Registrazione degli atti nel processo civile e penale tra normativa e orientamenti ministeriali
La registrazione degli atti giudiziari, processo civile e penale, normativa, orientamenti ministeriali, registrazione a debito, recupero della imposta di registro e rimborso
Indice - Presentazione - Imposta di registro in generale
questo testo, non assume nessun carattere di ufficialità
vuole essere, semplicemente, uno strumento basato sulla normativa
sugli indirizzi ministeriali, giurisprudenziali e note a cura dello scrivente
a supporto di chi è interessato alla materia
INDICE
PARTE PRIMA
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Ambito di applicazione in relazione al soggetto giudicante
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Ambito di applicazione in relazione all’oggetto
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definizione [ anche parziale ] nel merito del giudizio
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natura non contenziosa del giudizio
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definizione del provvedimento che non entra nel merito della controversia - esclusione
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carattere esecutivo del provvedimento quale presupposto impositivo dell’atto - esclusione
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provvedimenti per i quali l’esecutività è presupposto per la registrazione:i decreti ingiuntivi
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Conciliazione della causa
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registrazione dei provvedimenti di rigetto della domanda e inammissibilità dell’appello
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sentenze straniere e regolamenti europei che trovano applicazione in Italia
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Ambito di applicazione nel processo penale
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aspetti generali
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passaggio in giudicato, irrevocabilità del provvedimento penale e provvisionale immediatamente esecutiva
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decorrenza dei termini di invio degli atti a registrazione in base al momento conoscitivo o dichiarativo della irrevocabilità del provvedimento penale
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ulteriori provvedimenti del giudizio penale che incidono sugli aspetti civilistici : conciliazione, remissione di querela,estinzione del reato per condotta riparatoria/risarcitoria
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registrazione degli atti nel giudizio innanzi al giudice di pace
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individuazione dei provvedimenti soggetti a registrazione
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registrazione dei provvedimenti di rigetto della domanda nelle procedure di competenza del giudice di pace
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conciliazione in sede civile e penale nel giudizio innanzi al giudice di pace
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improcedibilità dell’azione penale per causa estintiva del reato al verificarsi di condotta riparatoria e/o risarcitoria.
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registrazione delle sentenze emesse su appello alle sentenze del giudice di pace
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Provvedimenti che definiscono il giudizio in cui è parte il Concessionario o l’Agenzia delle Entrate – Riscossione
a) aspetti generali
b) Concessionario parte processuale: esenzione imposta di registro
c) Agenzia delle Entrate–Riscossione: prenotazione a debito imposta di registro
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Registrazione a debito dei provvedimenti giurisdizionali civili e penali
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aspetti generali ed individuazione dei momenti di criticità dell’istituto
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individuazione degli atti soggetti a registrazione a debito
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modalità per la registrazione a debito
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ufficio competente a chiedere la registrazione
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registrazione a debito a seguito di segnalazione dell’Agenzia delle Entrate
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registrazione a debito a seguito di segnalazione delle parti del giudizio
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individuazione della parte obbligata nell’ipotesi di cui all’art. 59 lett. d) dpr 131/1986
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registrazione a debito: termini- passaggio in giudicato e irrevocabilità
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registrazione a debito: appello dei coimputati nel processo penale e delle controparti nel processo civile
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registrazione a debito: decadenza e prescrizione
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responsabilità in materia di registrazione a debito
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i casi di prenotazione a debito
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provvedimenti giurisdizionali in giudizi in cui è parte una pubblica amministrazione
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individuazione di pubblica amministrazione legittimata alla prenotazione a debito
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provvedimenti per equa riparazione e ingiusta detenzione
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provvedimenti giurisdizionali in giudizi in cui una o più parti siano ammesse al patrocinio a spese dello Stato
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provvedimenti che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatto costituente reato
