Guida al contributo unificato e all’imposta di bollo nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari

Guida al contributo unificato e all’imposta di bollo nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari alla luce della normativa e degli indirizzi ministeriali

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Il contributo unificato nel processo esecutivo per consegna o rilascio ex articoli 605 e ss c.p.c.

 

Il contributo unificato nel processo esecutivo per consegna o rilascio ex articoli 605 e ss c.p.c.

 

L’ambito generale in cui opera il contributo unificato è quello del procedimento giurisdizionale.

La direttiva ministeriale del 19 settembre 2011 33 gli Uffici ministeriali di via Arenula nel rimarcare che “ il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l’avvio e l’espletamento di procedimento giurisdizionale “ ha, inoltre, sottolineato “ che implica l’attività del giudice e del cancelliere..”.

L’eccezione a tale regola è data dal contributo unificato da corrispondersi nei processi esecutivi di consegna e rilascio disciplinati dagli articoli 605 e seguenti codice di procedura civile34.

Solitamente, nelle procedure in oggetto, “ la procedura si esaurisce con l’intervento dell’ufficiale giudiziario e con la redazione dell’inventario.”

E, l’attività giurisdizionale, “ è circoscritta alle sole ipotesi in cui nel corso dell’esecuzione sorgano difficoltà che non ammettono dilazioni e ciascuna parte può chiedere al giudice dell’esecuzione l’adozione di provvedimenti temporanei ( articolo 610 c.p.c.)”.

Il contributo unificato, nella procedura in esame, è stato introdotto dall’articolo 37, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011 35.

Il quesito posto dai vari uffici giudiziari all’introduzione dell’ennesima spesa a carico dei privati non ha riguardato l’ammontare del contributo unificato da corrispondere bensì il momento della sua effettiva corresponsione all’ufficio tenuto ad esigerlo.

La soluzione nella ministeriale del 14 maggio 2012 36 ribadita nella direttiva del 7 giugno 2017 37 la quale ha preliminarmente sottolineato come il compito di percepire il contributo unificato “ esula, in linea di principio, dalle funzioni svolte dell’Ufficio NEP, per cui anche nell’ipotesi del processo esecutivo per consegna e rilascio , l’onere rimane attribuito alla cancelleria esecuzioni mobiliari del relativo Ufficio Giudiziario”.

In mancanza di una espressa previsione normativa che indichi la parte tenuta al pagamento del contributo unificato, non trovando per ovvie ragioni applicazione la disposizione generale di cui all’articolo 14 comma 1 del testo unico spese di giustizia, a parere della Direzione Generale del Ministero della Giustizia “considerato che il Legislatore ha previsto il pagamento del contributo unificato indipendentemente dall’esercizio di una funzione giurisdizionale da parte del giudice dell’esecuzione , si può ritenere che la cancelleria, ricevuto il verbale redatto dall’ufficiale giudiziario, formi il fascicolo e iscriva a ruolo la procedura”.

A partire da questo momento “ tenuto conto, peraltro, della prassi 38 in uso presso parte degli uffici giudiziari ,la cancelleria potrà richiedere il pagamento volontario del contributo nei confronti di chi ha dato inizio alla procedura per consegna o rilascio”.

Qualora l’ufficio giudiziario non ottenga il pagamento volontario del contributo unificato “si procederà al recupero secondo la procedura ordinaria prevista dal Testo Unico sulle Spese di Giustizia”.

 

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Note

33 Circolare prot. n. 6/1517/035/2011/CA,

34 Per tali procedimenti l'art 13, comma 2, del D.P.R. 115/2002 prevede il pagamento del contributo unificato pari alla metà di quello previsto per i processi di esecuzione immobiliari

35 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111

36 Circolare ministeriale DAG.14/05/2012.0065934.U

37 Ministero della Giustizia DAG:07/06/2017.0110938.U

38 Appare strano che un tributo, come è il contributo unificato, possa essere richiesto ad un privato sulla basi di una prassi se pur in assenza di una espressa disposizione normativa.