Guida al contributo unificato e all’imposta di bollo nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari

Guida al contributo unificato e all’imposta di bollo nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari alla luce della normativa e degli indirizzi ministeriali

Tempo di lettura: 19 minuti circa

Esenzione dal pagamento del contributo unificato

 

 

Esenzione dal pagamento del contributo unificato

 

Ai sensi dell’art. 10 testo unico spese di giustizia :

1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dallimposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui allarticolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89;

2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa..

..omississ…

 

L’esenzione opera, come visto , se il processo è già esente (per previsione normativa e senza limiti di competenza o di valore) da imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto 75 .

Sebbene il Legislatore usi il termine“e da ogni spesa, tassa e diritto di qualsiasi specie e natura, l’esenzione opera anche nell’ipotesi in cui un procedimento, pur esente dall’imposta di bollo e di registro, sia soggetto al pagamento dei diritti, poiché il contributo unificato ha sostituito anche questi” 76.

Il richiamato articolo 10 del testo unico spese di giustizia, nella sua prima formulazione, prevedeva, al comma 4, l’esenzione dal pagamento del contributo unificato per “ il processo esecutivo mobiliare inferiore ad euro 2500” 77.

Le continue modifiche al pagamento del contributo hanno portato, da ultimo 78, all’eliminazione dell’esenzione prevista per le procedure esecutive mobiliari di importi inferiori ai 2.500 €.

Relativamente alle esecuzioni a seguito di giudizi di lavoro trova applicazione l’articolo unico legge 2 aprile 1958 n. 319, per come sostituito dall’articolo 10 della legge 11 agosto 1973 n. 533,ai sensi del quale :

Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 .

Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.”

In materia di esecuzione si applica, stante l’espresso richiamo operato dal primo comma del predetto articolo, all’articolo 9 bis testo unico spese di giustizia d.P.R. 115/02 , l’esenzione in base al reddito 79.

L’ indirizzo ministeriale del 31 luglio 2002 80, in materia di procedimenti relativi a minorenni, precisa che “l’art. 10, secondo comma, del testo unico comprende tra i procedimenti esenti il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.

Orbene, stante l’ampia dizione della legge, deve ritenersi che l’esenzione riguardi tutti i procedimenti «comunque» relativi alla prole intesa come persone minori d’età, indipendentemente dal diverso giudice competente.

Secondo le regole generali, se la legge non dispone diversamente, l'esenzione opera dal momento dell'entrata in vigore della norma che la prevede rispetto ai processi iniziati dopo tale momento 81.

 

Avendo a riferimento normativa e direttive ministeriali elenchiamo le ipotesi, in materia di procedimenti esecutivi ( distinti per materia), in cui è dovuto il contributo unificato:

 

  1. esecuzione provvedimenti a seguito di procedure giudizi ordinari civili e penali

  • Ai sensi della circolare DAG 03/03/2015.0036550.U non è dovuto il contributo unificato nel giudizio di opposizione all’esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e quello di opposizione di terzo,proposti ad esecuzione già iniziata, dinnanzi al giudice dell’esecuzione, ex artt 615,comma 2, 617, comma 2 e 619 danno luogo ad una fase incidentale che si innesta nell’ambito del processo esecutivo pendente (conf. DAG.07/06/2017.0110938.U)

  • Ai sensi della circolare Giustizia DAG.05/07/2012.0094920.U nell’intervento nelle procedure esecutive il contributo unificato secondo gli importi di cui al 2 comma articolo 13 testo unico spese di giustizia è dovuto solo se il creditore che interviene proponga istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati.

  • Ai sensi della circolare 18 marzo 2013 n 0041572/U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia non è dovuto il contributo unificato in caso di istanza di distribuzione presentata da uno dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva mobiliare.

  • non è dovuto il contributo unificato in caso omessa costituzione del creditore nel pignoramento presso terzi (circolare 1/334/44/ER/U/04U del 14/1/2004) .

  • nelle dichiarazione di inefficacia del pignoramento immobiliare con conseguente cancellazione della trascrizione eseguita e ricorso per l’estinzione del processo esecutivo per l’inattività delle parti (ex artt. 630 e 631 c.p.c.) - non dovuto il pagamento del contributo unificato nell’ipotesi in cui manchi l’istanza di assegnazione o di vendita (circolare 1/334/44/ER/U/04U del 14/1/2004) .

