Termine di decorrenza della prescrizione per gravi difetti di costruzione

Il termine di prescrizione per la denuncia dei difetti di costruzione. Recente sentenza della Corte di Cassazione

- di Avv. Paolo Alfano
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Termine di decorrenza della prescrizione per gravi difetti di costruzione

Recente sentenza della Corte di Cassazione in materia di denuncia dei vizi dell'opera. Anche una riunione tra costruttori, acquirenti e tecnici che hanno lavorato ad una ristrutturazione è sufficiente a far decorrere il termine prescrizionale.
Questa la conclusione della Cassazione, con la recente pronuncia del 15.11.2012 n° 20004, nella quale individua il suddetto termine con la data dell'incontro tra le parti nel corso del quale si evidenziavano non solo i gravi difetti dellÂ’opera (che si erano già oggettivamente manifestati) ma anche che essi furono, proprio in tale occasione, rappresentati e denunziati al progettista e direttore dei lavori come riconducibili a difetti di costruzione.

 

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Di seguito il testo di
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – SENTENZA 15 novembre 2012, n.20004:

 

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione e falsa applicazione dell’art. 1669 cod. civ., assumendo che la sentenza impugnata è incorsa in travisamento dei fatti laddove ha collocato la denunzia dei gravi difetti delle opere nel giugno del 1996, atteso che nessuno dei testi escussi ha mai riferito che in quel periodo il B. ebbe ad incontrarsi con il P. per contestargli i vizi.

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