci.

- iscritta nel Registro delle Imprese (http://www.registroimprese.it ) tenuto dalla locale Camera di Commercio.

Italia

“Società in accomandita semplice” (S.a.s.)

- caratterizzata dalla presenza di due tipologie di soci: 1. “accomandatari”, ai quali spetta in via esclusiva l'amministrazione e la gestione della società. Essi hanno una responsabilità illimitata e solidale per l'adempimento delle obbligazioni sociali (come per i soci della S.n.c.); 2. “accomandanti”, ai quali non spetta l'amministrazione, che rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita. Essi non possono compiere atti di amministrazione, ed in caso contrario assumono responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso dalla società.

- il nome della società (ragione sociale) deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari e l’indicazione che si tratta di una “S.a.s.”. Se il socio accomandante acconsente a che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.

- l’amministrazione della società deve essere affidata ad uno o più soci accomandatari, quindi non sono ammessi amministratori non soci. Non è però obbligatorio che un socio accomandatario sia anche amministratore.

- se l'atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca (nel caso in cui l’amministratore non sia stato nominato con il contratto sociale) sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.

- iscritta nel Registro delle Imprese (http://www.registroimprese.it ) tenuto dalla locale Camera di Commercio.

Italia

“Società a Responsabilità Limitata” (S.R.L.)

 

 

 

 

 

(la forma più usata in Italia)

- l’atto costitutivo deve essere fatto per atto pubblico presso un notaio, che provvede al deposito presso il Registro delle imprese. La società viene ad esistenza solo se la società viene iscritta presso il Registro delle Imprese a cura del notaio.

- gode di autonomia patrimoniale perfetta (i soci rischiano solo quello che hanno conferito in società, non i loro beni personali).

- capitale sociale minimo: 1€ (si consiglia un capitale di 10.000 € come era fino a qualche anno fa). In caso di più soci e capitale di almeno 10.000€ può versare inizialmente il 25% del capitale e impegnarsi a mettere il resto nel caso fosse richiesto dagli amministratori. In caso di capitale inferiore a 10.000€, o di unico socio, il capitale va versato tutti subito.

- Organi essenziali: 1. Assemblea dei soci; 2. Organo amministrativo (può esserci anche solo un Amministratore, che può anche essere un socio);

- può avere anche solo un socio (cosa non possibile ad esempio nelle società di persone italiane).

Alcune attività, come l’attività bancaria e assicurativa, richiedono però la forma di “S.p.a.”.

- la disciplina dell’amministrazione è abbastanza flessibile. Può essere nominato un amministratore unico, un consiglio di amministrazione, o semplicemente più amministratori con poteri tra loro disgiunti o congiunti.

- iscritta nel Registro delle Imprese (http://www.registroimprese.it ) tenuto dalla locale Camera di Commercio.

Italia

“Società per Azioni” (S.p.A.)

- la più idonea ai grandi investimenti.

- viene ad esistenza solo se la società venga iscritta presso il Registro delle Imprese a cura del notaio.

- è l’unica tipologia di società che può essere quotata in borsa (società aperte). Le società per azioni possono essere di due tipi: “aperte”, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (società quotate in borsa o semplicemente con azioni diffuse tra il pubblico) e “chiuse”, che non vi fanno ricorso. Nelle società chiuse il controllo contabile può essere affidato, in forza di specifica clausola statutaria allo stesso collegio sindacale; nelle società aperte invece il controllo contabile spetta per legge necessariamente ad una società di revisione.

- autonomia patrimoniale perfetta (i soci rischiano solo quello che hanno conferito in società, non i loro beni personali).

- capitale sociale minimo: 50.000 €. Deve essere versato nelle mani degli amministratori almeno il 25% del capitale sociale. Per determinate società la legge prevede un capitale minimo più elevato, in relazione alla peculiarità dell’attività svolta (è il caso delle società di intermediazione mobiliare o delle società bancarie o finanziarie). Nel caso in cui la società nasca con un unico socio deve essere versato l’intero importo del capitale sociale.

- Organi essenziali: 1. Assemblea dei soci; 2. Organo amministrativo; 3. Organo di controllo.