  • non è dovuto il contributo unificato in caso domanda di estinzione della procedura esecutiva (o di inefficacia del pignoramento) e di cancellazione della trascrizione dell’atto di pignoramento (circolare 1/334/44/ER/U/04U del 14/1/2004) .

  • Conversione del pignoramento ex art. 495 cpc esente dal pagamento del contributo unificato a prescindere se sia stata o meno presentata istanza di vendita o assegnazione (circolare 1/334/44/ER/U/04U del 14/1/2004).

  • non è dovuto il contributo unificato in caso nel caso di differimento della vendita a richiesta di parte (circolare 1/334/44/ER/U/04U del 14/1/2004) .

  • non è dovuto il contributo unificato in caso nel caso di istanze per la restituzione dei titoli (circolare 1/334/44/ER/U/04U del 14/1/2004).

  • non è dovuto il contributo unificato in caso procedimenti , anche esecutivi, esenti dall’imposta di bollo ex art. 5 tabella allegato b DPR 131/1986 per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione.

 

  1. procedure separazione e divorzio 82 e famiglia

  • non è dovuto il contributo unificato in caso di procedimenti di esecuzione immobiliare se a favore della prole ( articolo 10 d.P.R.115/02) o se inerenti gli assegni di cui agli art. 5 e 6 legge 898/1970 (articolo 19 legge 74/1987) .

  • non è dovuto il contributo unificato in caso procedimenti di Esecuzione Mobiliare (importo inferiore a 2.500 euro) se a favore della prole ( articolo 10 d.P.R.115/02) o se inerenti gli assegni di cui agli art. 5 e 6 legge 898/1970 (articolo 19 legge 74/1987).

  • non è dovuto il contributo unificato in caso procedimenti di Esecuzione Mobiliare (importo pari o superiore a 2.500 euro) se a favore della prole (articolo 10 d.P.R.115/02)  o se inerenti gli assegni di cui agli art. 5 e 6 legge 898/1970 (articolo 19 legge 74/1987)

  • non è dovuto il contributo unificato in caso procedure esecutive e cautelari dirette ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui all’articolo 5 e 6 legge 1 luglio 1970 n 898 .

  • articolo 612 c.p.c esecuzione obblighi di fare: diritto di visita ai figli minorenni l’esenzione da pagamento del contributo unificato, e da ogni altra tassa, si ricava dal combinato disposto di cui agli articoli, del d.P.R. n 115/02 testo unico spese di giustizia, 10, che prevede espressamente l’esenzione, al comma 2, delle procedure riguardanti la prole 83 e 13, che prevede il pagamento del contributo unificato limitatamente alla introduzione del giudizio di separazione ( consensuale o giudiziaria 84 ) e articolo 19 legge 74/87 che prevede l’esenzione dall’imposta di bollo, registro e da ogni altra causa per i procedimenti di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio 85.

  • non è dovuto il contributo unificato in caso esecuzione dei procedimenti civili e penali in materia di violenza nelle relazioni familiari , ai sensi dell’articolo 7 dell legge n.154/2001 “tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all’azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari dirette a ottenere la corresponsione dell’assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell’articolo 282-bis del codice di procedura penale e dal secondo comma dell’articolo 342-ter del codice civile, sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dell’obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni”.

 

  1. procedure di lavoro

  • procedure esecutive sia mobiliari che immobiliari attivate per il recupero di crediti di lavoro fondati su sentenze o ordinanze (circolare DAG.14/05/2012.0065934.)

  • procedure esecutive sia mobiliari che immobiliari attivate per il recupero di crediti di lavoro fondati su decreti ingiuntivi o verbali di conciliazione (nota DAG.25/06/2014.06683.U) .

