Gratuito Patrocinio e riduzione degli onorari: in attesa della Corte Costituzionale
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 6638 del 30-04-2012 sulla riduzione della metà delle competenze del legale in sede di gratuito patrocinio.

Che la riduzione del 50% dei compensi dell'avvocato, che ha prestato la propria opera in sede di gratuito patrocinio (art 130 TU spese di Giustizia), fosse poco comprensibile agli avvocati è cosa risaputa. Se si tiene conto, poi, che in caso di vittoria e conseguente liquidazione a favore dello Stato delle medesime spese legali non è prevista analoga riduzione (art 133), sembra che qualcosa obiettivamente non torni.
Ci si chiede se lo Stato faccia la 'cresta' sul lavoro dell'avvocato, del Consulente Tecnico di Parte o dell'ausiliario (CTU).
Ora la questione arriva, anzi è già arrivata da tempo, alle Magistrature Superiori e segnaliamo, da ultimo, l'rdinanza n. 6638 del 30-04-2012 con la quale la Corte di Cassazione non respingendo affatto le motivazioni dell'avvocato ricorrente, mette in sospensione la causa in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, già investita del problema.
Si legge nell'ordinanza che 'l'Avv. A.G. ha impugnato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 il decreto con il quale il Tribunale di Roma gli aveva liquidato i compensi spettanti per l'attività legale prestata in favore di A.G., ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento svoltosi davanti al Tribunale di Roma per l'ottenimento dello status di rifugiato; che il Tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione e, nel liquidare l'importo di Euro 4.065,00 per onorari ed Euro 1.756,00 per diritti, ha poi fatto applicazione della disposizione - il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 130 - che prevede, con riguardo al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile (nonchè amministrativo, contabile e tributario), la riduzione della metà dell'importo spettante al difensore'.
L'avvocato invoca tre motivi di impugnazione:
a) il ricorrente denuncia omessa pronuncia e conseguente violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.; violazione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 2, comma 2 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;
b) illegittimità costituzionale del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 130, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 24 Cost., commi 2 e 3, dell'art. 36 Cost., comma 1, e dell'art. 111 Cost., commi 1 e 2;
c) illegittimità costituzionale del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 82 e/o 130 per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 24 Cost., commi 2 e 3, e dell'art. 36 Cost.
La corte di Cassazione motiva la propria ordinanza adducendo che 'a seguito di quattro ordinanze di identico tenore emesse in data 21 settembre 2011 dal Tribunale di Roma, inscritte ai nn. 6, 7, 8 e 9 del registro ordinanze del 2012 e pubblicate nella Gazzetta. Ufficiale n. 6, prima serie speciale, dell'8 febbraio 2012, la Corte costituzionale è stata investita - in riferimento agli artt. 3, 24 Cost., all'art. 53 Cost., comma 1, all'art. 111 Cost., comma 1, e all'art. 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - della questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 130 prevedente la dimidiazione dei compensi; che la detta questione di costituzionalità, sollevata in riferimento a profili e a parametri in parte nuovi rispetto a quelli già scrutinati dalla Corte costituzionale con le ordinanze di manifesta infondatezza n. 350 del 2005 e n. 201 del 2006, è tuttora pendente dinanzi al Giudice delle leggi; che, pertanto, si rende opportuno rinviare la decisione del presente ricorso in attesa della definizione dell'incidente di costituzionalità, avendo esso ad oggetto una disposizione della quale questa Corte di legittimità è chiamata a fare applicazione'.