Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile

Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile : decorrenza degli effetti dell’ammissione anche in relazione alle spese di notifica degli atti introduttivi del giudizio, criticità, rimborso

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Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile

 

Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile
decorrenza degli effetti dell’ammissione

anche in relazione alle spese di notifica degli atti introduttivi del giudizio

 

A cura del
dottor Caglioti Gaetano Walter

Dirigente Procura Generale di Catanzaro

 

Abstract

Il patrocinio a spese dello Stato è regolamentato dalla Parte terza del Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 (nel presente lavoro sarà richiamato come Testo Unico spese di giustizia), articoli da 74 a 145, composta :- da una parte generale, il Titolo I articoli dal 74 al 89, che disciplina il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario; - da un Titolo II articoli dal 90 al 114 , che detta disposizioni particolari per il processo penale; - da un Titolo III articoli 115 al 118 , che si occupa dell’estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale; - da un Titolo IV, articoli dal 119 al 141 che detta disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario ;- da un Titolo V articoli dal 142 al 145, che estende, a limitati effetti, la disciplina prevista nel precedente titolo IV a particolari procedure (processo avverso i provvedimenti di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea; processi previsti , in materia di adozione e affidamento dei minori, dalla legge n 184/1983 per come modificata dalla legge n.149/2001; processo in cui è parte un fallimento ; processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero)

La materia, di quello che è conosciuto più semplicemente come gratuito patrocinio, non è tra le più semplici concorrendo una certa “ermeticità” della normativa in generale e aspetti, e problematiche, legate alla diversa disciplina del processo civile rispetto al processo penale.

Il presente elaborato affronta nello specifico le problematiche relative alla individuazione del “momento temporale” di decorrenza degli effetti dell’ammissione nel processo civile,anche avuto riguardo al momento della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, le criticità e le posizioni assunte dalla giurisprudenza e gli indirizzi del Ministero della Giustizia in materia.

 

 

INDICE :
1. Introduzione;
2. la decorrenza degli effetti dell’ammissione : la soluzione della Corte di Cassazione e del Ministero della Giustizia;
3. punti di criticità nell’indirizzo ministeriale e giurisprudenziale;
4. la decorrenza degli effetti dell’ammissione in relazione alle spese di notifica nelle more dell’ammissione;
5. punti di criticità nell’indirizzo ministeriale in relazione alle spese di notifica nelle more dell’ammissione;
6. punti di criticità nell’indirizzo ministeriale in relazione alle modalità rimborso delle spese anticipate per la notifica nel caso di ammissione;
7. rimborso : soluzioni alternative all’indirizzo ministeriale

 

1. Introduzione

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato produce degli effetti relativamente al processo civile, amministrativo, contabile e tributario ( cfr articolo 131 Testo Unico spese di giustizia) e al processo penale ( cfr articolo 107 Testo Unico spese di giustizia) ai sensi dei quali alcune spese sono prenotate a debito ( processo civile e processo penale nel quale vi è costituzione di parte civile) altre sono anticipate ( processo civile e penale), altre gratuite ( diritti di copia nel processo penale) .

Per completezza nell’esposizione ricordiamo che , ai sensi del’articolo 3 punto 1 lettera s) prenotazione a debitoè l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento ai fini dell’eventuale successivo recupero” e, ai sensi della lettera t), anticipazione “è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile”.

Ma da quando decorrono temporalmente gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile?

Alcuni [ per tutti = ordinanza tribunale di Cosenza del 25.11.2003 ] in considerazione che non essendo il Consiglio Ordine degli Avvocati, deputato all’ammissione, un organo giurisdizionale e che detta ammissione, per espressa previsione dell’articolo 126 T.U. spese di giustizia è solo in via anticipata e provvisoria, fanno decorrere gli effetti dalla verifica da parte del magistrato a seguito della comunicazione da parte del Consiglio dell’Ordine necessitando, la detta autorizzazione provvisoria, per la sua piena e definitiva efficacia un successivo provvedimento giurisdizionale, anche se la normativa in vigore non prevede espressamente l’emanazione di tale provvedimento.

L’indirizzo maggioritario in dottrina e giurisprudenza invece partendo dall’assunto che il testo unico spese di giustizia solo per il processo penale, articolo 109, ne dispone la decorrenza “dalla data in cui l’istanza è stata presentata o è pervenuta al magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore se l’interessato fa riserva di presentare l’istanza..” ne individuava il momento, nel processo civile, ai sensi dell’articolo 126 Testo unico spese di giustizia nella data di accoglimento dell’istanza da parte del Consiglio Ordine.

 

[NDR: Per un aggiornamento e approfondimento vedi anche "Circolare Ministeriale in tema di Gratuito Patrocinio del 18 gennaio 2018"]