  • opposizione esecuzione crediti di lavoro per reddito inferiore ad € 34.482,46

  • quesito in tema di contributo unificato nelle procedure esecutive. crediti da lavoro (Nota 25 giugno 2014, n. 06683/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustìzia, Dir. Gen. Giust. Civ.) Con nota ..., codesta spettabile Corte di Appello ha trasmesso il quesito formu­lato dal Tribunale di... in tema di contributo unificato nelle procedure esecutive, sia mobiliari che immobiliari, attivate per il recupero dei crediti da lavoro (1). (1) Si riporta di seguito il quesito dell'Ufficio: «Con riferimento all'applicazione delle dispo­sizioni contenute nella nota in oggetto indicata, e precisamente in relazione alla parte in cui dispone "sono invece da ritenersi esenti i procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse nei giudizi di lavoro" si chiede di chiarire, anche mediante l'inoltro di apposito quesito al superiore Ministero, se l'applicazione della citata dispo­sizione debba essere limitata alle procedure esecutive scaturenti da sentenze e ordinanze o possa invece estendersi anche a quelle promosse in base a decreti ingiuntivi e verbali di conciliazione afferenti alla materia di lavoro e previdenza». In particolare, è stato evidenziato che l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, al secondo comma, nel sancire l'esenzione degli «atti e documenti relativi all'esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi», omette di considerare i titoli esecutivi costituiti dai decreti ingiuntivi e dai verbali di conciliazione. A tale proposito deve evidenziarsi che tale omissione era stata oggetto di attenta valutazione da parte delle Commissioni tributarie anche prima del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, con il quale è stato introdotto il pagamento del contributo unificato nelle controversie di lavoro, pubblico impiego e previdenza. In diverse occasioni, infatti, le Commissioni tributarie si sono pronunciate nel senso di riconoscere, ad esempio, che «anche l'atto di iscrizione ipotecaria conse­guente a decreto ingiuntivo per il pagamento di somme dovute all'INPS a titolo di contributi assicurativi e previdenziali, gode dell'esenzione fiscale prevista dall'arti­colo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533» (cfr. Sez. XXIII, 30 giugno 1995, n. 2601). Allo stesso modo sono stati ritenuti esenti da imposta di registro tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie indivi­duali di lavoro, «ivi compresi i verbali di conciliazione che, al pari delle senten­ze, sono atti idonei a definire le controversie medesime» (cfr. Comm. Trib. Centr., Sez. XIX, luglio 1987, n. 5360). Tenuto conto delle pronunce citate, questa Direzione generale riterrebbe applicabile anche ai decreti ingiuntivi ed ai verbali di conciliazione l'esenzione di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319.

 

  1. procedimenti previdenziali e assistenziali

  • esecuzione provvedimenti giurisdizionali relativi a pensioni di reversibilità si ha l’esenzione dal contributo unificato nei procedimenti in materia di pensioni dirette o di reversibilità per il combinato disposto di cui agli artt. 9 e 12 Allegato B D.P.R. 642/1972 e articolo 10 comma 1 testo unico spese di giustizia .

  • esecuzione provvedimenti giurisdizionali relativi a attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo non dovuto contributo unificato :a) ai sensi dell’articolo 9 e 12 Tabella Allegato B) del D.P.R. 642/1972 sono esenti dall’imposta di bollo, e quindi ai sensi dell’articolo 10 testo unico spese di giustizia dal pagamento del contributo unificato, “… i ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri”. b) Inoltre essendo per il coniuge superstite diritto che nasce contestualmente alla domanda di separazione o divorzio opera l’esenzione totale di cui all’articolo 19 legge 74/87.