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risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato nel processo penale
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risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato nel processo civile
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provvedimenti relativi alla procedura fallimentare o in giudizi ordinari in cui è parte il fallimento,
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provvedimenti relativi alle procedure di crisi di impresa e dell’ insolvenza- esclusione dell’istituto della prenotazione a debito
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Recupero dell’imposta di registro nei casi di prenotazione a debito
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recupero della spesa prenotata a debito:- aspetti generali, principio di solidarietà passiva (esclusione)
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Amministrazione competente al recupero delle spese di registrazione a debito
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ufficio di cancelleria competente al recupero delle spese di registrazione a debito
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recupero delle spese di registrazione a debito delle sentenze in cui parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato: aspetti generali
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recupero delle spese di registrazione a debito delle sentenze in cui parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato: compensazione spese
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recupero delle spese di registrazione a debito delle sentenze in cui parte è Amministrazione dello Stato: aspetti generali, ipotesi di compensazione,
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recupero delle spese di registrazione procedure per equa riparazione e per riparazione per ingiusta detenzione
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recupero delle spese di registrazione a debito delle sentenze procedure fallimentari: aspetti generali
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recupero delle spese di registrazione a debito delle sentenze nelle procedure con fallimento parte processuale: aspetti generali e ipotesi di compensazione
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recupero delle spese di registrazione a debito delle sentenze che condannano al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato (art. 59 lett. d D.P.R. 131/1986)
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ESENZIONE
a) Aspetti generali
b) Esenzione in relazione al soggetto giudicante
c) Esenzione in relazione al procedimento
d) Esenzione in relazione al quantum liquidato inferiore a € 1.033
e )Liquidazione spese processuali
sub e.1)decreti liquidazione ai difensori e ausiliari ai sensi del tusg
sub e.2 )liquidazione spese processuali ai difensori e ausiliari ai sensi della normativa codicistica procedurale
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rapporto tra imposta di registro e gli altri istituti di spesa nel processo civile e penale
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rapporto tra imposta di registro e spese del giudizio
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rapporto tra imposta di registro e rilascio copia del provvedimento definitivo del giudizio
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provvedimenti non giurisdizionali e imposta di registro
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attività negli uffici giudiziari e imposta di registro
sub a. 1 ) attività non giurisdizionali del magistrato
sub a. 2 ) attività del personale amministrativo giudiziario
ALLEGATI
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quadro riepilogativo registrazione a seguito modifiche normative ( rif. Ministero della Giustizia DAG.03/11/2017.02066556.U )
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circolari ministeriali in materia di registrazione
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circolari ministeriali in materia di registrazione con prenotazione a debito
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procedimenti giurisdizionali esenti dall’imposta di registro per disposizione normativa
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circolari ministeriali in materia di esenzione dall’imposta di registro
N.B.
- Il Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) nel presente lavoro sarà anche indicato con testo unico imposta di registro o con l’acronimo TUR]
-il Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) nel presente lavoro sarà anche indicato con testo unico spese di giustizia o con l’acronimo tusg .
PARTE PRIMA
Presentazione
I provvedimenti 1 emessi dall’autorità giudiziaria che definiscono fasi o gradi del giudizio 2 sono assoggettati all’imposta di registro 3 .
L’imposizione non avviene per la semplice esistenza del provvedimento giurisdizionale che definisce la fase o grado del giudizio.
L’essere l’imposta di registro imposta d’atto che va a tassare la ricchezza espressa dall’atto stesso, ne comporta, ai fini del prelievo tributario 4, la valutazione in relazione agli effetti prodotti tra le parti processuali del provvedimento giurisdizionale 5.
Per l’Amministrazione finanziaria 6 “ agli effetti delle norme tributarie richiamate è necessaria l’esistenza di una controversia che il giudice sia chiamato a risolvere o sulla quale debba emettere una pronuncia, in diritto od in procedura 7 intervenendo nel merito del giudizio”.8
Non tutti i provvedimenti giurisdizionali sono, quindi, soggetti all’imposta di registro e relativa registrazione.
Ne restano esclusi tutti gli atti dell’autorità giudiziaria non riconducibili alla giurisdizione contenziosa in materia civile 9 e privi della concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti 10.