Alcune attività, come l’attività bancaria e assicurativa, richiedono necessariamente la forma di Società per Azioni.

- iscritta nel Registro delle Imprese (http://www.registroimprese.it ) tenuto dalla locale Camera di Commercio.

Spagna

“Sociedad de responsabilidad limitada”

 

 

 

(la forma più usata in Spagna)

- iscrizione obbligatoria nel "Registro Mercantil" (quello centrale: http://www.rmc.es - Ci sono poi i Registri provinciali).

- il tipo più comune di società in Spagna.

- i soci non devono rispondere personalmente con i loro beni dei debiti della società, la responsabilità è limitata al capitale conferito.

- la responsabilità dei soci è limitata e il capitale azionario è diviso in azioni.

- capitale minimo (per la sua costituzione): 3.000 euro.

- il numero minimo di soci per la sua costituzione è uno.

- vantaggi: la responsabilità è limitata, in modo che in caso di eventuali perdite i partner non debbano rispondere con le proprie risorse.

 

Spagna

“Sociedad anónima” (SA)

- iscrizione obbligatoria nel "Registro Mercantil" (quello centrale: http://www.rmc.es - Ci sono poi i Registri provinciali).

- il capitale è diviso in azioni che possono essere liberamente trasferite - il contrario della società a responsabilità limitata.

- capitale minimo: 60.000 euro, versato al 25% al ​​momento dell'atto pubblico.

- il numero minimo di persone per la sua costituzione è uno.

- vantaggi: la società è suddivisa in azioni liberamente trasferibili, la responsabilità dei soci è limitata al capitale conferito, può essere unipersonale e può essere quotata in borsa.

Alcune attività come quelle bancarie, farmaceutiche, assicurative e di gestione dei fondi pensione richiedono questo tipo di società.

- svantaggi: il capitale minimo richiesto è elevato, non è possibile controllare la presenza di persone al di fuori dell'azienda e le procedure per la costituzione e il funzionamento sono più complesse di quelle di, ad esempio, una società a responsabilità limitata.

Spagna

“Sociedad colectiva”

- iscrizione obbligatoria nel "Registro Mercantil" (quello centrale: http://www.rmc.es - ci sono poi i Registri provinciali).

- un tipo di società commerciale di natura personale, in cui i soci svolgono un ruolo molto importante, poiché non solo investono capitali, ma contribuiscono anche al loro lavoro e gestiscono direttamente l'azienda.

- lo stato di socio non è liberamente trasmesso.

- la responsabilità dei soci è illimitata, quindi rispondono personalmente alle perdite dell'azienda (anche con beni propri).

- per la sua costituzione, nessun capitale minimo è richiesto e la sua ragione sociale deve includere il nome di almeno un partner sopra le parole “y Compañía”, senza essere in grado di aggiungere anche il nome di un'altra persona al di fuori di esso.

- può essere costituita da due persone.

- vantaggi: la struttura e il funzionamento sono semplici e non è richiesto un capitale minimo per la sua costituzione. E’ controllabile l'accesso delle persone al di fuori della società stessa.

- Svantaggi: la responsabilità è illimitata, personale e solidale e non è possibile delegare la gestione dell'azienda ad un professionista esterno.

Spagna

“Sociedad comanditaria (o en comandita)”

- iscrizione obbligatoria nel "Registro Mercantil" (quello centrale: http://www.rmc.es - Ci sono poi i Registri provinciali).

- È simile alla società collettiva, ma è possibile che un determinato tipo di socio non debba essere direttamente responsabile della gestione della società.

- Due tipi di soci: coloro che rispondono illimitatamente ai debiti sociali e partecipano alla gestione della società, e altri che non partecipano alla gestione e la cui responsabilità è limitata al capitale versato o impegnato.

Regno Unito (UK)

“Limited Company”

 

 

 

 

(la forma più usata in UK)

 

 

- la forma legale più comune utilizzata nel Regno Unito.

- registrato presso la "Companies House" (https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house).

- privata o pubblica ("Private Limited Company - Ltd"; "Public Limited Company - Plc").

- di proprietà dei suoi soci, che hanno responsabilità limitata (i creditori della società possono perseguire solo i beni della società per saldare un debito). I beni personali dei soci non sono a rischio.

