Guida al contributo unificato e all’imposta di bollo nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari

Guida al contributo unificato e all’imposta di bollo nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari alla luce della normativa e degli indirizzi ministeriali

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Premessa alla Guida

 

 

Premessa

 

Al principio civilistico della domanda 1 consegue “l’onere delle spese” ai sensi del quale la parte che promuove l’azione provvede ad anticipare il costo del processo 2 .

Con l’iscrizione a ruolo della domanda nelle controversie civili e, con il, contestuale, deposito della nota di iscrizione a ruolo 3, deriva l’obbligo del pagamento della c.d. tassa di iscrizione a ruolo. 4

Tassa di iscrizione a ruolo delle cause civili istituita con l’articolo 3 della legge 25 aprile 1957 n. 283.

La materia, relativa al pagamento delle spese all’atto dell’iscrizione della causa a ruolo, aveva trovato una prima modifica con l’introduzione della modalità di pagamento in misura c.d. forfettaria. 5

Col pagamento forfettario “ gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e i provvedimenti originali del giudice” vengono redatti in carta semplice.

Si manteneva, all’atto dell’iscrizione della causa, la distinzione della spesa in : a) imposta di bollo e b) diritti di cancelleria.

Gli importi, relativamente alla parte dei diritti di cancelleria, variavano in rapporto al “tipo” di causa (esempio = cognizione o esecuzione) e, anche, in relazione al giudice competente a conoscere nel merito (conciliatore, pretore, poi giudice di pace, tribunale, corte di appello, cassazione) 6.

A far data del 13 marzo 2002 7, con la “nascita” del contributo unificato 8, la tradizionale imposta di bollo sugli atti di parte nel processo e quella dei depositi giudiziari vengono sostituiti dal nuovo istituto tributario 9.

Si è passati ad un tipo di pagamento, di importo determinato per scaglioni, o in relazione al tipo di procedimento, svincolato. nella sua determinazione, dall’Ufficio giudiziario innanzi al quale si iscrive la causa 10, e unico 11, al contrario della tassa di iscrizione in misura forfettaria, che vedeva, come detto, una parte riferibile alle imposte di bollo e l’altra ai diritti di cancelleria.

In relazione ai procedimenti di esecuzione, venuta meno la distinzione del pagamento in relazione al giudice adito, si è mantenuto la distinzione, ai fini fiscali per quel che ci riguarda, tra esecuzione mobiliare ed esecuzione immobiliare 12.

L’ultima parte del presente lavoro è dedicata alla “delicata” questione della determinazione del contributo unificato nelle procedure esecutive.

Lascia, a dir poco basiti, che un istituto a “natura tributaria” non trovi uniforme applicazione in tutti gli uffici giudiziari.

L’istituto del contributo unificato trova, infatti, al di là della natura del procedimento civile, una diversa, ed ingiustificata, quantificazione che varia da ufficio giudiziario ad ufficio giudiziario.

Questo è dovuto all’assenza di una generale direttiva ministeriale che “abbracci” e “quantifichi l’istituto” in tutte le procedure; al fatto che le risposte ai quesiti vengono, nella generalità dei casi, trasmesse ai soli uffici richiedenti; alla mancata indicazione, nei siti ufficiali degli uffici giudiziari, della normativa o delle direttive ministeriali che giustifichino gli importi indicati e , non da ultimo, l’assenza nel sito ministeriale di un archivio ove possibile reperire tutte le risposte ai vari quesiti.

Nella presente parte, sia riguardo alle ipotesi di pagamento come riguardo alle ipotesi di esenzione, ci baseremo, nella indicazione degli importi e delle esenzioni , tenendo presente non solo la specifica normativa, ma anche e principalmente, delle direttive ministeriali in materia, se esistente, che , con non poca difficoltà, si è riuscito a reperire.

 

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Note

1 L’autorità giudiziaria, infatti, provvede ad esercitare le sue funzioni nel processo civile a richiesta di parte

2 Articolo 9 DPR 115/02 e, anche in tema di onere delle spese nel processo civile, art 8 DPR 115/02

3 in tema Circolare Ministero della Giustizia congiunta Dir. Gen. Org. Giud. Aff. Civ. e Ufficio del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati n 2 del 2 agosto 2000.

4 La tassa per l’iscrizione a ruolo delle cause civili fu istituita dall’articolo 3 legge 25 aprile 1957 n.283.

5 Legge 7 febbraio 1979 n 59 che ha modificato la materia relativa ai depositi dei valori bollati e spese di cancelleria

6 Tabella allegato 1 degli importi previsti dagli articoli 1 e 2 legge n 59 del 1979.

7 decreto legge 11 marzo 2002 n 28 [ pubblicato in G.U. n 60 il 12.3.2002 in vigore dal 13.3.2002] convertito con legge 11 maggio 2002 n 91.

8 Il contributo unificato è previsto per la prima volta dall’articolo 9 comma 2 legge 21 dicembre 1999 n. 488.

9 Sulla natura tributaria del contributo unificato : Corte Costituzionale, sentenza 11 febbraio 2005 n. 73.

10 nella precedente modalità di iscrizione a ruolo gli importi variavano per Ufficio giudicante , ad esempio per iscrivere una causa di cognizione ordinaria avanti al giudice di pace si pagavano 90.000 lire di imposta di bollo e 21.000 diritti al Tribunale gli importi erano di 105.000 lire di imposta di bollo e 21.000 di diritti) .

11 circolare n 1 del 26 febbraio 2002, Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, “il contributo unificato sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’Ufficiale giudiziario” .

12 Articolo 13, comma 2, Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115.