Registrazione telematica dei contratti di locazione
La Registrazione del contratto locazione e le comunicazioni alla Questura secondo la Legge n. 131 7 agosto 2012

Novità sul fronte della registrazione dei contratti di locazione e sulle comunicazioni da fare all'autorità di pubblica sicurezza.
Quando si affitta un immobile non sarà più necessario comunicare alla Questura, in qualità di autorità di pubblica sicurezza, le generalità del conduttore. E' stato, infatti, convertito in legge il D.L. 79/12 con Legge 131 del 7/8/12, che modifica le norme in vigore dal 1978.
Comunicazione alla Questura.
Per i contratti soggetti a registrazione nel termine fisso, la comunicazione alla Questura è definitivamente abolita.
La nuova normativa ha definitivamente stabilito che non sono piu’ soggetti a comunicazione i i contratti di locazione, verbali o scritti, ad eccezione delle locazioni di immobili, non formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata, di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno e dei contratti di comodato stipulati per iscritto.
Queste informazioni sono già in possesso della Agenzia delle Entrate dal momento in cui si registra il contratto; nell'ottica della semplificazione, ora si prevede che, sulla base di apposite intese con il Ministero dell’interno, sia appunto l'Agenzia delle Entrate a trasmettere tutte le informazioni acquisite durante la fase della registrazione del contratto, al sistema informativo al Ministero dell’interno.
Per i contratti di comodato e per i contratti non soggetti a registrazione in termine fisso l’obbligo potra’ essere assolto anche attraverso l’invio di un modello informatico che dovrà essere approvato.
La nuova normativa è entrata in vigore dal 21 giugno 2012.
La Registrazione del contratto.
Notevolmente abbassato il numero di unità immobiliari possedute in proprietà che fa scattare l'obbligo della registrazione telematica.
Dall'aprile 2012, i proprietari di almeno 10 unità immobiliari sono obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione.
Pare che il numero delle 10 unità riguardi non solo gli immobili locati bensì tutti quelli in proprietà, anche quelli utilizzati direttamente.
Prima di questa modifica, introdotta dal Decreto “Semplificazioni fiscali” (D.L. 16/2012 art.8 c. 10-bis), l’obbligo di registrazione telematica interessava chi possedeva almeno 100 immobili, la registrazione telematica era per tutti una possibilità ma non un obbligo, ma poco usata in quanto solitamente i proprietari di un numero modesto di unità immobiliari curano direttamente la registrazione dei propri contratti e seguono ogni incombenza relativa all'immobile.
I soggetti abilitati alla registrazione telematica non sono solo i commercialisti ma tutti gli agenti di affari in mediazione, le organizzazioni della proprietà edilizia, i geometri e i periti industriali.
Di seguito il testo dell’art. 2 del Decreto Legge 79 convertito nella L. 131 del 7 agosto 2012
Art. 2
Comunicazione della cessione di fabbricati1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
2. L’Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell’interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonche’ dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all’articolo 5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell’interno.
3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l’obbligo di comunicazione all’autorita’ locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, puo’ essere assolto anche attraverso l’invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell’interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresi’ le modalita’ di trasmissione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all’autorita’ di pubblica sicurezza, di cui all’articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalita’ di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l’utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto.
5. L’articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e’ soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».
6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.