  • esecuzione provvedimenti giurisdizionali relativi a interessi e accessori su ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali L’attribuzione della materia ad un giudice diverso dal giudice del lavoro e l’applicazione nel giudizio del normale rito di cognizione ha fatto sorgere sin dall’inizio dubbi sul trattamento fiscale degli atti. Ricordiamo infatti che nei giudizi innanzi al giudice del lavoro vige l’esenzione totale dalle spese e, anche se a seguito del decreto legge n 98 del 6 luglio 2011, convertito con legge numero 111/2011, il contributo unificato è dovuto, oggi, anche nelle cause assistenziali, previdenziali e di lavoro limitatamente al reddito individuale della parte. A parere dei più essendo la materia in oggetto attribuita al giudice di pace, regolamentata dal rito di cognizione e, per effetto del rimodellato articolo 442 codice di procedura civile, sottratte dal contesto delle vertenze assistenziali, previdenziali e di lavoro, veniva meno la giustificazione alla base dell’esenzione da ogni tassa, spesa e diritto prevista espressamente per il processo del lavoro. I dubbi sono stati fugati dall’intervento del Ministero della Giustizia a parere del quale dag.02/04/2010.0049204.U “in risposta alla nota del 25 novembre 2009. relativa al quesito formulato dal Giudice di Pace di......con riferimento alle cause per “interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali e assistenziali", divenuta di competenza dei giudici di pace a seguito della riforma degli articoli 7 e 442 c.p.c., come modificati, rispettivamente, dall'articolo 45, comma 1 e dall’ articolo 46, comma 22. della legge 18 giugno 2009, n. 69, si rappresenta che l'esenzione da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura, prevista dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973 n. 533, in quanto riferita alla materia oggetto della causa, debba continuare ad essere applicata alle controversie in parola anche a seguito della nuova competenza giurisdizionale e del nuovo rito del processo.” Ma i dubbi risolti relativamente alla normativa del 2009 sono riemersi all’atto in cui a seguito del decreto legge n 98 del 6 luglio 2011, convertito con legge n 111/2011, il contributo unificato è, come detto, dovuto, oggi, anche nelle cause assistenziali, previdenziali e di lavoro in relazione al reddito individuale della parte. L’esenzione per limite di reddito si applica anche alla materia di competenza del giudice di pace o tali procedimenti continuano a mantenere l’esenzione generale? Anche in materia in attesa di intervento del Ministero assistiamo alle più disparate interpretazioni. Personalmente propendo per l’esenzione su base reddituale . nfatti l’esenzione delle procedure in oggetto derivano da una espressa disposizione ministeriale dag.02/04/2010.0049204.U la giustificata dal fatto che essa è “prevista dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973 n. 533, in quanto riferita alla materia oggetto della causa, debba continuare ad essere applicata alle controversie in parola anche a seguito della nuova competenza giurisdizionale e del nuovo rito del processo ” e il richiamato articolo 10 della legge 11 agosto 1973 n. 533 prevede, oggi, l’esenzione, ai sensi dell’articolo 9 bis d.P.R. 115/02, per limiti reddituali.

 

  1. ricerca telematica dei beni ex art 492 bis cpc e contributo unificato ex art 13 punto 1 quinques

  • non è dovuto il contributo unificato ex articolo 13, comma 5 quinquies d.P.R. n. 115/2002 in caso di ricerca per esecuzione provvedimento di lavoro e per il recupero degli onorari avvocati d’ufficio: la circolare DAG.14/05/2012.0065934.U dispone l’ esenzione dal pagamento del contributo unificato per i procedimenti relativi ad esecuzioni Immobiliari e mobiliari delle sentenze ed ordinanze emesse nei giudizi di lavoro e la ricerca telematica dei beni è atto propedeutico al procedimento di esecuzione mobiliare o immobiliare , in tal senso si era già pronunciata con risoluzione del 20 luglio 2016 l’ Agenzia delle Entrate Emilia Romagna del 20 luglio 2016 (allegata) che ne disponeva l’esenzione, per i procedimenti relativi al recupero delle spese e onorarti avvocati d’ufficio e per le procedure di lavoro, “ considerato che all’ampia portata esecutiva della norma sono riconducibili non soltanto gli atti e i documenti strettamente collegati ma anche le attività che precedono il giudizio relativo all’esecuzione, si ritiene che anche per l’accesso alle banche dati ex art. 492 bis c.p.c. non sono dovuti i tributi speciali” il fatto che la richiesta vada iscritta in volontaria non incide sul contributo unificato, infatti il contributo unificato non è finalizzato a soddisfare le spese di iscrizione in un registro bensì quelle complessive del procedimento ( circ prot 1/6026/U/44 del 20 maggio 2005) .

 

  1. recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d’ufficio

  • Ai sensi dell’articolo 103 testo unico spese di giustizia “ Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente è nominato d'ufficio, se non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio”.

Ai sensi dell’articolo 116 testo unico spese di giustizia “1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio.”

L’articolo 32 decreto legislativo 28 luglio 1989 n 271 ( c.d. norma di attuazione al codice di procedura penale) per come sostituito dall’articolo 17 legge 6 marzo 2001 n 60 sulla difesa d’ufficio, in maniera inequivocabile statuisce l’esenzione da bolli, imposte e spese relativamente alle procedure per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d’ufficio.

Come si legge nella relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizie, riguardo alla portata dell’articolo 116 dello stesso testo unico, “ l’articolo 32 disp. att. c.p.p. sostituito dall’articolo 17 della legge n 60/2001 prevede che, se l’avvocato dimostra di non avere recuperato nulla dal difeso il compenso è liquidato dallo Stato nella misura e con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio a spese dello Stato. È un modo per assicurare l’effettività e l’efficacia della difesa d’ufficio, garantendo la retribuzione al difensore se il proprio assistito non paga”.