- due meccanismi per l'adesione all'azienda: 1. "by Shares" (i soci possiedono ciascuno una o più azioni della società) 2. "by Guarantee".

- Le società sono "incorporated" per formare un'entità con personalità giuridica separata.

- due documenti per la costituzione: 1. “Memorandum”, che è costituito all'inizio e non può essere modificato; 2. Statuto (noto anche come "Articles". È un contratto tra l'azienda ei suoi membri, che stabilisce le regole giuridicamente vincolanti per la società).

- minimo un socio.

- Capitale sociale minimun: £ 1 (società privata); £ 50.000 (società per azioni).

- Numero minimo di soci: uno.

- Numero minimo di amministratori: uno (società privata), due (società pubblica).

 

 

 

 

 

 

Non bisogna farsi guidare sempre e solo dal tipo di operazione che bisogna fare al fine di scegliere tutte le caratteristiche della società. Per essere più precisi bisogna farlo ma con l’assistenza dei giusti professionisti (Notaio, Commercialista e Avvocato, competenti in materia di società).

Ad esempio se un cittadino volesse acquistare un immobile che costa 1.000.000 € potrà anche scegliere di costituire una S.R.L. con un capitale iniziale di 10.000 € e, dopo la costituzione, inserire il capitale nella società a titolo, ad esempio, di finanziamento soci.

 

 

5. Dove e come costituire una società in Italia?

Una società deve essere costituita (salvo casi particolari, che non tratterò in questa sede) attraverso un atto pubblico ricevuto da un Notaio Italiano.

Il notaio, come ricorda lo stesso Consiglio Nazionale del Notariato, è un pubblico ufficiale al quale lo Stato italiano affida il potere di attribuire pubblica fede, cioè il valore di prova legale, agli atti che stipula. Perciò tutti – compreso il giudice – devono presumere vero ciò che è da lui attestato, salvo che sia accertato il reato di falso. Per questo il notaio deve accertare personalmente qual è la volontà delle persone che a lui si rivolgono e lo scopo da raggiungere, al fine di preparare l’atto, conforme alla legge, più idoneo ed economico. Si consiglia perciò di richiedere anche l'attività di consulenza del notaio prima della stipula dell'atto.

Nell’esercizio della sua funzione il notaio deve essere, per legge, indipendente e imparziale: deve quindi tutelare gli interessi di tutti i contraenti in uguale misura, a prescindere da chi gli abbia conferito l'incarico. A differenza del Notaio presente nei paesi di Common Law, come l’Inghilterra, il Notaio italiano deve controllare, oltre all’autenticità delle persone che ha di fronte, anche che il contenuto dell’atto che riceve sia conforme alla legge italiana.

I Notai sono soggetti al controllo del Ministero di Giustizia e del Consiglio Nazionale del Notariato, sul cui sito web ( www.notariato.it ) si può trovare anche l’elenco dei Notai in esercizio, per evitare truffe. Si può consultare anche il sito web relativo ai Notaio europei dell’Unione Europea (http://www.cnue.eu ).

 

 

6. Notai e altri professionisti italiani.

Il Notaio iscrive poi la società nel Registro delle Imprese tenuto da ciascuna Camera di Commercio.

Vi è una Camera di Commercio in quasi ciascuna delle principali città italiane, presso le quali è tenuto anche il Registro delle Imprese ( www.registroimprese.it ), nel quale si possono trovare tutte le società italiane, con tutti i relativi dati, statuti societari, ultimi bilanci e modifiche dello statuto. L’accesso a detti documenti e dati è pubblico.

Il Notaio, dopo aver ricevuto l’atto costitutivo della società, è obbligato dalla legge a iscriverlo nel Registro delle Imprese competente in base al luogo in cui ha sede la società.

 

Altro professionista necessario è il “commercialista” che dovrà curare la successiva gestione fiscale della società, che vi dovrà consigliare al meglio su quale tipologia di società scegliere e su altri aspetti fiscali. Il commercialista va assolutamente scelto prima di costituire la società. Maggiori informazioni e un elenco dei commercialisti in esercizio si possono trovare sul sito web del “Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili” ( www.cndcec.it ).

 

 

7. I costi.

I costi per costituire una società in Italia sono vari.

