A partire dal gennaio 2014 cambiano l'imposta di registro, ipotecaria e catastale.

Nuovi importi per le imposte di registro, catastali e ipotecarie. L'aliquota prima casa passa da 3 al 2 per cento. Aumento dell'imposta fissa da 168 a 200 euro

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A partire dal gennaio 2014 cambiano l'imposta di registro, ipotecaria e catastale.

Stranamente, nel D.L. n. 104 del 2013 pubblicato ed entrato in vigore dal 12 settembre 2013, in un provvedimento che nulla c'entra poiché titolato "misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" sono state introdotte misure di carattere tributario di notevole portata.
A partire dal 1° gennaio 2014 l'imposta di registro, ipotecaria e catastale avrà importi modificati.

L'art 26 del predetto decreto modifica il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 nel seguente modo:

Art. 26
(Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale)

1. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' sostituito dal seguente: "

3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalita' direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.".
2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e' elevato ad euro 200.
3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonche' per le formalita' di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.

 

Quindi, gli atti di trasferimento di immobili e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti .. presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti
a) dall'imposta di bollo,
b) dai tributi speciali catastali e
c) dalle tasse ipotecarie
e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro.
L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di 168 euro da disposizioni vigenti prima del 1° gennaio 2014 è elevato a 200 euro;


A decorrere dal 1° gennaio 2014, le aliquote dell'imposta di registro relative aitrasferimenti di prima casa passeranno dal 3 al 2%, mentre per gli immobili di pregio, le seconde case e i terrei edificabili l'aliquota passa dal 7% al 9%; anche quelli agricoli, che scendono al 9% dall'attuale 15%.


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Di seguito il nuovo articlo 10 decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23:

 

Art. 10
Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare

1 All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
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1. Atti traslativi a titolo oneroso della      |
  proprieta' di beni immobili in genere e      |
atti traslativi o costitutivi di diritti reali |
immobiliari di godimento, compresi la rinuncia |
pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di|
espropriazione per pubblica utilita' e i trasferi- |
menti coattivi                                 |   9 per cento
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Se il trasferimento ha per oggetto case        |
di abitazione, ad eccezione di quelle di       |
categoria catastale A1, A8 e A9 , ove          |
ricorrano le condizioni di cui alla nota       |
II-bis)                                        | 2 per cento
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b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);
c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».

2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non puo' essere inferiore a 1.000 euro.

3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalita' direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.

4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

 

 

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