Guida al contributo unificato e all’imposta di bollo nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari
Guida al contributo unificato e all’imposta di bollo nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari alla luce della normativa e degli indirizzi ministeriali
L’imposta di bollo nelle procedure esecutive
L’imposta di bollo nelle procedure esecutive
La disciplina dell’imposta di bollo nel processo civile è stata profondamente modificata con l’entrata in vigore , 13 marzo 2002 , del contributo unificato. 39
Con la nascita del contributo unificato 40, per finalità di semplificazione, sono stati eliminati tutti gli incombenti relativi all'imposta di bollo, alla tassa di iscrizione a ruolo, ai diritti di Cancelleria, nonché ai diritti di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario 41 .
Inoltre, ai sensi dell’articolo 18 testo unico spese di giustizia ( applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato), “1....omississ..... L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e del processo tributario , soggetti al contributo unificato. ..omississ... “
Emerge, quindi, come Testo Unico sulle spese di giustizia e contribuito unificato abbiano inciso sulla disciplina dell’imposta di bollo, sancendone la non applicabilità della stessa nei processi in cui è dovuto il contributo unificato.
L’imposta di bollo in materia di atti giudiziari acquisisce, quindi, una natura residuale, perché rimane dovuta espressamente quando non opera il contributo unificato 42 .
L’imposta di bollo non è dovuta anche nelle ipotesi in cui la procedura sia dichiarata espressamente esente dal contributo unificato.
I casi previsti dall’art. 10 del testo unico spese di giustizia per le loro specifiche finalità sono, quindi, esenti da ogni imposizione sia ai fini dell’imposta di bollo che del contributo unificato. 43
Operando nel processo esecutivo l’istituto del contributo unificato le procedure e gli atti delle stesse non sono soggette all’imposta di bollo 44 .
Non tutti gli atti delle procedure esecutive sono esenti dall’imposta di bollo la quale opera, come detto, nei casi in cui la parte istante, o procedente, non sia tenuto al pagamento di contributo unificato.
Ai sensi della direttiva ministeriale prot. 1/334/44/ER/U/04U del 14/1/2004:
a) dovuta l’imposta di bollo nel caso di istanze per la restituzione dei titoli nell’ipotesi in cui il creditore procedente o intervenuto intende rinunciare agli atti del procedimento esecutivo sia prima che sia stata proposta istanza di assegnazione o vendita sia nell’ipotesi del decorso del termine di efficacia del pignoramento ex art. 497 cpc.;
b) dovuta l’imposta di bollo sull’istanza in cui la parte presenti domanda di estinzione della procedura esecutiva (o di inefficacia del pignoramento) e di cancellazione della trascrizione dell’atto di pignoramento);
c) dovuta l’imposta di bollo sull’istanza ex art. 495 cpc (conversione del pignoramento) intesa ad ottenere dal giudice dell’esecuzione la fissazione dell’udienza per la determinazione della somma da sostituire alle cose pignorate nella considerazione che detta istanza non introduce un nuovo procedimento bensì si inserisce nella procedura esecutiva in corso per la quale è stato pagato o prenotato a debito il relativo contributo unificato. Analoga disciplina si ha se la richiesta di conversione è inoltrata prima della presentazione dell’istanza di vendita o assegnazione.
Dovuta l’imposta di bollo nella richiesta di sostituzione del custode.
Dovuta l’imposta di bollo nell’istanza di integrazione del pignoramento se presentata prima dell’istanza di assegnazione o vendita.
Non dovuta l’imposta di bollo nell’istanza di riduzione del pignoramento.
Non dovuta l’imposta di bollo nell’istanza distribuzione creditore procedente.
Non dovuta l’imposta di bollo nell’ istanza differimento della vendita
Ai sensi della nota 45 n 5/181/03-1/RG del febbraio 2000 in relazione all’imposta di bollo per l’atto di precetto per il recupero dei canoni dovuti agli Istituti Autonomi Case Popolari nel premettere che “ l’articolo 32, 6° comma dello stesso Regio Decreto ( ndr = regio decreto 1165/1938 46) esclude la notificazione del precetto nelle cause specificate , a condizione che si dia inizio all’esecuzione entro 30 giorni da quello della notificazione del decreto. Pertanto, il legislatore ha fornito la possibilità di non ricorso all’atto di precetto e il ricorso alla procedura ordinaria viene determinato dalla valutazione di opportunità lasciata alle parti. Questo ministero con nota prot. n 5/411/03-RG del 12 maggio 1999ha dichiarato che l’atto di precetto è atto di parte, non contiene una domanda rivolta al giudice ma una intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo e , pertanto, non è considerato atto strettamente giudiziale, essendo estraneo al processo cognitivo. In altre parole l’atto di precetto è un atto prodromico all’azione esecutiva ed estraneo all’attività di cognizione . Ne consegue che non si può estendere l’esenzione prevista dal’articolo 33 del R.D. 1165/1938 all’atto di precetto.
