Guida al contributo unificato e all’imposta di bollo nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari
Guida al contributo unificato e all’imposta di bollo nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari alla luce della normativa e degli indirizzi ministeriali
Determinazione del contributo unificato nelle procedure esecutive
Determinazione del contributo unificato nelle procedure esecutive
Come accennato in premessa l‘importo da corrispondere a titolo di contributo unificato trova, a prescindere dalla tipologia di procedimento civile, una diversa, ed ingiustificata, quantificazione che varia da ufficio giudiziario ad ufficio giudiziario.
Nella presente parte, sia riguardo alle ipotesi di pagamento e a quelle di esenzione, terremo presente la specifica normativa e, anche, delle direttive ministeriali in materia che , sempre con maggiore difficoltà 56, si riesce a reperire.
Nel processo civile di esecuzione, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, testo unico spese di giustizia , il contributo unificato è di importo differenziato per tipo di procedura 57.
La richiamata differenzazione, nel pagamento, trova conferma nella direttiva degli Uffici ministeriali di via Arenula del 3 marzo 2015 58 “ vi è un contributo unificato da versare per la procedura esecutiva, il cui importo, differenziato per tipo di esecuzione, è determinato dall’articolo 13, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002, e vi è un contributo unificato, commisurato al valore della domanda, da pagare per l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c) e per l’opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.), che, in quanto procedimenti di cognizione ordinaria, ricadono sotto la previsione dell’articolo 13, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002. Il procedimento di cui all’articolo 615, comma 2, c.p.c., così come quelli previsti dagli articoli 617, comma 2, e 619 del c.p.c., si innesta nell’ambito del processo esecutivo pendente, per il quale, sostiene l’Ufficio Legislativo, è già dovuto il pagamento del contributo unificato”.
Esecuzione immobiliare
il contributo unificato è di importo fisso per come quantificato dall’ articolo 13, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 (attualmente pari ad € 278).
Esecuzione mobiliare
il contributo unificato è di importo fisso distinguendo:
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superiori a 2.500 € di importo pari alla metà di quanto dovuto per i processi immobiliari (attualmente pari ad € 139);
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inferiori ad 2500 € di importo fisso per come quantificato dal comma 2 del richiamato articolo 13 (attualmente pari ad € 43).
Opposizione agli atti esecutivi
il contributo unificato è di importo quantificato dall’articolo 13, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 (attualmente pari ad € 168).
Altri processi esecutivi
il contributo unificato ( esempio: art. 605 c.p.c. procedimenti esecutivi per consegna e rilascio 59 ) il contributo è pari alla metà del contributo dovuto per i processi di esecuzione immobiliare (attualmente pari ad € 139) .
Procedimenti relativi agli obblighi di fare o non fare
articolo 612 c.p.c. il contributo è pari alla metà del contributo dovuto per i processi di esecuzione immobiliare (attualmente pari ad € 139) esente in materia di separazione e divorzio.
Opposizione all’esecuzione articolo 615, 616 c.p.c. e opposizione di terzo all’esecuzione, art. 619 c.p.c.
“quali azioni che introducono normali ed ordinari processi di cognizione” 60 l’ importo del contributo unificato è determinato in relazione allo scaglione di valore della domanda ai sensi dell’articolo 13, comma 1, testo unico spese di giustizia. Se le opposizioni sono proposte, per l’articolo 615 in riferimento al secondo comma, ad esecuzione iniziata non è dovuto alcun contributo unificato61
L’opposizione all’esecuzione, articolo 617 c.p.c.
“soggiace al contributo fisso” 62 quindi importo pari € 168).
Esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione
..si ritiene che il processo di esecuzione relativo ad una sentenza di condanna dello stato per irragionevole durata del processo non possa considerarsi esente dal pagamento del contributo unificato..”63 , quindi, il contributo unificato e dovuto per come quantificato dall’articolo 13 comma 2 testo unico spese di giustizia e quantificato in :
a) € 43 procedura inferiore ai 2.500 € ;
b) € 139 procedura superiore ai 2.500 €
Esecuzione provvedimento responsabilità civile dei magistrati
“ tenuto conto delle norme del d.P.R. n.115del 2002, dell’articolo 15 della legge n. 117 del 1998 nonché dell’articolo unico della legge n. 139 del 1958 deve ritenersi che i procedimenti di risarcimento danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e la responsabilità civile dei magistrati sono soggetti al pagamento del contributo unificato entro i limiti reddituali previsti dall’articolo 9, comma 1 bis, del d.P.R. n 115 del 2002.. .”64 , quindi, dal combinato disposto della richiamata normativa :
a) esenzione per reddito inferiore a 34.481,46;
b) € 21,5 (43: 2) procedura inferiore ai 2.500 € ;
c) € 69,5 (139 :2)procedura superiore ai 2.500 €
Opposizione all’esecuzione ed a quelli di opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro 65
per il combinato disposto di cui agli articoli 618 c.p.c. , 13 testo unico spese di giustizia ( sia relativamente agli importi del procedimento di esecuzione che relativamente al dimezzamento specifico per le controversie individuali di lavoro la cui fase esecutiva ne è fase conclusiva) e articolo 10 legge 533/1973
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esenti per dettiti non superiori a tre volte l’importo di cui all’articolo 76 dpr 115/2002 (attualmente 11.483,82 x 3 = 34.481,457 )
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opposizione atti esecutivi 168 diviso 2 = € 84
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opposizione all’esecuzione valore della domanda dimezzata
Istanza di sospensione nell’opposizione all’esecuzione
avendo natura cautelare 66 sconta il contributo unificato commisurato allo scaglione di valore della domanda ridotta alla metà ai sensi dell’articolo 13 testo unico spese di giustizia.
Reclami 67 nel giudizio di esecuzione
a) ai sensi degli ex art. 624, comma 2 68 e art 630 cpc 69
b) reclamo alle ordinanze nel giudizio di opposizione ai pignoramenti presso terzi ex art 72-bis DPR 602/1973
a) e b) contributo unificato € 98 aumentato della metà
c) giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego pagamento solo se con reddito superiore ad € 34.481,46 e con valore dimezzato 73,50 ( 98.2=49 +49:2)
Opposizione ad avviso di addebito per contributi omessi,sanzioni e aggio
da parte dell’INPS atto di opposizione ex articolo 615, primo comma, codice di procedura civile innanzi al giudice del lavoro il contributo unificato è commisurato allo scaglione di valore della domanda ridotta alla metà ai sensi dell’articolo 13 testo unico spese di giustizia.
Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo
ai sensi dell’articolo 157 del d. P. R. 115/02 gli importi dovuti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico spese di giustizia vengono, ai sensi dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prenotati a debito ridotti della metà nell’importo 70 .
Opposizioni cartelle esattoriali
il venir meno dell’esenzione al pagamento del contributo unificato nelle controversie relative alle opposizioni alle sanzioni amministrative e la necessità di determinare con esattezza l’oggetto del contendere specie in caso di impugnativa di cartella esattoriale porta a dover stabilire con esattezza le azioni proponibili in materia e, per quel che qui interessa, l’importo del contributo unificato da pagare.
A tal proposito ci viene incontro, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 29 del decreto legislativo 1999 n 46, che ha riordinato la disciplina della riscossione a mezzo ruolo, la ricca giurisprudenza in materia 71 ai sensi della quale le azioni proponibili in materia di opposizione a cartella di pagamento o di avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative sono:
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Opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689/81 : esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, o l’avviso di messa in mora, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell’ordinanza – ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, onde consentire all’interessato di “recuperare” l’esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l’opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella.
dovuto il contributo unificato, secondo il valore della causa
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L’opposizione ex art. 615 c.p.c.: allorché si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della cartella stessa e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione al ruolo, o si adducono fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione o il pagamento di quest’ultima. Con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell’inizio dell’esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall’art. 615, primo comma, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio. E quindi, in caso di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il giudice di pace.
dovuto il contributo unificato, secondo il valore della causa
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L’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., deve essere attivata (nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti da parte dell’interessato la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
dovuto il contributo unificato fisso nella misura di € 168
Opposizioni fermo amministrativo
In materia appare utile richiamare la nota ministeriale del 26 giugno 2006 72 ai sensi della quale: “… Il fermo amministrativo è infatti un atto funzionale all’espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito, la cui tutela giudiziaria è realizzata innanzi al giudice ordinario con le forme, consentite dall’art. 57 del citato DPR 602/73, dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi (vedi Sentenza n. 2053 del 31/01/06 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione). ……….. Per l’opposizione al fermo amministrativo, si ritiene, quindi, dovuto il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti previsti dal DPR 115/02 nonché, alla definizione del giudizio, l’imposta di registro.”