Ai sensi della circolare ministeriale del 27 febbraio 2007 86 “ ...la liquidazione al difensore di ufficio è subordinata all'infruttuosa azione di recupero nei confronti della persona assistita..”.

L’onere di provare l’infruttuosità del recupero nei confronti dell’assistito giustifica pienamente l’esenzione, ex articolo 32 disp. att. c.p.p. nelle relative procedure, da bolli, imposte e spese .

Esenzione che opera pienamente ( non se ne vedono le ragioni giuridiche a contrario) anche procedura esecutiva, iscritta in esenzione di contributo unificato e spese.

Somme quest’ultime che in ogni caso, stante un difetto di coordinamento tra la norma penale e quella del testo unico spese di giustizia, vanno ( malgrado si parli di esenzione) prenotate a debito dalla cancelleria per l’eventuale recupero.

A tal fine infatti la richiamata circolare ministeriale del 27 febbraio 2007 87 dispone che la cancelleria “annoterà la spesa su uno specifico foglio delle notizie ( distinto da quello principale del processo, che rimarrà nel fascicolo processuale ) e successivamente al pagamento della somma liquidata lo trasmetterà all’ufficio recupero crediti insieme a copia del decreto di pagamento per il recupero della spesa stessa: copia conforme del foglio notizie, firmata per ricevuta da un addetto all’ufficio recupero crediti andrà conservata nel sottofascicolo delle spese di giustizia”

Per completezza di trattazione da richiamare, a tal proposito, l’ indirizzo ministeriale del 13 maggio 2012 88 in tema di ammissione al gratuito patrocinio e, nello specifico .del contributo unificato. ma applicabile in tutti i casi di spese esenti , ai sensi della quale “appare evidente che il legislatore con il termine esenzione abbia inteso escludere un passaggio di danaro. Invero il contributo è dovuto ma la concreta riscossione si avrà solo se si verificano i presupposti e a tal fine la voce è prenotata a debito”

Anche le spese dovute all’Istituto Vendite Giudiziarie 89 a titolo di rimborso forfettario per spese di comunicazioni e di bollo, per concorso nelle spese di gestione dell’Istituto stesso e per ogni altra spesa ordinaria o straordinaria successiva all’incarico di vendita, rientrano nella esenzione di cui all’art, 32 disp att. codice procedura penale e, anche tali spese andrebbero prenotate a debito per il successivo ed eventuale recupero.

Il provvedimento emesso dal Giudice dell’esecuzione, al momento in cui si dispone la vendita, contiene generalmente la liquidazione “a favore dell’I.V.G. il compenso di cui all’art. 31 del Regolamento di modifica al D.M. 20.6.60 n. 163 approvato con D.M. 11.02.97 n. 109 da corrispondere senza ritardo dal creditore. Subordina a tale versamento l’esecuzione della vendita, pena la caducazione del provvedimento. ...”

In relazione alla “particolarità” della procedura in esame il provvedimento richiamato va modificato disponendosi l’esenzione di tali spese, o, come appare più corretto, specificandosi, a cura del Giudice dell’Esecuzione, che tali spese vanno “prenotate a debito” per l’ulteriore ed eventuale recupero.

(N.B. per esenzione ricerca telematica dei beni ex articolo 493 c.p.c. vedi precedente numero 5)

 

7) recupero degli onorari dell’avvocato distrattario in cause di lavoro

  • ..l’ esenzione per il recupero dei compensi in favore del procuratore distrattario opera soltanto nel processo di esecuzione che sia rivolto al recupero congiunto delle spettanze stabilite in sentenza per il vincitore e dei compensi distratti e non anche in quello in cui il difensore distrattario agisca in via esclusiva per il recupero del proprio onorario e delle spese anticipate” 90.

 

8) ingiusta detenzione e riparazione errore giudiziario

  • anche nella fase di esecuzione stante la particolare natura del giudizio riconosciuta dalla Corte Costituzionale con sentenza n.446/1997 e per le previsioni esentive di cui agli articoli 176 disp. att. c.p.p. e 315comma 3 c.p.p e articolo 10 d.P.R. n. 115/02 91

 

9 ) Esecuzione provvedimento responsabilità civile dei magistrati

  • tenuto conto delle norme del d.P.R. n.115del 2002, dell’articolo 15 della legge n. 117 del 1998 nonché dell’articolo unico della legge n. 139 del 1958 deve ritenersi che i procedimenti di risarcimento danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e la responsabilità civile dei magistrati sono soggetti al pagamento del contributo unificato entro i limiti reddituali previsti dall’articolo 9, comma 1 bis, del d.P.R. n 115 del 2002.. .”92 quindi, dal combinato disposto della richiamata normativa :

a) esenzione per reddito inferiore a € 34.481,46;

b) € 21,5 (43: 2) procedura inferiore ai 2.500 € ;

c) € 69,5 (139 :2)procedura superiore ai 2.500 €.

