Giudicato implicito e nullità rilevabile dal giudice - Sezioni Unite Sentenza n. 26242 del 12-12-2014
Corte di Cassazione a Sezioni Unite Sentenza n. 26242 del 12/12/2014 sulla nullità rilevabile ufficio in caso di giudicato implicito
1. I FATTI E I MOTIVI DI RICORSO
1. I FATTI E I MOTIVI DI RICORSO
1.1. Con atto di citazione del febbraio 1992, F. S., procuratore generale di G. M., convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Padova P. P. e i coniugi A. B. e A. S., chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità - e in via subordinata l'annullamento, sul presupposto che l'atto fosse il frutto di una fraudolenta macchinazione in danno della cedente - del contratto di rendita vitalizia stipulato il 5 dicembre 1984 (atto con cui la M. aveva ceduto alla P. la nuda proprietà di un locale commerciale in cambio di un vitalizio di £. 7.000.000 all'anno) e del successivo negozio (concluso dalla M., nella qualità di procuratrice speciale della P., con i coniugi B.-S. il 20 novembre 1985) con il quale la P. aveva ceduto a questi ultimi la nuda proprietà del medesimo locale al prezzo di £. 135.000.000, da pagarsi in rate semestrali nei sette anni successivi.
Si costituirono in giudizio i coniugi B. e la P., che, nel resistere alle avverse pretese, formularono a loro volta domanda risarcitoria ex art. 96 cod. proc. civ.
Sopravvenuto, nel corso del processo, il decesso della M., la causa fu proseguita da F. S., in qualità di successore universale della prima.
Con sentenza n. 550 del 2003, il tribunale accolse la domanda proposta in via principale e dichiarò, quindi, la nullità del contratto di costituzione di rendita vitalizia per difetto del requisito essenziale dell'alea, e conseguentemente, la nullità del contratto di cessione della nuda proprietà stipulato il 20 novembre 1985, sul rilievo dell'assenza di titolarità, in capo alla cedente, del diritto trasferito ai cessionari.
1.2. All'esito del giudizio di gravame, nel quale l'appellata reiterò (anche) la domanda di restituzione dell'immobile, in relazione al quale nessuna statuizione era stata emessa, nonostante la domanda in tal senso proposta dall'appellante, la corte di appello di Venezia, con sentenza n. 878 del 2006:
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dichiarò l'estinzione del giudizio limitatamente all'impugnazione proposta dalla P.;
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rigettò l'appello principale formulato dai coniugi B.-S.;
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accolse l'appello incidentale del S. e condannò i predetti alla restituzione dell'immobile ;
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in parziale riforma della decisione impugnata, condannò i primi a restituire a quest'ultimo il bene in contestazione.
1.3. I coniugi B. proposero ricorso per cassazione avverso la sentenza, che fu impugnata con gravame incidentale anche dal S..
Questa Corte, con sentenza n. 10049 del 2008, rigettò il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, accogliendo, invece, il secondo motivo dell'impugnazione principale.
Per quel che qui interessa, il giudice di legittimità accolse la censura inerente alla omessa pronuncia sul motivo di appello con il quale i coniugi B.-S. avevano lamentato la erroneità della sentenza di primo grado, là dove aveva dichiarato la nullità del contratto di rendita vitalizia concluso tra la M. e la P. per difetto di alea, sulla base del mero raffronto tra il valore dell'immobile ceduto (nei limiti della nuda proprietà) e l'entità del vitalizio, tralasciando in tal modo di considerare gli altri obblighi previsti a carico della P., con conseguente necessità di riconsiderare il profilo della sussistenza dell'alea.
1.4. Con atto di citazione notificato il 31 luglio 2008, F. S. riassunse il giudizio dinanzi alla designata Corte di Brescia, che con sentenza del 13 gennaio 2011 respinse l'appello proposto dai coniugi B. avverso la sentenza n. 550/2003 del Tribunale di Padova.
Il giudice di secondo grado, preso atto in via preliminare del decisum della sentenza di legittimità (e considerato pregiudizialmente che, sulla pronuncia di estinzione, era ormai sceso il giudicato), riesaminò, avuto riguardo alle rispettive obbligazioni reciprocamente assunte dalla M. e dalla P. e alla situazione obiettiva configurabile alla data di perfezionamento del contratto di rendita vitalizia - il precedente accertamento inerente al profilo della sussistenza dell'alea del contratto di rendita vitalizia.
