Gestione del Conto Corrente Condominiale

La Cassazione compie una dettagliata analisi del regime del conto corrente condominiale

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Gestione del Conto Corrente Condominiale

La Corte di Cassazione, con sentenza 10 maggio 2012 n. 7162 si esprime in ordine al regime da osservarsi nella gestione del conto corrente bancario aperto dall'amministratore condominiale.
Nella sentenza indicata si sono posti alcuni quesiti come:
a) la necessità o meno della autorizzazione dell'assemblea all'apertura del conto corrente,
b) la possibilità o meno che questo conto corrente vada a maturare interessi passivi o
c) la obbligatorietà o meno dell'apertura di un apposito conto corrente del condominio, separato e diverso rispetto a quello personale o professionale dell'amministratore.

Queste le argomentazioni e i suggerimenti della Suprema Corte: si legge nella sentenza

"Anche se non si può affermare, come pure talora è stato fatto, che addirittura la mancata apertura di un conto corrente separato rispetto al patrimonio personale dell'amministratore, costituirebbe irregolarità tale da comportare la revoca del mandato, si può sostenere che, pur in assenza di specifiche norme che ne facciano obbligo, l'amministratore è tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su apposito e separato conto corrente intestato al condominio, per evitare confusioni e sovrapposizioni tra il patrimonio del condoninio e il suo personale od eventualmente quello di altri differenti condomini, da lui amministrati. Vi è pure un'esigenza di trasparenza e di informazione, in modo che ciascun condomino possa costantemente verificare la destinazione dei propri esborsi e la chiarezza e facile comprensibilità dell'intera gestione condominiale."

Si fa presente che nelle varie proposte di legge, per il nuovo diritto condominiale, ancora in discussione in sede parlamentare, si sarebbe previsto anche l'obbligatorietà di un sito posto in internet dove ciascun condomino abbia la possibilità di verificare lo stato contabile del condominio stesso.
Continua la Corte, affermando:

"L'apertura del conto corrente non richiede dunque specifiche autorizzazioni assembleari, ciò che invece richiederebbe sicuramente l'apertura di una linea di credito bancaria."

Ci si può chiedere, a questo punto, se l'approvazione di una delibera tesa a ripianare la passività implichi, come parrebbe di comprendere dalla sentenza commentata, una ratifica dell'operato dell'amministratore che abbia aperto un affidamento bancario senza la preventiva autorizzazione assembleare. Una risposta chiara ed univoca, tuttavia, pare non venire in questa sede giurisprudenziale.

 

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