Dichiarazione di contumacia dopo un'ora di attesa. Valido solo per i GdP
Sentenza 18048 del 19/10/2012 della Corte di Cassazione sulla regola della comparizione entro un'ora dall'inizio dell'udienza.

Con Sentenza n° 18048 del 19 ottobre 2012 la terza Sezione della Corte di Cassazione si esprime in ordine all'applicabilità dell'art. 59 disp. att. del cod. proc. civ. secondo il quale la dichiarazione di contumacia della parte non costituita nell’udienza di cui all’articolo 171 cod. proc. civ. è fatta “quando è decorsa almeno un’ora dall’apertura dell’udienza”.
Secondo la Suprema Corte tale dettato legislativo non esprime un principio di portata generale, valido per tutte le udienze istruttorie, e non attribuisce, pertanto, alla parte il diritto di comparire entro sessanta minuti dall’orario fissato.
Il caso riguardava la comparizione tardiva di un legale, e la riapertura dell'udienza, in sede di giudizio in Corte d'Appello.
Secondo La Cassazione "la limitazione di cui all'art. 59 disp att. cod proc. civ. proprio perché espressamente prevista con riferimento ad uno specifico tipo di procedimento [quello avanti il Giudice di Pace] porta a contrario a concludere per la sua inapplicabilità agli altri provvedimenti adottati in udienza."
Continua la Corte affermando "se il legislatore avesse inteso attribuire portata generale alla limitazione in questione, l'avrebbe inserita nell'art. 3 disp. att. cod. proc. civ., che disciplina la trattazione delle cause".
Premessa l'inapplicabilità della suddetta norma, cosa succede, allora, se il legale tarda a comparire in udienza? La Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, si spinge a dare dei suggerimenti. "Corrisponde a dei criteri di buon governo dell'udienza" - si sostiene in sentenza - "evitare la chiusura del verbale, in assenza di una delle parti, nei primissimi minuti dell'udienza stessa, onde consentire il superamento di piccoli disguidi e prevenire disagi nell'ordine di trattazione. Opportuni differimenti possono essere adottati quando vi sia notoriamente, o sia stato segnalato alla cancelleria, o dal difensore presente, una causa che possa giustificare il ritardo di una delle parti".