Valutati tutti gli elementi necessari, anche sotto il profilo economico, all'individuazione delle prestazioni poste a carico della vitaliziante, la Corte di Brescia confermò il giudizio già espresso dal precedente giudice di appello, che aveva accertato un grave e profondo squilibrio originario in favore della M., tale da escludere il requisito dell'alea e, in definitiva, da determinare la nullità del contratto per mancanza di causa, donde la nuda proprietà dell'immobile oggetto della convenzione non era mai sta trasferita alla P., la quale, a sua volta, non avrebbe potuta cederla ai coniugi B.-S..
1.5. Avverso la sentenza di rinvio questi ultimi hanno proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi, al quale ha resistito con controricorso l'intimato F. S., a sua volta ricorrente incidentale sulla base di un unico motivo.
1.5.1. Sono agli atti le memorie illustrative di entrambe le parti costituite. 1.6. Esaminando in limine il quarto motivo del ricorso principale, il collegio della seconda sezione investito del ricorso ha rilevato come, con esso, venissero prospettati:
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la violazione e falsa applicazione dell'art. 324 cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 2909 cod. civ., 36, 112 e seg., 167 cod. proc. civ., e in relazione agli artt. 1325, 1350 n. 10, 2643, 2645, 1872 cod. civ. e 132 e 366 cod. proc. civ.;
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il vizio di omessa o insufficiente motivazione su fatti decisivi per il giudizio ex artt. 1325 e 1872 cod. civ., in combinato disposto con l'art. 112 cod. proc. civ.
1.6.1. In particolare, i ricorrenti hanno denunziato l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui la stessa contraddiceva la sentenza n. 1187 del 1992, pronunciata del Tribunale di Padova e divenuta irrevocabile, con la quale era stata respinta la domanda di risoluzione di quello stesso contratto di rendita vitalizia proposta, in data 9 dicembre 1984, da G. M. nei confronti di P. P., ancorché la sopra indicata pronuncia costituisse giudicato (sostanziale) implicito esterno rispetto all'accertamento dei fatti/diritti costituiti dalla rendita vitalizia e dalla cessione della nuda proprietà dell'immobile.
I ricorrenti hanno inteso sostenere l'innegabile identità delle domande proposte dalla M. nel giudizio definito con la richiamata sentenza n. 1187 del 1992 e quelle formulate nel successivo giudizio promosso dal S. nel febbraio del 1992, nella veste di procuratore generale della M., essendo stata dedotta in giudizio la nullità del medesimo contratto di rendita vitalizia, stipulato tra la M. e la P., e la conseguente nullità del contratto di cessione della nuda proprietà del 20 novembre 1985 in favore dei coniugi B.-S., non potendosi considerare la cedente titolare del diritto trasferito ai cessionari. Difatti, per effetto del rigetto, con sentenza
passata in giudicato, della pregressa domanda di risoluzione, si era formato il giudicato sostanziale implicito - rilevabile d'ufficio - sulla esistenza e validità del contratto di rendita vitalizia, ovvero sulle questioni e sugli accertamenti che avevano costituito il necessario presupposto logico-giuridico della questione o dell'accertamento oggetto della precedente sentenza del Tribunale di Padova.
2. LA QUESTIONE SOTTOPOSTA ALL'ESAME DELLE SEZIONI UNITE.
2.1. Gli atti del procedimento, fissato per la trattazione all'udienza del 10 aprile 2013 e assegnato alla seconda sezione civile della Corte, sono stati rimessi al Primo Presidente, che ne ha disposto l'assegnazione a queste sezioni unite con ordinanza interlocutoria n. 16630/2013. Si è evidenziato come fosse preliminare all'esame dell'intero ricorso la decisione in ordine al motivo poc'anzi esposto, che poneva una questione di massima di particolare importanza afferente alla individuazione delle condizioni per la formazione e l'estensione dell'efficacia del c.d. giudicato implicito esterno riguardante la sentenza di rigetto della domanda di risoluzione rispetto alla successiva azione di nullità concernente lo stesso contratto.