Pensiamo al caso più frequente, una S.R.L. con capitale sociale iniziale di 10.000€. Il costo del Notaio sarà di circa 1.500 €. Il commercialista costerà circa 3.000€ all’anno per consulenza per costituzione e tenuta della contabilità.

Si consiglia inoltre anche di consultare un avvocato prima di costituire una società, così da evitare errori che se risolti preventivamente posso costare poche centinaia di euro di consulenza al posto di migliaia di euro di cause giudiziali successivamente. Maggiori informazioni e un elenco degli avvocati in esercizio si possono trovare sul sito web del Consiglio Nazionale Forense ( www.consiglionazionaleforense.it ).

 

 

8. Chi può creare una società in Italia? - Gli stranieri.

Per costituire una società in Italia è necessaria avere la piena capacità giuridica e di agire.

Per coloro che non sono italiani bisogna analizzare diverse situazioni.

E’ fondamentale analizzare il concetto di condizione generale dello straniero (ovvero cittadino avente cittadinanza, o società con sede, in un qualsiasi paese non membro dell’Unione Europea), che voglia volontariamente porre in essere un negozio giuridico in Italia.

Più semplicemente, rispondiamo alla domanda: ogni straniero può tranquillamente fare un “investimento” (compresa la costituzione di una società) in Italia?

In generale un rapporto tra due persone (giuridiche o fisiche) italiane è regolato dalla Legge italiana.

In caso di “stranieri”, la principale norma italiana di riferimento è l’articolo 16 delle “Disposizioni sulla legge in generale” (R.D. n. 262 del 16 marzo 1942), che dispone che “lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenuti in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere”.

La giurisprudenza stessa definisce il principio di reciprocità quale “condizione di efficacia della norma che attribuisce un diritto allo straniero”, specificando ulteriormente che la reciprocità rileva “non come fondamento del diritto, bensì come condizione di efficacia della suddetta norma” (Cass. SS.UU. Sent. 18 marzo 1999 n. 147).

A seguito di leggi successive all’approvazione del Codice Civile e all’entrata nell’Unione Europea (come oggi denominata), bisogna restringere il campo di applicazione della “condizione di reciprocità”.

Esso non si applica alle persone con cittadinanza o sede di un Stato Membro UE in forza della “reciprocità automatica” stabilita dal diritto comunitario, come altresì affermato dalla Corte di Giustizia Europea (tra le tante CGCE causa C-184/99 del 20/09/2001).

E’ prevista la automatica reciprocità anche per i cittadini stranieri titolari di un “permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo” rilasciato da altro stato membro (ex articolo 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno (ex art. 1 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, recante le norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione).

In sintesi, come confermato dal Ministero degli Affari Esteri, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull’Immigrazione) sono parificati ai cittadini italiani e, dunque, dispensati dalla verifica della condizione di reciprocità:

* i cittadini (persone fisiche o giuridiche) degli Stati membri dell’UE nonché i cittadini dei Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia);

* i cittadini extracomunitari che soggiornino in territorio italiano e siano titolari della carta di soggiorno o di un regolare permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, per l’esercizio di un’impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio;

* gli apolidi residenti in Italia da almeno 3 anni;

* i rifugiati residenti da almeno 3 anni.

 

Per tutti gli altri cittadini, o società extra-comunitarie, salvo che non siano state ratificate in Italia particolari Convenzioni Internazionali o accordi bilaterali in materia di promozione e protezione degli investimenti (Bilateral Investment Treaties, o BITs), si applicherà detto “principio di reciprocità”.

 

Circa la condizione di reciprocità bisognerà pertanto andare a vedere se una società o una persona italiana potrebbe costituire una società (il più simile possibile a quella che si vuole costituire in Italia, dato che non sempre esiste una perfetta coincidenza) nel paese estero a cui appartiene la persona che vuole costituire una società in Italia.

Il Ministero degli Affari Esteri (MAE) italiano ha pubblicato sul proprio sito web (https://www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri/elenco_paesi.html ) una elenco esemplificativo, che però non sempre risulta aggiornato, data la difficoltà di restare aggiornati con le novità di tutti gli Stati del mondo. Pertanto si consiglia sempre molta prudenza e di controllare di volta in volta.

