Successione ereditaria. Quali quote spettano agli eredi
Successione con testamento: redazione del testamento, tabella riepilogativa delle quote dei legittimari e delle quote agli eredi legittimi. Registro generale dei testamenti. Una breve guida
Successione ereditaria. La successione testamentaria
Quando vi è la morte di una persona si dice, in termini giuridici, che si apre la successione ereditaria.
Cod.Civ. Art. 456 - Apertura della successione
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.
Da quel momento i beni cadono in eredità agli eredi legittimi o vengono devoluti secondo le disposizioni del defunto.
In una successione possono darsi i seguenti casi:
1) Senza testamento. Il defunto non ha lasciato alcuna ultima volontà, in questo caso la successione sarà regolata secondo le norme del codice civile, e si parlerà di successione legittima. La successione legittima viene affrontata nel capitolo 3: “Le quote nella successione legittima, senza testamento”
2) Con testamento. Il defunto ha lasciato le proprie ultime volontà in un testamento, in questo caso si parla di successione testamentaria. Il de cuius (allocuzione usata dai giuristi per indicare il defunto) dovrà, con il proprio testamento, avere rispettato i diritti degli eredi legittimari. I legittimari sono quei soggetti ai quali la legge riserva necessariamente una quota di eredità, indipendentemente dalla volontà della persona defunta. La successione testamentaria la vediamo in questa pagina, più in basso, mentre le quote e i diritti dei legittimari sono affrontati nel capitolo 2: “Successione ereditaria. Le quote dei legittimari”
3) Mista. Può aversi il caso che una parte del patrimonio sia regolata con testamento e altra, per dimenticanza o per altri motivi, non sia oggetto di alcuna disposizione. Ad esempio un testatore può disporre dei propri immobili e non citare nel proprio testamento i beni mobili, quali le somme depositate in banca o mobilio di pregio oppure opere d’arte. In questo caso la successione sarà regolata in modo misto, seguendo le regole testamentarie da un lato e le regole della legittima dall’altro.
LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA – IL TESTAMENTO
Da sempre gli ordinamenti giuridici hanno garantito al cittadino di poter disporre del proprio patrimonio per il dopo vita, indicando eredi, legatari, obbligati, nominare un esecutore testamentario, costituire fondi patrimoniali o trust, ecc. Ma non si tratta solamente di disposizioni patrimoniali. Nel testamento possono essere inserite clausole giuridicamente rilevanti avente contenuto non patrimoniale, come riconoscere un figlio, nominare un tutore o abilitare un indegno, chiedere atti specifici, come il disporre dei fiori sulla propria tomba o chiedere messe a suffragio, la cancellazione dei propri dati da internet, ecc..
Leggi speciali disciplinano ulteriori ultime volontà riguardanti il corpo fisico o la malattia. Si parla in proposito di TESTAMENTO BIOLOGICO (Legge 219 del 3017) e il testatore può disporre dei propri organi, o decidere se la cura debba essere continuata, ecc. Non ci occupiamo in questa sede di questa ultima tipologia.
Il testamento, quindi, è una manifestazione di volontà. Le norme del codice civile tentano di garantire che la volontà del testatore sia rispettata (nel rispetto dei diritti dei legittimari, come si vedrà nel capitolo 2).
Esistono diverse tipologie di testamento.
Il testamento olografo.
Si definisce testamento olografo quella manifestazione di volontà che risulta in forma scritta, con apposizione della data e della firma del testatore.
Secondo l’art. 602 c.c. il testamento deve essere scritto di mano del testatore per intero, datato e sottoscritto. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.
Ogni testamento può essere in qualunque momento, in vita del testatore, revocato o sostituito con altro avente data successiva.
Alla morte del testatore, chi conservava (o ha trovato) il testamento olografo, dovrà provvedere alla pubblicazione, per dare forma ufficiale e riconosciuta dai terzi, alla scrittura testamentaria. La pubblicazione è opera del notaio.
Questo tipo di testamento è quello che da più problematiche interpretative con i più vari e diversificati aspetti pratici. Affrontiamo brevemente qualche tematica più sotto.