L’Agenzia delle Entrate 11 , che ha competenza funzionale in materia di imposta di registro 12 ha chiarito che “ la tassazione degli atti dell’Autorità giudiziaria in materia di controversie civili attiene a quegli atti che, definendo , anche parzialmente il giudizio , abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti” e che “ non tutti i provvedimenti – né tantomeno quelli di rito –emessi dall’autorità giudiziaria devono essere assoggettati a tassazione , ma esclusivamente quelli che entrano nel merito del giudizio“.13
Nelle procedure esecutive in cui sono presenti provvedimenti di assegnazione e o di distribuzione per l’ applicazione dell’imposta di registro si deve non solo realizzare la “pretesa creditoria posta a fondamento dell’esecuzione” ma deve verificarsi anche un “ effetto ulteriore e diverso: il trasferimento del bene o del credito”14.
La materia dell’imposta di registro rientra nella competenza funzionale dell’ Agenzia delle Entrate 15 .
La tassazione di un atto rientra nella specifica competenza degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate 16 tenuti a comunicare alle cancellerie giudiziarie gli estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni dalla ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli altri casi 17 .
L’istituto della registrazione dei provvedimenti giurisdizionali, civili [ in generale] e penali [nelle ipotesi di cui all’articolo 538 e ss codice di procedura penale], nel corso degli anni è stato oggetto a sostanziali modifiche normative 18 e a innumerevoli, spesso contraddittorie, direttive ministeriali 19 e indirizzi giurisprudenziali.
Gli Uffici ministeriali giustizia di via Arenula 20 hanno evidenziato, a seguito delle continue segnalazioni ispettive, come, ad esempio, in materia di rigetto della domanda le indicazioni fornite da alcuni uffici territoriali 21 dell’Agenzia delle Entrate si pongano in contrasto con le circolari o le risoluzioni adottate dalla Direzione normativa e contenzioso della stessa Agenzia delle Entrate.
Le modifiche normative, gli indirizzi giurisprudenziali e ministeriali hanno, e non poteva essere altrimenti, inciso nelle [e sulle] attività delle cancellerie giudiziarie e, in alcuni casi, nei rapporti tra l’imposta di registro e le altre spese del giudizio 22 .
Nel presente elaborato si è tenuto conto delle sentenze della Corte Costituzionale e dei provvedimenti giurisprudenziali recepiti, quest’ultimi, in direttive ministeriali 23.
Il presente lavoro vuole essere, nelle sue linee generali, un celere strumento di consultazione destinato agli operatori del diritto e di chi avesse interesse alla materia .
Inquadramento normativo dell’istituto della registrazione dell’atto giudiziario
La materia relativa alla registrazione degli atti giudiziari trova specifica regolamentazione nel Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro 24) [in prosieguo indicato con testo unico imposta di registro o con l’acronimo TUR] e dagli articoli 73,73-bis,73-ter, 278 del Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) [in prosieguo indicato con testo unico spese di giustizia o con l’acronimo tusg] .
Salvo poche eccezioni il legislatore non ha scelto una elencazione normativa degli atti, bensì ha imposto , per l’imponibilità, precisi caratteri identificativi ( deve trattarsi di “atti” in materia “di controversie civili” e che definiscono “ anche parzialmente “ il giudizio) e contenuti perentori ( trasferimenti di beni, costituzione di diritti su beni , condanne a prestazioni varie, accertamento di diritti, etc.) 25.
I richiamati testi unici (spese di giustizia e imposta di registro) hanno subito, a far data del 1 gennaio 2016, una significativa modifica ad opera del decreto legislativo 24 settembre 2015 n 158.