9)Procedure esecutive relative istituti case popolari

  • articolo 10 testo unico spese di giustizia è esente dal contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa..dall’imposta di bollo...”

Ai sensi dell’articolo 33 Regio decreto 1165/1938 Gli atti giudiziari che gli istituti compiono nei procedimenti di cui all'articolo 32, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.”

Ai sensi della richiamata disciplina l’esenzione si ha nei processi promossi sia per lo sfratto degli inquilini morosi sia per il recupero dei canoni dovuti 93 .

L’esenzione prevista dall’articolo 33 R.D. 1165/1938 permane anche a seguito dell’entrata in vigore del DPR 642/1972 Testo unico imposta di bollo che nell’allegata tabella B “ atti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto” non ne richiama l’esenzione.

A sostegno della permanenza dell’esenzione dall’imposta di bollo e quindi dall’esenzione dal pagamento del contributo unificato :

1) articolo 40 Dlvo 642/1972 “ Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella allegate al presente decreto, le esenzioni e le agevolazioni nonché i regimi sostitutivi in materia di bollo previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del n. 6 dell'art. 9 o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.” disposizioni che non risultano emanate

2) la nota Ministero Giustizia- Direzione Generale degli affari Civili e delle Libere professioni – Ufficio V – prot. n. 5/181/03-1/RG del febbraio 2000 diretta alla Presidenza della Corte di Appello di Bari in materia di articolo 33 R.D. 28 aprile 1938 n 1165 dispone testualmente che “..non si può estendere l’esenzione prevista dall’articolo 33 del R.D. 1165/1938 all’atto di precetto” ma nulla dispone per le procedure esecutive che dovessero incardinarsi dinanzi al giudice dell’esecuzione procedure che continuerebbero a godere dell’esenzione generale disposta dall’articolo 33 R.D. 1165/1938 .

 

_____________

Note

75 Circolare Ministero della Giustizia 13 maggio 2002 n 1465/02/4

76 Circolare Ministero della Giustizia n 1 del 26 febbraio 2002

77 Ministero dell’economia e delle finanze circ. 14.8.2002 n 70/E esenzione in materia anche deal pagamento dell’imposta di bollo

78 Art. 212 legge 23 dicembre 2009 n 191

79 La soglia di reddito sotto il quale opera l’esenzione è data moltiplicando per tre l’importo previsto dall’articolo 76, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 attualmente il limite è di € 34.481,46 ( 11.493,82 x 3)

80 circolare Ministero della Giustizia 31 luglio 2002, n. 5

81 Relazione illustrativa del testo unico spese di giustizia commento all’articolo 10

82 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 10 maggio 1999 n. 154 l’esenzione prevista in materia di divorzio è stata estesa anche ai procedimenti di separazione tra coniugi, in materia vedasi circolare del Ministero delle Finanze n. 49/E/2000/43171 del 16 marzo 2000

83 comma 2 articolo 10 testo unico spese di giustizia( d.P.R. n 115/2002)2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa..

84 Articolo 13 d.P.R. n 115/2002 1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi: a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898; b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898.

85 Art. 19 legge n 74/87 1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

86 Ministero della Giustizia DAG.27/02/2007.0025211.U

87 Ministero della Giustizia DAG.27/02/2007.0025211.U

88 circolare ministeriale giustizia 13 maggio 2002 n 1465/02/4

89 che ricordiamo agisce in qualità di concessionario, durata quinquennale,dello Stato a seguito di autorizzazione e successiva sorveglianza del Ministero della Giustizia delegata alle Corti di Appello

90 Circolare ministero della Giustizia prot. n. 1/13193/U/44/SC del 9 dicembre 2004

91 Ministero della Giustizia nota senza numero del 29 settembre 2003 e DAG.20/06/2006.66030

92 Ministero della Giustizia circolare DAG 20/08/2018.0164778.U .

93 Conf. Nota Ministero della Giustizia prot. n. 5/181/03-1/RG del febbraio 2000.