Il testamento pubblico
Dal notaio si può andare direttamente al fine di far redigere, fin dall’origine, un testamento ufficiale e riconoscibile, trattandosi di un vero e proprio atto pubblico.
Esso viene redatto da un notaio e alla presenza di due testimoni. I due testimoni devono diventare quattro quando il testatore sia incapace di leggere.
Alla morte del testatore il notaio convocherà gli eredi designati per la cosiddetta lettura del testamento.
Il testamento segreto
Il testamento segreto unisce il testamento olografo al testamento pubblico. Esso è costituito da due atti:
- un atto predisposto dal testatore
- un atto di ricevimento del notaio che attesta la ricezione della scheda testamentaria, alla presenza di due testimoni. Questi testimoni, pertanto, non sono edotti del contenuto del testamento ma possono solo riferire della consegna del documento scritto.
Il testamento segreto non ha i limiti di quello olografo e può essere scritto anche da un terzo o con mezzi meccanici e mancare della data (visto che vengono poi apposti al momento del ricevimento).
Il testamento dei militari o in caso di epidemia
Una forma speciale è prevista dando la possibilità di far registrare le ultime volontà in situazioni di pericolo che non danno tempo per le formalità usuali. I militari e le persone al seguito delle forze armate possono affidare le proprie ultime volontà ad un ufficiale o ad un cappellano militare o, infine, ad un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; va redatto in forma scritta e deve essere firmato dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non sono in grado di apporre la firma, va indicato il motivo dell’impedimento.
Questo tipo di testamento va trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero, che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.
Altre forme speciali di testamento sono quelle previste per il caso di epidemia o quello da redigere a bordo di una nave. Per queste vedasi, in questa Rivista, l’articolo “Norme speciali in materia di testamento in caso di Epidemia - Alcune considerazioni sulle forme del testamento previste dal codice per le situazioni straordinarie, compresa quella per pandemia”
La Legge 25 maggio 1981 n. 307 (vedi più avanti al capitolo 4) ha regolamentato la possibilità di conoscere se una persona deceduta abbia fatto testamento, in Italia o all’estero. Attraverso il Registro Generale dei Testamenti può essere chiesto, infatti, sia in Italia che al competente organismo di uno Stato estero aderente alla Convenzione internazionale di Basilea il rilascio di un certificato degli atti di ultima volontà iscritti in quell'organismo, relativi alla persona deceduta.
TESTAMENTO OLOGRAFO - CASI
In modo succinto vediamo qualche caso particolare riguardante il testamento olografo.
Testamento reciproco
Si ha “testamento congiuntivo” o “reciproco” quando due o più persone facciano un unico testamento nel medesimo atto, vale a dire due o più persone si mettono insieme nello stesso momento per scrivere e sottoscrivere un unico scritto testamentario di coppia.
In questo caso, secondo il dettato normativo dell'art. 589 c.c. non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto. Un tale testamento è invalido. Nel testamento congiuntivo vi sarebbe, per giurisprudenza consolidata, una “presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori propria”.
Testamento simultaneo
Il “testamento simultaneo” ricorre nel caso in cui due disposizioni testamentarie, sia pure reciproche, costituiscano due atti perfettamente distinti, quantunque scritti sullo stesso foglio.
Secondo la Corte di Cassazione “l'utilizzo dello stesso strumento cartaceo non esclude l'autonomia delle singole dichiarazioni testamentarie. Né l'autonomia delle singole dichiarazioni può essere esclusa dalla reciprocità delle disposizioni”.
Per questi due casi vedi “Testamenti simultanei, testamento congiuntivo e patto successorio”.
Testamento olografo redatto in stampatello
In Cassazione civile Sentenza n. 31457/2018 si dichiara che non essendo prescritta alcuna limitazione alla forma della scrittura, non può sanzionarsi con la nullità il testamento che sia stato redatto in stampatello, affermando “la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa”.
Testamento con “mano guidata”
La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la "mano guidante" sia intervenuta su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio”, Sentenza n. 30953 del 27/12/2017.