Le Sezioni Unite sul calcolo dei termini ex art. 15 L. Fallimentare
La Corte di Cassazione con Sentenza del 1 febbraio 2012 n. 1418 sulle modalità di calcolo dei termini di notifica e della compiuta giacenza.

Interviene la Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 01-02-2012, n. 1418) per dirimere un contrasto giurisprudenziale in merito alle modalità di calcolo dei termini ex art. 15 della Legge Fallimentare. Interessante il ragionamento sulle modalità di calcolo del termine "a decorenza successiva" e sulla compiuta giacenza.
A seguito di un lungo ragionamento la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: "il termine di quindici giorni di cui alla L. Fall., art. 15, comma 3, – nel testo sostituito dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art.2, comma 4, entrato in vigore il 1 gennaio 2008 (art. 22, comma 1) ed applicabile, ai sensi dell’art. 22, comma 2, dello stesso decreto legislativo, “ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonchè alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore” – deve essere qualificato come termine di natura “dilatoria” e “a decorrenza successiva” e computato, secondo il criterio di cui all’art. 155 c.p.c., comma 1, escludendo il giorno iniziale (data della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione) e conteggiando quello finale (data dell’udienza di comparizione)".
Interessante anche l'accettazone del ragionamento della Corte d'Appello di Perugia secondo la quale Il termine di dieci giorni previsto per la “compiuta giacenza” di cui articolo 8, comma 4, legge 890/1982 qualora scada in un giorno festivo, dovrà essere prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, anche per 4 giorni di seguito come nel caso di specie.
Il testo per esteso della sentenza della Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 01-02-2012, n. 1418:
Svolgimento del processo
1. – A seguito di ricorso in data 1 dicembre 2008, presentato al Tribunale di Terni da P.Q., titolare della impresa individuale Cartoplastica Palombo, per la dichiarazione di fallimento della s.r.l. Exporter in liquidazione, il Giudice delegato, con decreto del 3 dicembre 2008, tra l’altro, convocò dinanzi a sè la debitrice s.r.l. Exporter, in persona del legale rappresentante prò tempore, ed il creditore istante per l’udienza del 12 gennaio 2009, mandando a tale creditore di notificare il ricorso ed il decreto “entro il termine di 15 giorni prima dell’udienza fissata, con deposito entro l’udienza dell’atto notificato”.
Nell’udienza del 12 gennaio 2009, in assenza della Società debitrice, il difensore del Palombo fece presente che la notificazione del ricorso e del decreto alla debitrice era stata eseguita presso la sede sociale a mezzo del servizio postale, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3, comma 3, (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali), con spedizione del piego raccomandato con avviso di ricevimento in data 15 dicembre 2008, e che il piego raccomandato, non potuto consegnare per assenza della destinataria, era stato depositato presso l’ufficio postale preposto alla consegna in data 16 dicembre 2008, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2, (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), con contestuale spedizione dell’avviso di deposito alla stessa Società debitrice, sottolineando altresì che la notificazione si era perfezionata, per compiuta giacenza ai sensi della stessa L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, in data 27 dicembre 2008. Nella stessa udienza del 12 gennaio 2009 il Tribunale – preso atto del ricorso e del decreto così notificati e disposta la riunione di altra istanza per la dichiarazione di fallimento della s.r.l. Exporter in liquidazione, presentata dalla s. a. s. Ferramenta Severi di Vecchietti Dante & C. – si riservò di decidere e, con sentenza n. 7 del 30 gennaio 2009, dichiarò il fallimento della s.r.l. Exporter in liquidazione.
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