Modifica che, nello specifico, ha inciso:
a) in relazione ai termini per la richiesta di registrazione 26 [ “La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3-bis, entro venti giorni dalla data dell’atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all’estero. Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato emanato.». Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi»; Nei casi di cui al comma 2 dell’art. 12 la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di cui all’art. 4. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dal passaggio in giudicato”],
b) equiparando i termini di registrazione della sentenza civile che condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato alle sentenze penali che accolgono la richiesta della parte civile 27 [“La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta (non prima di dieci giorni dalla pubblicazione dell’atto) ed entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.”] ,
c) attribuendo alle parti in causa il potere di segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione con prenotazione a debito degli atti giudiziari di cui al comma 2-ter 28 , nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione 29 [“Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione “]
Ai sensi dell’articolo 10 DPR 131/1986 sono obbligati a richiedere la registrazione “ i cancellieri e i segretari 30 per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato”.
L’Agenzia delle Entrate 31 , che ha competenza funzionale in materia di imposta di registro ha chiarito 32 che “ la tassazione degli atti dell’Autorità giudiziaria in materia di controversie civili attiene a quegli atti che, definendo , anche parzialmente il giudizio , abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti” e che “ non tutti i provvedimenti – né tantomeno quelli di rito –emessi dall’autorità giudiziaria devono essere assoggettati a tassazione , ma esclusivamente quelli che entrano nel merito del giudizio( circolare 9 maggio 2001 n. 45/E) “.
Per individuare quali atti processuali scontino l’imposta di registro ci si atterrà 33 alle previsioni di cui agli articoli 37 Testo Unico sull’imposta di registro e dall’articolo 8 (tabella Allegata) al citato testo unico imposta di registro , nonché alle direttive del Ministero delle Finanze, del Ministero della Giustizia e dell’ Agenzia delle Entrate .
In relazione agli articoli 37 e 8 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR l’Agenzia delle Entrate 34 ha evidenziato come“Il combinato disposto dei due articoli consente, infatti, di individuare gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che assumono rilevanza agli effetti dell'imposta di registro, in quanto 'definiscono anche parzialmente il giudizio', anche se siano stati impugnati o siano impugnabili”.
Sempre per gli uffici finanziari “ salvo poche eccezioni il legislatore non ha scelto una elencazione normativa degli atti, bensì ha imposto , per l’imponibilità, precisi caratteri identificativi ( deve trattarsi di ‘atti’ in materia ‘ i controversie civili’ e che definiscono ‘anche parzialmente’ il giudizio) e contenuti perentori (trasferimenti di beni, costituzione di diritti su beni, condanne a prestazioni varie, accertamento di diritti, etc.).” 35
Per gli indirizzi ministeriali finanze e giustizia 36, inoltre, “…la tassazione di un atto rientra nella specifica competenza degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate 37 in quanto solo detti uffici – sulla base del contenuto intrinseco dell’atto presentato per la registrazione e, quindi , degli effetti giuridici che esso produce – sono deputati a stabilire il criterio di tassazione da applicare e quantificare l’imposta da versare…”.
Soggetta a registrazione la sentenza penale che giudica in relazione all’azione civile 38.
I provvedimenti non soggetti all’imposta di registro non devono essere inviati all’agenzia delle entrate per la registrazione 39.
Infatti la sentenza non soggetta all’imposta di registro non è soggetta neanche alla formalità della registrazione 40 come, invece, avveniva prima dell’entrata in vigore del testo unico spese di giustizia.
In linea con i principi di celerità, razionalizzazione ed economicità che sottengono alle attività delle pubbliche amministrazioni, il testo unico spese di giustizia, introducendo l’obbligo della registrazione dei solo atti soggetti alla riscossione dell’imposta ha dato una, da tempo e da più parti auspicata, ragionevole soluzione alle problematiche derivanti dall’obbligo di trasmettere per la registrazione tutti gli atti anche se esentati dall’imposta di registro.
La richiamata soluzione accolta favorevolmente da tutti gli operatori di giustizia ha eliminato una notevole ed inutile mole di lavoro da parte delle cancellerie e degli uffici finanziari.
La normativa introdotta dal richiamato testo unico spese di giustizia ha, inoltre, permesso di superare i problemi che nascevano, rispetto alla precedente disciplina in materia, dall’obbligo, a carico delle cancellerie, di trasmettere, all’ufficio finanziario, l’originale dell’atto unitamente al fascicolo processuale.
