Liquidazione onorari e spese del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

Liquidazione degli onorari e delle spese del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Principi, provvedimenti, criticità e orientamenti della giurisprudenza e ministeriali

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Indice e Presentazione

 

A cura del dottor Caglioti Gaetano Walter
[ ex Dirigente nei ruoli del Ministero della Giustizia]

 

 

INDICE

 

Presentazione

 

1. Processo civile e penale e patrocinio a spese dello Stato:

  • 1.a) principi delle spese nel processo civile (cenni)
  • 2.a) principi delle spese nel processo penale (cenni)
  • 3.a) patrocinio a spese dello Stato: normativa e rapporti tra i soggetti processuali (cenni)

 

2. Il “ sistema della doppia” pronuncia:

  • 2.a) liquidazione ai sensi dei codici di rito e liquidazione ai sensi della normativa del tusg
  • 2.b) rapporto tra i due provvedimenti di liquidazione
  • 2.c) autonomia dei provvedimenti in relazione alla forma
  • 2.d) autonomia dei provvedimenti in relazione alle finalità
  • 2.e) autonomia dei provvedimenti in relazione alla efficacia
  • 2.f) autonomia dei provvedimenti in relazione al recupero delle spese

 

3. Criticità nelle liquidazioni:

  • 3.a) riduzione degli importi a difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
  • 3.b) il ( falso) “problema” della corrispondenza negli importi nelle due forme di liquidazione
  • 3.c) discriminazione nei pagamenti eseguiti a favore del difensore di parte ammessa al patrocinio e “ipotesi” di soluzione

 

4. provvedimento di liquidazione, prescrizione e decadenza:

  • 4.a) istanza di liquidazione
  • 4.b) decadenza del diritto alla liquidazione onorari e spese
  • 4.c) prescrizione del diritto alla liquidazione
  • 4.d) natura giuridica del decreto di liquidazione
  • 4.e) divieto di revoca del decreto di liquidazione
  • 4.f) opposizione al decreto di pagamento

 

5. Effetti della revoca del patrocinio a spese dello Stato sul decreto di liquidazione onorari difensore parte ammessa:

  • 5.a) indirizzo della Giurisprudenza di Legittimità
  • 5.b) l’indirizzo ministeriale

 

 

PRESENTAZIONE

Alla soccombenza, nel processo civile e nel processo , segue , tra l’altro 1, la condanna al pagamento delle spese che controparte [nel processo penale parte civile] vittoriosa ha affrontato nel giudizio, salvo, nel processo civile, compensazione ove ricorrano giusti motivi.

Criticità si sono evidenziate, in relazione alla determinazione del quantum, al momento della liquidazione delle spese nei giudizi in cui parte, vincitrice nel giudizio, è ammessa al patrocinio a spese dello Stato 2 [nel prosieguo del lavoro indicato con l’acronimo pss].

Spese processuali, in specie quelle relative agli onorari del difensore, che sono liquidate, nel provvedimento che definisce il giudizio, avuto riguardo alle regole dei codici di rito in materia e dei parametri professionali e, a favore di parte ammessa al pss , anticipati, con importo ridotto ed autonomo decreto, dall’Erario, secondo i principi e la normativa [speciale] di cui al Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 c.d. Testo Unico spese di giustizia [nel prosieguo del lavoro indicato con l’acronimo tusg].

Criticità che si palesano, quindi, in relazione alla diversa , nel processo penale articoli 535, 541, 542 c.p.p. e nel processo civile articolo 91 c.p.c., quantificazione delle spese nel provvedimento definitorio, grado e/o fase, del giudizio, e contestuale 3 , secondo la dizione del comma 3 bis articolo 83 tusg 4, emissione del decreto di pagamento delle spese anticipate 5 dallo Stato, determinandosi, nei fatti , una sostanziale, nei limiti e nelle forme che analizzeremo nel prosieguo, duplicazione del titolo di pagamento.6

Nel presente lavoro 7 affronteremo le tematiche relative alle liquidazioni spese a favore del difensore di parte ammessa al pss e all’autonomia nella forma, contenuto, finalità e modalità di esecuzione, dei due provvedimenti in relazione alla normativa codicistica e a quella del testo unico spese di giustizia che sottendono le liquidazioni stesse.