In casi dubbi si può sempre chiedere un parere scritto ad un professionista (Notaio o Avvocato) del paese estero, oltre che consultare Consolati o Ambasciate competenti.

 

9. Alcuni casi.

Elenco di alcuni Paesi e dei requisiti e limiti necessari affinché una persona (fisica o giuridica) appartenente a un Paese estero possa costituire una società di capitali in Italia:

 

REQUISITI PER COSTITUIRE UNA SOCIETA’ DI CAPITALI IN ITALIA

PAESE DI ORIGINE

REQUISITI / LIMITI

Spagna

Paese membro UE (“Unione Europea”) - Nessun limite per la costituzione.

(una persona spagnola può, ad esempio, costituire in Italia una Società a Responsabilità Limitata senza alcun problema.)

Francia

Paese membro UE (“Unione Europea”) - Nessun limite per la costituzione.

Arabia Saudita

E’ verificata la condizione di reciprocità - nessun limite alla costituzione di una società.

Argentina

E’ verificata la condizione di reciprocità - nessun limite alla costituzione di una società.

Australia

E’ verificata la condizione di reciprocità - nessun limite alla costituzione di una società.

Brasile

E’ verificata la condizione di reciprocità - nessun limite alla costituzione di una società.

Bahrain

Nessun limite a qualsiasi investimento in forza di “ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO” tra il Regno del Bahrain e la Repubblica italiana, firmato il 29.10.2006 e ratificato in Italia con 70/2008.

Cile

E’ verificata la condizione di reciprocità - nessun limite alla costituzione di una società.

Cina

Nessun limite agli investimenti in forza di “ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI STIPULATO CON LA REGIONE SPECIALE AMMINISTRATIVA DI HONG KONG DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA”, firmato a Roma il 28.11.1995, entrato in vigore il 02.02.1998.

Svizzera

E’ confermata la condizione di reciprocità per la costituzione di “S.R.L.” e “S.p.A.”, a condizione che la maggioranza degli amministratori sia residente in Italia.

Emirati Arabi Uniti

E’ verificata la condizione di reciprocità solo con la con titolarità della maggioranza delle quote della società da parte di soci locali.

Vi sono alcune eccezioni, come ad esempio per l’apertura di società con sede in un determinato distretto della città di Dubai, che, con un investimento minimo, permette l’assenza di soci locali.

Giappone

E’ verificata la condizione di reciprocità - nessun limite alla costituzione di una società.

India

Vi sono limiti in base all’attività che si vuole perseguire e alle partecipazioni.

Messico

E’ verificata la condizione di reciprocità - nessun limite alla costituzione di una società.

 

 

 

 

10. Il "Codice Fiscale" italiano.

E’ necessario infine ricordare che in Italia, prima di costituire una società, una persona deve richiedere di farsi attribuire un proprio “codice fiscale”, gratuitamente, presso un qualsiasi ufficio dell’Amministrazione Finanziaria (chiamata in Italia “Agenzia delle Entrate”).

 

 

11. Lingua, "Legalizzazione" o "Apostille", traduzione.

Un’ultima avvertenza riguarda l’autenticità e la lingua di documenti stranieri utilizzati in Italia. In Italia si devono usare documenti in lingua italiana (ci sono solo alcune eccezioni per due regioni italiane che accettano la lingua francese e tedesca).

Si pensi ad esempio ad una società spagnola che voglia aprire una società italiana. Verrà in Italia l’amministratore spagnolo i cui poteri, ad esempio, sono nello statuto, redatto da un notaio spagnolo in lingua spagnola. Per poter usare in Italia il documento spagnolo è necessario:

- che l’atto straniero sia sottoposto al procedimento di “legalizzazione” o la “apostille” (se il Paese stranieri ha aderito alla Convenzione sull’Apostille dell’Aja del 5 ottobre 1961, di solito è indicato anche sui siti internet del Ministero degli Affari Esteri); per la Spagna si applica la “Apostille”;

- portare il documento in Italia, tradurlo in Italiano, e giurare la traduzione in Tribunale o presso un Notaio italiano.

 

Avv. Davide G. Daleffe

 

  • 1
  • 2