Va altresì osservato che, con la precedente ordinanza interlocutoria n. 21083, depositata il 27 novembre 2012, la stessa sezione aveva già rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite della ulteriore questione di massima di particolare importanza se la nullità del contratto possa essere rilevata d'ufficio non solo allorché sia stata proposta domanda di adempimento o di risoluzione del contratto ma anche nel caso in cui sia domandato l'annullamento del contratto stesso.
2.2. Nell'ordinanza interlocutoria del 3 luglio 2013, n. 16630, che rimette all'esame delle sezioni unite la prima delle due questioni di diritto, evocando il dictum di cui alla pronuncia di queste stesse sezioni unite n. 14828/2012 - avente ad oggetto, come è noto, la questione della compatibilità del rilievo officioso di una nullità negoziale con la proposizione di una domanda di risoluzione contrattuale - si afferma come l'impostazione argomentativa di fondo ed il risultato sfociato nel principio di diritto enunciato con la richiamata sentenza delle Sezioni Unite non siano pienamente condivisibili, richiedendosi un approccio più problematico e più ampio sulla questione relativa alla individuazione delle condizioni per la formazione e l'estensione dell'efficacia del c. d. giudicato implicito esterno riguardante la sentenza di
rigetto della domanda di risoluzione rispetto alla successiva azione di nullità concernente lo stesso contratto
2.3. In particolare, l'ordinanza muove dal rilievo, ritenuto problematico dal collegio remittente, che la Corte di appello di Brescia, con la sentenza oggi impugnata, ha respinto la censura concernente la dedotta preclusione derivante dal giudicato intervenuto tra la M. e la P. in virtù della pregressa sentenza n. 1187 del 1992 del Tribunale di Padova, che aveva rigettato la domanda di risoluzione del contratto di rendita vitalizia, oggetto della successiva azione di nullità e di annullamento esperita dal procuratore generale della predetta M., ritenendo tale pronuncia inidonea a spiegare gli effetti dell'eccepito giudicato, in quanto, a dire della Corte di Brescia, il Tribunale padovano si era limitato a scrutinare (respingendola) la domanda di risoluzione senza prendere posizione alcuna, neppure in via meramente incidentale, in ordine al tema della validità del contratto, mai sottoposto al suo vaglio.
Pertanto, alla stregua di tale situazione processuale, avrebbe dovuto trovare applicazione, nella fattispecie, il principio in base al quale l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i limiti rigorosi degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la domanda giudiziale sulla quale è intervenuta la pronuncia passata in giudicato e quella tuttora pendente sussista identità di petitum e di causa petendi.
Nella sentenza oggetto dell'attuale ricorso vi è un esplicito riferimento al precedente giurisprudenziale di questa Corte (Cass. sez. III n. 11356 del 2006), secondo il quale la rilevabilità officiosa della nullità del contratto - ammissibile ai sensi dell'art. 1421 c.c. anche nell'ipotesi di domanda di risoluzione dello stesso - non comporta la necessaria declaratoria di tale invalidità con efficacia irretrattabile di cosa giudicata, posto che il giudicato deve intendersi riferito alle ragioni concretamente poste a fondamento della domanda e divenute materia della res litigiosa, non dovendo essere esteso sempre e comunque all'intero rapporto dedotto in giudizio.
Sennonché, - prosegue l'ordinanza interlocutoria - la difesa dei ricorrenti principali ha inteso confutare tale espressa affermazione della decisione impugnata, sostenendo che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, anche in ipotesi di pronuncia di rigetto della domanda (come quella di risoluzione del contratto, nel caso in esame), estende i suoi effetti non solo alla statuizione relativa al bene della vita chiesto dall'attore, ma anche a tutte quelle inerenti all'esistenza e alla validità del rapporto dedotto in giudizio, in quanto accertamenti necessari e indispensabili per pervenire a quella pronuncia (c.d. giudicato implicito), perché emergenti da atti comunque prodotti nel giudizio di merito.
In altri termini, stando a questa impostazione, il c.d. principio del "dedotto e deducibile" - in virtù del quale l'efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti (giudicato esplicito), anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre (giudicato implicito) - concernere le ragioni non dedotte che si pongano come antecedente logico necessario rispetto alla pronuncia, così che deve ritenersi precluso alle stesse parti proporre, in altro giudizio, qualsivoglia domanda avente ad oggetto situazioni giuridiche soggettive incompatibili con il diritto accertato.