Tale trasmissione creava ritardi ed intralci agli uffici giudiziari ai quali, per lungo tempo, veniva sottratta, materialmente, la disponibilità dell’intero fascicolo processuale e del provvedimento soggetto a registrazione 41.
Tra le più frequenti difficoltà ricordiamo quella relativa al rilascio, a richiesta di parte, di copie necessarie al proseguimento del giudizio ex articolo 66, DPR 26 aprile 1986 n. 131, prima delle modifiche operate a seguito degli indirizzi della giurisprudenza di legittimità 42 richiamate dalle direttive ministeriali giustizia 43 .
Rilascio che comportava un andirivieni, in relazione alle esigenze delle parti processuali, del fascicolo processuale, e del provvedimento che definiva il giudizio, dagli uffici finanziari alle cancellerie e viceversa.
Ai sensi degli artt. 73 e 278 del testo unico spese di giustizia “in adempimento agli obblighi di legge il funzionario addetto all’ufficio trasmette all’agenzia delle entrate le sentenze, i decreti e gli atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione.
Fino all’attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti è effettuata mediante copie autentiche 44.
L’atto iscritto a repertorio ( ndr registro questo ancora soggetto all’obbligo di verifica quadrimestrale) è quindi trasmesso in copia all’agenzia delle Entrate, senza più essere accompagnato dal fascicolo processuale 45 .
All’atto dell’avvenuta registrazione i dati comunicati per mezzo della copia restituita vengono trascritti sull’originale 46 ”.
Sull’individuazione territoriale dell’ufficio finanziario competente alla registrazione degli atti opera l’articolo 9 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ai sensi del quale “ …competente a registrare gli atti degli organi giurisdizionali è l’ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma della lettera c) dell’articolo 10.” 47
Ambito di applicazione in generale
L’imposta di registro relativamente ai provvedimenti giurisdizionali opera, in generale, nell’ambito del processo civile e nel processo penale, in quest’ultimo caso relativamente alle statuizioni civili del giudice penale.
Secondo quanto argomentato negli anni dall’amministrazione finanziaria “ agli effetti delle norme tributarie richiamate è necessaria l’esistenza di una controversia che il giudice sia chiamato a risolvere o sulla quale debba emettere una pronuncia, in diritto od in procedura ( circolare 22 gennaio 1986 n. 8) intervenendo nel merito del giudizio ( circolare 9 maggio 2001 n. 45).
Ne restano esclusi tutti gli atti dell’autorità giudiziaria non riconducibili alla giurisdizione contenziosa in materia civile ( risoluzione 7 giugno n. 220660) e privi della concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti ( risoluzione 3 giugno 1991 n. 310106 e 21 settembre 2007 n. 263)
L’imposta di registro riferita alle decisioni giurisprudenziali trova specifica regolamentazione in relazione al soggetto giudicate e , principalmente, in relazione all’oggetto del giudizio stesso “ . 48
Per la giurisprudenza tributaria 49 “l’ordinanza, emessa dal giudice istruttore nel corso di un ordinario giudizio civile ai sensi dell’art. 186-bis c.p.c., per la sua natura di provvedimento revocabile, anche d’ufficio, non ha contenuto decisorio, ancorche´ parziale della controversia, non e` da ricomprendere tra quegli atti per i quali vi e` l’obbligo della registrazione in termine fisso e va esclusa da ogni imposizione ai fini dell’imposta di registro”.
Non soggetti a registrazione i provvedimenti non conclusivi del procedimento e che non entrano nel merito della domanda ma sono solo finalizzati alla conservazione delle cose , e/o a scopo di garanzia o di cautela processuale imposte dalla legge o dal giudice , quali :verbali di apposizione e rimozione di sigilli ; verbale di deposito giudiziario e decreti di svincolo di depositi giudiziari. 50
Esclusi dall’imposizione anche i provvedimenti che , se pur emessi nel giudizio hanno finalità sanzionatoria.