Affrontando, inoltre, la questione relativa a che il patrocinio a spese dello Stato, istituto a favore dei non abbienti, comporta un [ingiustificato] vantaggio a favore di parte ricca pur risultata soccombente nel giudizio, con una immotivata, nell’architettura normativa che sottende agli istituti giuridici che entrano in gioco, decurtazione degli onorari dei difensori (e dei professionisti Consulenti e Periti che operano nel giudizio) indicandone una soluzione, della problematica, che, riteniamo, essere giuridicamente sostenibile.

Le conclusioni del presente lavoro, in relazione alle riduzione dei compensi , varranno anche in relazione delle spese ed onorari degli altri professionisti [ = Consulenti d’Ufficio, Periti, Consulenti di Parte 8 ] che in ragione del proprio ufficio partecipano al processo .

 

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1 nel penale la condanna dell’imputato comporta da parte dello stesso il pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui agli importi del decreto ministeriale emesso ex articolo 208 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 ( testo unico spese di giustizia) oltre spese per Perizie e nel civile per le consulenze disposte d’ufficio.

2 Con l’entrata in vigore del Testo Unico spese di giustizia, Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 (pubblicato Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, supplemento n. 139 del 15 giugno 2002), il “vecchio” istituto del Gratuito Patrocinio ha lasciato il posto alla nuova figura del Patrocinio a spese dello Stato .

La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha più volte affermato “il tramonto della logica del gratuito patrocino , oramai integralmente sostituito dal principio del patrocinio a carico dell’erario” (= Corte Costituzionale sentenza 5 giugno – 1° ottobre 2019 n. 217)

3 art. 83 3-bis tusg Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta (comma aggiunto dall’art. 1 comma dalla Legge 28.12.2015 n. 208 (legge stabilità 2016). Sulla effettiva portata dell’avverbio contestualmente vedi Cassazione Civile, II sezione, sentenza n. 22448 del 4 aprile 2019

4 Per la Cassazione Civile, II sezione, sentenza n. 22448 del 4 aprile 2019 risolvendo il dibattito, sull’effettivo significato da dare al termine contestualmente l'art. 83, comma 3-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 “non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo essersi pronunciato definitivamente sul merito”.

Per un approfondimento dell’argomento, vedi a firma dello scrivente , “Onorario e spese del difensore di parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato criticità: decadenza, esecutività del titolo ed effetti della revoca del patrocinio sul decreto di liquidazione”

5 art. 3 lettera t) tusg anticipazione : è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile

6 La giurisprudenza di legittimità, creando come vedremo nel prosieguo del lavoro un “falso problema” ha più volte precisato che la liquidazione delle spese che parte soccombente è condannata a rifondere alla parte vincitrice la causa deve coincidere con quella che lo Stato liquida, ai sensi dell’articolo 83 tusg, al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

7 che va ad integrare e completare quanto, da scrive, già affrontato nel lavoro “ Onorario e spese del difensore di parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato criticità: decadenza, esecutività del titolo ed effetti della revoca del patrocinio sul decreto di liquidazione” pubblicato on-line nelle nel periodo settembre /ottobre 2019.

8 Appare utile ricordare che il beneficio del gratuito patrocinio è stato esteso anche alla facoltà della parte di farsi assistere da consulenti tecnici, sia in materia civile, amministrativa e penale con legge 134 del 29 marzo 2001.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 149 dell’8 giugno 1983 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3282, nella parte in cui non prevedeva che il beneficio del gratuito patrocinio si estendesse alla facoltà per le parti di farsi assistere da consulenti tecnici. I principi costituzionali della difesa in giudizio sarebbero violati dalla mancata previsione della possibilità di nomina di un consulente di parte, in quanto costituisce una grave menomazione del diritto di difesa del non abbiente rispetto alla controparte.