Con la censura cristallizzata nel quarto motivo del ricorso principale si è, dunque, prospettato il problema concernente il se e il come tra la questione decisa in modo espresso (domanda di risoluzione del contratto respinta) e altre questioni (validità del contratto oggetto della domanda di risoluzione) che ne costituiscano antecedente logico-giuridico per rapporto di indissolubile dipendenza, il giudicato esterno esplicito si estenda alla questione ed agli accertamenti presupposti, senza i quali la prima decisione emessa non avrebbe potuto essere resa (con la formazione sul punto del c.d. giudicato implicito): di qui la conseguente inammissibilità di una successiva decisione sui secondi, in un diverso giudizio che investa direttamente gli stessi accertamenti, inammissibilità rilevabile d'ufficio, ove la questione sia stata dedotta nei gradi di merito e risulti documentalmente acquisita, o comunque verificabile ex actis, anche in sede di legittimità (Cass. S.U. n. 24664 del 2007).
2.4. La questione così prospettata, al pari di tutti i profili ad essa connessi e che rilevino in tutte le azioni di impugnativa negoziale, va esaminata, anzitutto, alla luce della recente pronuncia di queste sezioni unite (Cass. n. 14828 del 4 settembre 2012), che ha affermato il seguente principio di diritto: alla luce del ruolo che l'ordinamento affida alla nullità contrattuale, quale sanzione del disvalore dell'assetto negoziale, e atteso che la risoluzione contrattuale è coerente solo con l'esistenza di un contratto valido, il giudice di merito, investito della domanda di risoluzione del contratto, ha il potere-dovere di rilevare dai fatti allegati e provati, o comunque emergenti ex actis, una volta provocato il contraddittorio sulla questione, ogni forma di nullità del contratto stesso, purché non soggetta a regime speciale (escluse, quindi, le nullità di protezione, il cui rilievo è espressamente rimesso alla volontà della parte protetta); il giudice di merito, peraltro, accerta la nullità incidenter tantum senza effetto di giudicato, a meno che sia stata proposta la relativa domanda, anche a seguito di rimessione in termini, disponendo in ogni caso le pertinenti restituzioni, se richieste.
E' stato così composto il contrasto emerso nella giurisprudenza di legittimità intorno alla questione della rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto da parte del giudice investito di una domanda di risoluzione del medesimo accordo negoziale.
2.5. La soluzione adottata, che l'odierno collegio ritiene di dovere integralmente confermare nella sua portata precettiva, vale a dire con riferimento alla ratio decidendi individuata in relazione alla fattispecie in concreto esaminata , conforma il ruolo della categoria della nullità alla natura di sanzione ordinamentale conseguente all'irredimibile disvalore assegnato a un invalido assetto negoziale. Essa muove, peraltro, dalla premessa che l'azione di risoluzione sia coerente soltanto con l'esistenza di un contratto valido, ponendosi la nullità come prius logico della fattispecie estintiva della risoluzione.
L'operatività di tale assunto è, quindi, ammessa entro ben determinati limiti, nel senso che nell'ambito di un giudizio di risoluzione contrattuale, il giudice può rilevare d'ufficio la nullità:
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solo se questa emerge dai fatti allegati e provati, o comunque ex actis;
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esclusivamente previa attivazione del contraddittorio sulla questione, incorrendo altrimenti la decisione nel vizio della c.d. terza via;
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a condizione che non operi un regime speciale, essendo le nullità di protezione espressamente rimesse al rilievo del contraente "protetto" (il principio risulta, peraltro, soltanto dalla massima ufficiale, ma non anche dalla motivazione della sentenza);
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senza effetto di giudicato, a meno che la relativa domanda sia stata proposta, eventualmente a seguito di rimessione in termini.
2.6. Nella parte finale della decisione - consapevole il collegio delle ricadute che la ricostruzione sistematica operata implicava con riguardo alla delicatissima tematica del giudicato - si legge ancora che:
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qualora, dopo il rilievo officioso, sia stata formulata, tempestivamente o previa rimessione in termini, domanda volta all'accertamento della nullità e ad eventuali effetti restitutori, la statuizione sul punto, se non impugnata, avrà effetto di giudicato;
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nel caso in cui sia omesso il rilievo officioso della nullità e l'omissione sia stata dedotta in appello, il giudice del gravame dovrà rimettere in termini l'appellante;
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ove non sia formulata tale domanda, il rilievo della nullità determina il rigetto della domanda di risoluzione con accertamento incidenter tantum della nullità, dunque senza effetto di giudicato sul punto.