In materia di esecuzione l'articolo 587 c.p.c. prevede il caso di "inadempienza dell'aggiudicatario", stabilendo: "Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto".
Ultimo comma dell'art. 587 c.p.c. "Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente e' tenuto al pagamento della differenza."
Per l’ Agenzia delle Entrate il decreto emesso ai sensi del combinato disposto articolo 587, comma 2, codice di procedura civile e articolo 177 disposizioni di attuazione allo stesso codice non è soggetto all’obbligo di registrazione.51
La giurisprudenza di legittimità 52 ha chiarito che il decreto in oggetto “risponde ad una logica essenzialmente sanzionatoria”.
Nessuna imposizione tributaria per i provvedimenti giurisdizionali che provvedono alla liquidazione delle spese processuali del giudizio [vedasi specifico argomento nella parte settima, lettera e), del presente lavoro ] .
Non dovuta, inoltre , l’imposta di registro per provvedimenti che hanno natura non giurisdizionale.
Esempio ne sono i provvedimenti con i quali si correggono errori materiali nei provvedimenti definitori di fasi o gradi del giudizio deriva
Provvedimento che , per la giurisprudenza di legittimità 53 e come da direttive ministeriali giustizia 54 , è conclusivo di una attività che ha natura meramente amministrativa . [vedasi specifico argomento nella parte settima del presente lavoro ]
L’imposta di registro è imposta d’atti nel senso che il contenuto o la natura del documento da registrarsi debbono ricavarsi elusivamente dalle clausole di esso senza possibilità di modifiche ed integrazioni in base ad elementi desunti aliunde. 55
In materia di provvedimenti giudiziari la Corte Costituzionale 56” rileva che nell’applicare l’imposta di registro, secondo l’intrinseca natura e secondo gli effetti giuridici dell’atto da registrare, indipendentemente quindi da aspetti formali, si debbano prendere in considerazione unicamente i contenuti ricavabili dall’atto stesso presentato per la registrazione ..”
Per la giurisprudenza di legittimità “l’art. 8 della tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, stabilendo l’imponibilità degli atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale che definiscono anche parzialmente il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi”, prevede chiaramente che il tributo de quo più che colpire il trasferimento di ricchezza in sé, inerisce direttamente all’atto” 57 .
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1 Il provvedimento giurisdizionale è l’atto, nella forma di sentenza, ordinanza, decreto, con il quale il giudice ,civile, penale o speciale, definisce, anche parzialmente, il giudizio.
2 “che siano stati impugnati o siano ancora impugnabili” art. 37 TU Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115
3 La natura dell’imposta di registro quale “ imposta d’atto” è stata, da ultimo, ribadita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 158 del 21 luglio 2020. L’imposta si applica in misura fissa o proporzionale e la base imponibile è determinata ai sensi dell’articolo 20 del testo unico imposta di registro ai sensi del quale “l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione..”
4 in relazione all’effetto del provvedimento l’imposta si applica in misura fissa o proporzionale cfr. Vademecum Tassazione Atti Giudiziari – Commissione fiscale tributaria Ordine Avvocati di Verona 31 maggio 2018
5 “ la sentenza di mero accertamento ha un certo effetto sulle parti processuali e conseguentemente un certo tipo di tassazione, mentre se ad esempio una sentenza è costitutiva o traslativa di diritti su beni immobili produce un altro tipo di effetto sulle parti e, dunque,un differente tipo di tassazione “ Lucia Ripa “Guida alla tassazione degli atti giudiziari” in Le guide di Filodiritto anno 2001
6 cfr. Agenzia delle Entrate -direzione Regionale Emilia Romagna –Ufficio fiscalità generale- prot. n. 909-59791/2008 del 19 novembre 2008
7 circolare 22 gennaio 1986 n. 8 richiamata in Agenzia delle Entrate -direzione Regionale Emilia Romagna –Ufficio fiscalità generale- prot. n. 909-59791/2008 del 19 novembre 2008
8 circolare 9 maggio 2001 n. 45 richiamata in Agenzia delle Entrate -direzione Regionale Emilia Romagna –Ufficio fiscalità generale- prot. n. 909-59791/2008 del 19 novembre 2008
9 risoluzione 7 giugno 1998 n. 220660 richiamata in Agenzia delle Entrate -direzione Regionale Emilia Romagna –Ufficio fiscalità generale- prot. n. 909-59791/2008 del 19 novembre 2008
10 risoluzione 3 giugno 1991 n. 310106 e 21 settembre 2007 n. 263 richiamate in Agenzia delle Entrate -direzione Regionale Emilia Romagna –Ufficio fiscalità generale- prot. n. 909-59791/2008 del 19 novembre 2008
11 risoluzione del 21 settembre 2007 n. 263
12 cfr Ministero Giustizia DAG.19/08/2020.0131379.U
13 cfr. circolare 9 maggio 2001 n. 45/E
14 cfr. Avvocatura Generale consultazione n. 4049/91 del 13 maggio 1992 e Ministero Finanze Dir. Aff. Gen. e Cont.. circolare n. 45/IV-8_134 del 27 dicembre 1993 .