Da ciò deriva che il contributo unificato dipenderà dalla domanda: € 168 se opposizione agli atti esecutivi o secondo il valore della causa se opposizione all’esecuzione
Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale articolo 155 del testo unico spese di giustizia il contributo unificato è prenotato a debito ( con diritto di rivalsa da parte dell’Erario sul ricavato della vendita) ed è commisurato allo scaglione di valore del ricavato dalla vendita 73.
Ricorsi ex articolo 7 R.D.L. n 436/1927 “ ricorsi per sequestro di autoveicoli” contributo sarà quello relativo all’esecuzione mobiliare 74 e quantificato in :
a) € 43 procedura inferiore ai 2.500 € ;
b) € 139 procedura superiore ai 2.500 €.
Opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità competenza della Corte di Appello in funzione di Giudice di primo grado giudizio di cognizione
Valore della domanda
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56 L’esperimento del Ministero della Giustizia di creare un canale di informazione istituendo un “foglio di informazione della Direzione generale della giustizia civile” sembra destinato a fallire , ai primi “due fogli” anno 2018, criticati per il richiamo delle note in maniera riassuntiva , e seguito un terzo foglio anno 2018 e un primo foglio del 2019 di cui l’unica traccia è il richiamo in calce a sunti di note pubblicati nella sezione del sito del ministero relativo alle “ risposte per la giustizia civile”
57 Da ultimo direttiva DAG.20/08/2018.0164795.U .
58 Ministero della Giustizia – Direzione Generale 3 marzo 2015, prot. n. 36550 .
59 Ai sensi delle circolari Giustizia prot. 6/157/035/2011/CA, prot.65934 del 2012 e DAG.07/06/2017.0110938.U “nel processo esecutivo per consegna e rilascio ( ex art. 605 c.p.c e segg. ) il pagamento del contributo unificato si effettua presso la cancelleria competente e non in mani dell’ufficiale giudiziario “.
60 Ministero della Giustizia circolare n. 3 del 13 maggio 2002 e nota 13 maggio 2002 n 1465/02/04 DAG.21/01/2015.0011099.U ,DAG.05/02/2015.0020600.U e DAG.03/03/2015.0036550.U .
61 Ministero della Giustizia DAG.03/03/2015.0036550.U conf. DAG.07/06/2017.0110938.U .
62 Ministero della Giustizia circolare n. 3 del 13 maggio 2002 e nota 13 maggio 2002 n 1465/02/04, DAG.21/01/2015.0011099.U. e DAG.03/03/2015.0036550.U .
63 Ministero della Giustizia circolare DAG 07/04/2008.0048948.U .
64 Ministero della Giustizia circolare DAG 20/08/2018.0164778.U .
65 dovuto il contributo unificato cfr Ministero della Giustizia circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U .
66 Contributo unificato nei procedimenti cautelari in corso di causa vedi circolare DG 07/02/2011.0015598.U
67 Ministero della Giustizia DAG.14/05/2012.0065934.U ai sensi della quale: “ la maggior parte dei quesiti posti dagli uffici giudiziari riguarda il significato da attribuire al termine “impugnazioni”. Secondo la dottrina prevalente si parla di impugnazione con riferimento alla richiesta formulata da una delle parti processuali per eliminare o modificare un provvedimento giurisdizionale. Di conseguenza, oltre alle ipotesi previste dall’art. 323 del codice di procedura civile, deve ritenersi impugnazione, ad esempio il reclamo promosso ai sensi dell’art. 669 terdecies del c.p.c. avverso il provvedimento cautelare. In questo caso, infatti, la competenza a decidere sulla controversia è riservata al collegio che è chiamato a rivedere nella sua interezza il provvedimento cautelare emesso con possibilità di confermarlo, revocarlo o modificarlo “.
68 contro il provvedimento reclamo ex articolo 669 terdecies quindi sconta il contributo unificato dovuto per il camera di consiglio .
69 al reclamo ai sensi del 3 comma dello stesso articolo 630 cpc provvede il collegio quindi sconta il contributo unificato per le camere di consiglio
70 Ministero della Giustizia DAG.06/05/2008.62754.U
71 vedasi tra l’altro, Cass. Civ., sez. I, 28 giugno 2002 n 9498, Cass. Civ., sez II, 8 agosto 2007 n 17445, Cass. Civ. 3 aprile 2009 n 8200
72 Ministero della Giustizia prot. n DAG.26/06/2006.0068642.U.
73 Ministero della Giustizia DAG.29/5/2018.0108285.U .
74 Ministero della Giustizia circolare n 4/602/6379 del 2/6/1979 .