La richiamata posizione ministeriale deve, però, oggi essere rivista sulle basi delle disposizioni di cui all’articolo 18 d.P.R. 115/02 ai sensi del quale “ 1. omississ... L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e del processo tributario , soggetti al contributo unificato. omississ. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.”
In materia di applicabilità dell’articolo 159 ter disp. att. c.p.c. la direttiva ministeriale richiamata 47 ha anche affrontato, escludendolo, obbligo, l’eventuale, a carico di chi iscrive la causa ai sensi dell’articolo 159 ter disp. att. c.p.c. del pagamento dell’imposta di bollo stante il mancato obbligo di corrispondere il contributo unificato.
Per gli Uffici di via Arenula “deve essere dunque esclusa la prospettazione secondo la quale gli atti presentati dal debitore o dal terzo prima dell’iscrizione a ruolo generale della procedura esecutiva andrebbero assoggettati ad imposta di bollo. Come correttamente evidenziato dall’Ufficio legislativo, infatti, tale soluzione si pone in contrasto con l’art. 18 del d.P.R. n. 115 del 2002, che “esclude la debenza dell’imposta in relazione agli atti e provvedimenti del processo civile soggetti al contributo unificato.
Come noto, infatti, in base all’articolo 491 c.p.c. “l’espropriazione forzata si inizia con il pignoramento”, con la conseguenza che la procedura esecutiva deve considerarsi già iniziata sebbene il procedimento non sia stato ancora formalmente iscritto a ruolo e manchi l’individuazione del giudice dell’esecuzione”.
Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 18 testo unico spese di giustizia si rammenta che il contributo unificato comprende le imposte di bollo sulle copie anche esecutive. Sono pertanto esenti dal pagamento dell’imposta di bollo anche le copie delle sentenze richieste in forma esecutiva allo scopo di procedere ad esecuzione forzata : “la notificazione del titolo in forma esecutiva costituisce il primo necessario adempimento funzionale al procedimento di esecuzione forzata.. “ 48.
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Note
39 decreto legge 11 marzo 2002 n 28 [pubblicato in G.U. n 60 del 12.3.2002 in vigore dal 13.3.2002] convertito con legge 11 maggio 2002 n 91
40 art. 9, legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000
41 “il contributo unificato sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’Ufficiale giudiziario” circolare n 1 del 26 febbraio 2002, Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia
42 Cfr = relazione illustrativa di commento all’articolo, risoluzione 14 agosto 2002 n 70 Agenzia delle Entrate Dir. Centr. Normativa e Contenzioso, circolari n 2 del 12 marzo 2002 e n 3 del 13 maggio 2002 e Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust)
43 cfr : relazione illustrativa di commento all’articolo, risoluzione 14 agosto 2002 n 70 Agenzia delle Entrate Dir. Centr. Normativa e Contenzioso, circolari n 2 del 12 marzo 2002 e n 3 del 13 maggio 2002 e Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust.
44 Logicamente l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per gli atti della procedura opera a favore solo delle parti processuali ( articolo 18 d.P.R.115/02)
45 diretta alla Presidenza della Corte di Appello di Bari
46 l’esenzione prevista dall’articolo 33 R.D. 1165/1938 permane anche a seguito dell’entrata in vigore del DPR 642/1972 Testo unico imposta di bollo che nell’allegata tabella B“ atti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto” non ne richiama l’esenzione.
A sostegno della permanenza dell’esenzione dall’imposta di bollo e quindi dall’esenzione dal pagamento del contributo unificato : 1) articolo 40 Dlvo 642/1972 “ Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella allegate al presente decreto, le esenzioni e le agevolazioni nonché i regimi sostitutivi in materia di bollo previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del n. 6 dell'art. 9 o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.” disposizioni che non risultano emanate
47 Ministero della Giustizia DAG.20/08/2018.0164795.U
48 Cfr circolare Ministero della Giustizia n. 5 dell’ 11 luglio 2002