Guida al contributo unificato e all’imposta di bollo nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari

Guida al contributo unificato e all’imposta di bollo nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari alla luce della normativa e degli indirizzi ministeriali

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L’intervento nel processo esecutivo

 

L’intervento nel processo esecutivo

 

La legge n 183 del 21 novembre 2011 nel sostituire all’articolo 14 testo unico spese di giustizia il 3 comma, ha innovato circa l’obbligo, delle altre parti rispetto a chi introduce la causa, del pagamento di un autonomo contributo unificato nel caso di modifica della domanda o di proposizione di domanda riconvenzionale o di chiamata in causa o di intervento autonomo.

Ricordiamo, per chiarezza di trattazione, che la modifica operata dalla legge 183/2011 attiene al pagamento di un nuovo contributo unificato e non più al, solo, pagamento integrativo conseguente “all’aumento del valore della causa” per come previsto nella previgente formulazione dell’art 14 DPR 115/2011.

Le modifiche operate al comma 3 dell’articolo 14 testo unico spese di giustizia dalla richiamata legge n. 183 del 21 novembre 2011 hanno, logicamente, inciso anche nelle procedure esecutive civili.

I problemi interpretativi originati dalle continue modifiche in materia di contributo unificato49 hanno, nello specifico, riproposto il problema se sottoporre o meno al pagamento anche gli interventi in materia di esecuzione mobiliare e immobiliare.

Il problema dell’intervento nella procedura di esecuzione, e dell’obbligo di pagamento del contributo unificato, aveva infatti creato non poche difficoltà interpretative in sede di prima applicazione della legge 488/1999 50, per come richiamata dal decreto legge 28/02 51.

I problemi interpretativi nascevano della locuzione“ che interviene nella procedura di esecuzione” contenuta nell’art. 9, comma 3, legge 488/99 .

Locuzione che il decreto legge 11 marzo 2002 n 28 aveva provveduto a sopprimere e che non è stata più riproposta con il Testo Unico spese di giustizia .

La questione era tra l’altro stata affrontata, e risolta, dal Ministero della Giustizia 52 che aveva stabilito che nessun contributo unificato è dovuto nella materia in oggetto : “ si chiarisce che l’interveniente deve pagare il contributo unificato soltanto se è lui a fare istanza di vendita o di assegnazione, non avendo provveduto a farla il creditore procedente..”

Indirizzo confermato con successiva circolare 53 ai sensi della quale “in particolare per ciò che concerne l’articolo 1 del decreto legge citato: il primo comma reca la soppressione del testo dell’articolo 9, terzo comma, della legge n 488/99 della locuzione” che interviene nella procedura di esecuzione” poiché tale specificazione appare del tutto superflua e già compresa nella formula “fa istanza” atteso che l’interveniente deve pagare il contributo unificato solo se è lui a fare istanza di vendita o di assegnazione , non avendo proceduto a farla il creditore procedente, primo pignorato”.

All’atto delle modifiche operate al richiamato comma 3 dell’articolo 14 testo unico spese di giustizia il Ministero della Giustizia con nota del 14 maggio 2012 54, sconfessando le precedenti direttive , disponeva che “l’intervento nelle procedure esecutive sconta il pagamento del contributo unificato in base al valore della rispettiva domanda”

La circolare del 5 luglio 2012 55 mette definitivamente in ordine le cose disponendo che l'intervento nell'esecuzione mobiliare e/o immobiliare non scontasse il contributo se non nel solo caso in cui “non avendo provveduto a farla il creditore procedente fosse l’interveniente a fare istanza di vendita o di assegnazione”.

 

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Note

49 Vedasi in materia i lavori dello scrivente pubblicati in Diritto e Giustizia- il quotidiano di informazione giuridica – martedì 31 gennaio 2012 “Nuova manovra sul contributo unificato. Ergo, ennesimo aumento dei costi di accesso alla giustizia a carico del cittadino ” e Diritto.it – giovedì 2 febbraio 2012- sezione diritto processuale civile- “ennesima manovra sul contributo unificato ”

50 Il contributo unificato è stato infatti previsto dall’articolo 9 di questa legge

51 Ricordiamo che il contributo unificato è entrato in vigore con decreto legge n 28 del 11 marzo 2002 convertito nelle legge 11 maggio 2002 n 91( pubblicata in G.U. n 109 dell’11 maggio 2002) in vigore dal 12 maggio 2002

52 circolare ministeriale 26 febbraio 2002 n 1

53 circolare ministeriale 12 marzo 2002 n 2

54 DAG.14/05/2012.0065934.U

55 Circolare ministero della Giustizia DAG.05/07/2012.0094920.U