15 cfr. Ministero Giustizia DAG.28/11/2007.052002.U, DAG.24/09/2015.0138982.U e DAG.14/04/2021.0078541.U
16 cfr Risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009 Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, da ultimo risoluzione Agenzia delle entrate prot. 75690 del 22 marzo 2021 e circolare Ministero della Giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U
17 cfr. art. 73 c. 1 testo unico spese di giustizia
18 e in particolare della modifica normativa operata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n 158, a far data del 1 gennaio 2016 e, da ultimo decreto legge 21 giugno 2022 n. 73 convertito con legge 4 agosto 2022 n. 143
19 L’ Agenzia delle Entrate- Direzione centrale normativa e contenzioso è organo preposto all’interpretazione delle norme tributarie cfr. Ministero della Giustizia prot. n. 30490 del 26 ottobre 2005
20 Dipartimento per gli Affari di Giustizia –Direzione generale degli affari interni- Ufficio I – Reparto I – servizi relativi alla giustizia civile prot.76541 del 14 aprile 2021
21 le sentenze e gli altri provvedimenti da registrare vengono trasmessi all'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione opera il pubblico ufficiale che ha richiesto la registrazione (art. 9, co. 1, T.U.R.).
22 contributo unificato ( artt. 9 e ss dpr 30 maggio 2020 n. 115), anticipazioni forfettarie dei privati all’Erario (art.30 dpr 30 maggio 2020 n. 115) , diritti di copie ( artt. 266 e ss dpr 30 maggio 2020 n. 115)
23 ricordiamo che ai sensi dell’articolo 2909 codice civile la sentenza fa stato tra le parti o aventi causa quindi per essere vincolante per l’ufficio giudiziario, a meno che non sia parte nel giudizio,deve essere espressamente richiamata in nota o circolare ministeriale
24 Il Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro pubblicato nel Supplemento Ordinario Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1986 oltre al corpo normativa con le regole generali ha allegato una Tabella, recante gli atti per i quali non vi è l’obbligo di registrazione, e una Tariffa divisa in due parti:Parte prima relativa alla registrazione in termine fisso e Parte seconda relativa alla registrazione solo in caso d’uso
25 Agenzia delle Entrate -direzione Regionale Emilia Romagna –Ufficio fiscalità generale- prot. n. 909-59791/2008 del 19 novembre 2008