2.7. Il percorso argomentativo della sentenza si conclude con ulteriori, qui rilevanti, affermazioni:
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Il giudicato implicito sulla validità del contratto, secondo il paradigma ormai invalso (cfr. Cass. S.U. 24883/08; 407/11; 1764/11), potrà formarsi tutte le volte in cui la causa relativa alla risoluzione sia stata decisa nel merito, con esclusione delle sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l'affermazione della validità del contratto.
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Sarà compito della giurisprudenza indagare circa la necessità di operare qualche dovuta ed opportuna distinzione rispetto alle azioni volte a demolire il vincolo negoziale - talvolta accomunate con la domanda risolutoria, quoad effecta, dalla stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro in modo generalizzante e non del tutto consapevolmente critico;
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Le considerazioni svolte su di un piano generale in ordine alla ratio della nullità (tutela di interessi generali e sovraordinati) non possono automaticamente estendersi alle fattispecie di nullità speciali ((il principio deve, peraltro, essere inteso nel senso che il giudice deve rilevare di ufficio la nullità, salvo che il consumatore vi si opponga, come risulta esplicitamente dalla lettura del folio 9 della motivazione della sentenza, tale dovendo ritenersi il senso complessivo della pronuncia, cui va dato in questa sede ulteriore continuità).
2.8. L'ordinanza interlocutoria assume a fondamento della richiesta di un nuovo intervento di queste sezioni unite che, nella sua premessa logica, la sentenza 14828/2012 riposa sul presupposto della coerenza dell'azione di risoluzione per inadempimento con la sola esistenza di un contratto valido. Ragion per cui dovrebbe ritenersi che la nullità del contratto sia un evento impeditivo destinato a porsi prioritariamente rispetto alla vicenda estintiva della risoluzione, sicché il giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda di risoluzione di un contratto, del quale emerga la nullità dai fatti allegati e provati ex actis, non potrebbe sottrarsi all'obbligo del rilievo, senza che ciò conduca ad una sorta di sostituzione della domanda proposta.
La regola dell'art. 1421 cod. civ. sarebbe, quindi, applicabile ogniqualvolta l'accoglimento ovvero il rigetto della domanda giudiziale presupponga l'esame della questione inerente alla efficacia del contratto in realtà nullo, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'azione abbia ad oggetto la domanda di risoluzione, così che la sua portata sostanziale risulterebbe consonante con la prospettazione della censura di cui al motivo del ricorso principale.
2.9. La soluzione di cui si è detto finora non è pienamente condivisa dal collegio remittente, che invoca un approccio più problematico e più ampio alla questione relativa alla individuazione delle condizioni per la formazione e l'estensione dell'efficacia del c. d. giudicato implicito esterno riguardante la sentenza di rigetto della domanda di risoluzione rispetto alla successiva azione di nullità concernente lo stesso contratto. L'affermazione - trasparente dalla sentenza n. 14828 del 2012 - secondo la quale, nel caso in cui sia rilevata d'ufficio la questione di nullità del contratto, la decisione su di essa non dà luogo a giudicato se non su esplicita richiesta delle parti - conclude il provvedimento interlocutorio - non pare conciliabile con l'asserzione in virtù della quale, ove la questione di nullità non sia sollevata, la decisione sulla risoluzione è idonea a determinare la formazione di un giudicato implicito sulla non nullità del contratto stesso. Infatti, la prima affermazione implica che si tratti di questione pregiudiziale non in senso logico, ma in senso tecnico (alla quale si rivolge l'art. 34 c.p.c.), suscettibile di accertamento solo incidenter tantum in mancanza di domanda di parte, cosicché sarebbe inidonea a comportare la formazione di un giudicato implicito, il quale presuppone una pregiudizialità in senso logico. Al riguardo, costituisce principio pacifico che, in tema di questioni pregiudiziali, occorre distinguere quelle che sono tali soltanto in senso logico, in quanto investono circostanze che rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa e devono essere necessariamente decise incidenter tantum, e questioni pregiudiziali in senso tecnico, che concernono circostanze distinte ed indipendenti dal detto fatto costitutivo, del quale, tuttavia, rappresentano un presupposto giuridico, e che possono dar luogo ad un giudizio autonomo, con la conseguenza che la formazione della cosa giudicata sulla pregiudiziale in senso tecnico può aversi, unitamente a quella sul diritto dedotto in lite, solo in presenza di espressa domanda di parte di soluzione della questione stessa.
