Circolare Agenzia delle Entrate su spese di formazione e uso promiscuo di immobile
Circolare dell'Agenzia delle Entrate in merito alle spese di formazione professionale e utilizzo promiscuo del proprio immobile adibito anche a residenza

Intervento della Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 35/E del 20 settembre 2012, avente ad oggetto 'Rilievi interpretativi inerenti quesiti posti nel corso del Modulo di aggiornamento professionale (MAP) del 31 maggio 2012'. L'Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni dubbi in merito alla deducibilità delle spese di formazione dei professionisti, comprese le spese di viaggio e soggiorno effettuate per l'evento formativo.
Un breve chiarimento anche in ordine al trattamento fiscale dell'utilizzo del proprio immobile, adibito a residenza, anche per lo svolgimento dell'attività professionale.
Ecco il testo della Circolare nei punti di nostro interesse.
2. REDDITI DI LAVORO
2.1 - Spese per la formazione professionale continua obbligatoriaDomanda
LÂ’articolo 54, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR), dispone che “[Â…] le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare”, introducendo, di fatto, una presunzione legale di inerenza attenuata secondo cui una quota-parte di tali spese, forfetizzata nella misura del 50 per cento è da ritenersi sostenuta per finalità di carattere ludico o, comunque, extra-professionale. Si chiede se la predetta disposizione operi o se, invece, più coerentemente, non rilevi, con riferimento alle spese di pura partecipazione (quindi, con esclusione delle spese di vitto e alloggio) per la formazione continua obbligatoria che determinate categorie di soggetti (tipicamente, gli iscritti in albi professionali), per espressa previsione normativa e ordinamentale, sono obbligate a sostenere e in relazione alle quali pare fuor di dubbio un vincolo di inerenza pieno rispetto allÂ’esercizio della propria attività professionale.
Risposta
Il comma 5 dellÂ’articolo 54 del TUIR, prevede, fra lÂ’altro, la deduzione dal reddito di lavoro autonomo, nel limite del 50 per cento, delle spese sostenute per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno.
Si ritiene che detta disposizione, non operando alcuna distinzione circa la natura del corso, sia applicabile anche alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali.
2.2 - LAVORO AUTONOMO
Utilizzo promiscuo dellÂ’immobileDomanda
Un contribuente, titolare di reddito di lavoro autonomo, utilizza promiscuamente lÂ’immobile nel quale risiede. Le stanze dedicate ad attività professionale (studio, sala riunioni e sala dÂ’attesa) occupano uno spazio pari a 75 mq sui 125 mq complessivi, e cioè una percentuale pari al 60 per cento dellÂ’unità immobiliare.
Si chiede se in questo caso:
· sia obbligatorio, ai sensi di quanto disposto dallÂ’articolo 54, comma 3, del TUIR dedurre una somma pari al 50 per cento della rendita dellÂ’immobile, o sia consentito derogare alla disposizione, dimostrando lÂ’effettivo utilizzo professionale di una quota superiore dellÂ’immobile, portando così in deduzione la rendita anche per una quota percentuale superiore (nel caso specifico il 60 per cento);
· sia possibile dedurre le spese relative alle singole utenze (acqua, luce, gas) in relazione alla percentuale sopra determinata.
Risposta
LÂ’articolo 54, comma 3, del TUIR stabilisce che per gli immobili utilizzati promiscuamente dal professionista, la rendita catastale è deducibile nella misura del 50% a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente allÂ’esercizio dellÂ’arte e della professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili.
La disposizione in esame, stabilendo una forfetizzazione, ha la duplice finalità di semplificare il calcolo del reddito e di evitare lÂ’insorgere di contenziosi riguardanti la determinazione della effettiva porzione di immobile destinata allo svolgimento dellÂ’attività professionale.
Ai fini della deduzione del 50% della rendita, quindi, è irrilevante la porzione dellÂ’unità immobiliare che il professionista decide di utilizzare per lo svolgimento dellÂ’attività professionale, una sola stanza ovvero più della metà dellÂ’immobile come nella fattispecie rappresentata. In altri termini, pur potendo il contribuente dimostrare lÂ’utilizzo effettivo dellÂ’immobile per fini professionali in una misura superiore a quella stabilita forfetariamente dal comma 3 dellÂ’articolo 54 del TUIR, questÂ’ultima non è derogabile. Le spese per i servizi relativi allÂ’immobile sono anchÂ’esse deducibili nella misura forfetaria del 50 per cento.