Osservazioni sulle comunicazioni telematiche.
Le comunicazioni telematiche, il nuovo art. 136 cod. proc. civ., avv. Maurizio Reale
Il nuovo art 136 cpc
Cercherò, in questo articolo, di fugare alcuni dubbi in merito alle comunicazioni telematiche (biglietti di cancelleria) soprattutto a seguito dellÂ’entrata in vigore della nuova formulazione dellÂ’art. 136 c.p.c. il quale così dispone:
Art. 136 c.p.c. Comunicazioni
(modificato dalla L. 183/2011)
Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.
Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso allÂ’ufficiale giudiziario per la notifica.
Il Ministero della Giustizia tramite D.G.S.I.A. con la nota 0002528.U del 31 gennaio 2012 (consultabile qui) comunicava alle Corti d'Appello, Tribunali e COA indicati nella detta nota che, “…a DECORRERE DAL 31 GENNAIO 2012 LE COMUNICAZIONI INVIATE TRAMITE PEC AVRANNO PIENO VALORE LEGALE…”, in considerazione del fatto che per gli Uffici Giudiziari in elenco era stata accertata lÂ’installazione e lÂ’idoneità delle attrezzature informatiche, la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici e del sistema PEC del Ministero della Giustizia.
Fino al 31 gennaio 2012 le uniche comunicazioni telematiche con valore legale erano quelle disciplinate dall’art. 51 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 in forza del quale “…le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell’art. 170 c.p.c., la notificazione di cui al primo comma dell’art. 192 c.p.c. e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica… nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici” a decorre dalla data fissata con decreto dal Ministero della Giustizia dopo aver sentito il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell’Ordine degli Avvocati interessati.
EÂ’ necessario chiarire subito che la nuova formulazione dellÂ’art. 136 c.p.c. non ha abrogato o modificato quanto disposto dallÂ’art. 51 del d.l. 25.06.2008 n. 112 e quindi è possibile affermare con assoluta certezza, la coesistenza delle due norme pur essendo completamente diversa la procedura attraverso la quale viene a determinarsi il riconoscimento del valore legale delle comunicazioni nellÂ’uno e nellÂ’altro caso. Tale certezza è confermata da DGSIA con una propria nota interpretativa (n. 32658.U del 29/11/2011) pubblicata dal Consiglio dellÂ’Ordine degli Avvocati di Venezia.
A seguito dellÂ’entrata in vigore del nuovo testo dellÂ’art. 136 c.p.c. i Colleghi dei fori ricompresi nella nota di DGSIA del 31 gennaio 2012 (vedi sopra) hanno cominciato a ricevere le comunicazioni da parte delle cancellerie a mezzo PEC e molti di loro hanno lamentato e segnalato la carente o incompleta informazione del messaggio ricevuto a mezzo PEC e soprattutto, nella maggior parte dei casi, la mancanza di un file PDF allegato dal quale evincere lÂ’originario documento (provvedimento) cartaceo.
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