2.10. Si è già avuto modo di rilevare come con altra ordinanza interlocutoria, di poco precedente a quella relativa al caso in esame, sia stato posta a queste sezioni unite - la questione ha formato oggetto di esame e di pronuncia depositata contestualmente alla presente decisione - l'ulteriore quesito della compatibilità di un'azione cd. "demolitoria", quale quella di annullamento (e tuttavia l'indagine è suscettibile di estensione all'azione di rescissione) con la rilevazione di ufficio di una causa di nullità negoziale da parte del giudice investito di quella specifica (ed esclusiva) domanda di annullamento (ovvero di rescissione) del contratto.
2.11. Si pone così oggi al collegio, sia pure diacronicamente, la delicata questione dei rapporti fra (tutte) le azioni di impugnativa negoziale e il disposto dell'art. 1421 c.c., e dell'idoneità delle relative decisioni a formare oggetto di giudicato implicito esterno rispetto a successivi procedimenti che abbiano ad oggetto questioni attinenti alla validità ed efficacia della medesima convenzione negoziale, già vagliata nel primo procedimento.
Le molte (e molto autorevoli) voci della dottrina levatesi a commento della sentenza 14828/201 hanno talora rimarcato una sorta di "timidezza" argomentativa della stessa, per non avere colto questa corte l'occasione per risolvere in modo esaustivo il problema della rilevabilità officiosa della nullità. Si è peraltro tralasciato di considerare che l'estensione della decisione a tale più ampia tematica avrebbe costituito null'altro che un palese obiter dictum, attesa l'estraneità di molte delle problematiche in parola all'oggetto della decisione stessa.
Le due differenti fattispecie sottoposte all'esame delle sezioni unite, in questa occasione, ben possono, invece, offrire l'occasione per affrontare funditus tale, complessa problematica, nel tentativo di pervenire ad una soluzione organica, nonostante le obbiettive difficoltà con le quali l'interprete è chiamato a misurarsi, anche a causa della eccessiva frammentazione delle questioni agitate in tema di impugnative negoziali e di effetti del giudicato. 2.12. A seguito delle due ordinanze di rimessione e nell'ottica di un fecondo dialogo della giurisprudenza con la dottrina, pur nelle diversità dei compiti istituzionali, vanno anzitutto delineati i temi di indagine.
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I rapporti tra l'azione di risoluzione e la rilevabilità d'ufficio della nullità del negozio nell'ipotesi tanto di accoglimento, quanto di rigetto della domanda risolutoria.
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I rapporti tra le azioni di annullamento e di rescissione (alle quali non è estranea la facoltà riservata alla curatela fallimentare ex art. 72 I. fall.) e la rilevabilità d'ufficio di una nullità negoziale.
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La rilevabilità d'ufficio delle fattispecie di nullità speciali.
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I rapporti tra l'azione di nullità esperita dalla parte e la rilevabilità officiosa di una nullità negoziale diversa da quella prospettata (cui può potrebbe essere aggiunta, per completezza di indagine, la questione della rilevabilità d'ufficio della simulazione assoluta).
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L'efficacia del giudicato in successivi processi, instaurati tra le stesse
parti, dell'accertamento della nullità oggetto del primo giudizio. 2.13. L'esame delle questioni sopra indicate non può, peraltro, prescindere da una duplice indagine, che investe la fattispecie della nullità negoziale e quella dell'oggetto del processo.
E' pressoché superfluo premettere che in nessun modo il collegio intende - né tampoco con pretese di completezza - esaminare e scrutinare tematiche che per la loro complessità hanno costituito oggetto di studi e riflessioni assai risalenti.
Il fine che la Corte si propone, difatti, non può che essere limitato alla ricerca di una non insoddisfacente coniugazione del potere di rilevazione officioso di una nullità negoziale e alcuni dei principi-cardine del diritto processuale.