26 Art. 13 testo unico imposta di registro
27 Articolo 73 testo unico spese di giustizio in combinazione con l’articolo 13 testo unico imposta di registro
28 Art. 73 2-ter tusg. La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.
29 Articolo 73 c. 2-quater tusg
30 vedasi ora le qualifiche professionali di cui al CCNL integrativo Ministero Giustizia del 29 luglio 2010 per come integrato e modificato dal decreto ministeriale giustizia 9 novembre 2017 in Bollettino Ministero della Giustizia n 21 del 15 novembre 2017
31 risoluzione del 21 settembre 2007 n. 263
32 cfr Ministero Giustizia DAG.19/08/2020.0131379.U
33 cfr Risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009 Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
34 Agenzia delle Entrate Divisione Contribuenti Risposta n. 6/2020
35 Agenzia delle Entrate -direzione Regionale Emilia Romagna –Ufficio fiscalità generale- prot. n. 909-59791/2008 del 19 novembre 2008
36 cfr Risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009 Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, da ultimo risoluzione Agenzia delle entrate prot. 75690 del 22 marzo 2021 e circolare Ministero della Giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U
37 questo ha dato, e da, adito a interpretazioni a volte “differenziate” da parte delle varie Direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate
38 cfr. art. 73-bis decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115.
39 cfr. Relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia in nota all’articolo 73
40 cfr. Agenzia delle Entrate risoluzione n. 21/E del 27 febbraio 2002 e risoluzione n. 77/E del 31 marzo 2003 e Ministero della Giustizia circolare n. 4 del 28 giugno 2002
41 cfr. Relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia in nota all’articolo 73
42 cfr. Cass. sent. 10agosto 2012 n. 14393 e sent. 13 febbraio 2015 n. 2950
43 prot. 128641 e 128644 dell’8 settembre 2015, prot. 139212 del 25 settembre 2015 e prot.206556 del 3 novembre 2017
44 copie e non più originali…solo atti soggetti a imposta di registro cfr Ministero della Giustizia circolare n. 4 del 20 giugno 2002.
45 circolare Ministero Giustizia del 14 luglio 2009 n. 92331/U conferma circolare n 20875/U del 9/2/2010
46 Ai sensi dell’articolo 69, comma 1, " Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta , ovvero la presentazione delle denunce previste dall’articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200."; Ai sensi dell’articolo 63 – Comunicazione di atti e notizie.1. I soggetti di cui all'art. 10 e i dirigenti dei pubblici uffici devono, se richiesti, comunicare agli uffici del registro le notizie occorrenti ai fini dell'applicazione dell'imposta.
47 cfr. Ministero delle Finanze Circolare 10 giugno 1986, n. 37 “… non sembra superfluo segnalare l'opportunità che la registrazione venga richiesta dai funzionari dell'ufficio nella cui circoscrizione risiede il contribuente tenuto al pagamento del tributo. Così operando si realizza il duplice scopo di distribuire fra un maggiore numero di uffici gli obblighi connessi all'applicazione della norma e, nel contempo, di agevolare l'attività di riscossione…”
48 cfr .Agenzia delle Entrate -direzione Regionale Emilia Romagna –Ufficio fiscalità generale- prot. n. 909-59791/2008 del 19 novembre 2008
49 Cfr. Comm. trib. prov. Chieti, 6 ottobre 2000
50 Cfr. circ. 22 gennaio 1986, n. 8/201201; ris. 28 gennaio 1991, n. 260339; ris. 3 giugno 1991, n. 310106; ris. 13 luglio 1992, n. 260131 richiamate in nota n. 11 pagina 1773 in Diritto e Pratica Tributaria volume LXXXIX n. 4 luglio/agosto 2018 “ La tassazione degli atti dell’autorità giudiziaria”
51 Agenzia delle Entrate -direzione Regionale Emilia Romagna –Ufficio fiscalità generale- prot. n. 909-59791/2008 del 19 novembre 2008
52 Cassazione Civile sentenza 19 giugno 1995 n. 6940 e sentenza n. 255 del 10 gennaio 2005
53 cfr. Cassazione Civile sez. I sentenza n. 13075/2003
54 circolari Ministero della Giustizia prot. 102628.U del 16 aprile 2018 e provvedimento 11 aprile 2018 in Foglio Informativo n. 2/2018
55 cfr. Ministero della Giustizia circolare prot. n. 7 del 5 luglio 1997 e nota prot.. n. 1325/99/U del12 maggio 1999
56 Corte Costituzionale sentenza n. 158 del 21 luglio 2020
57 cfr. Corte di Cassazione – Sentenza 19 gennaio 2018, n. 1340