A partire dal gennaio 2014 cambiano l'imposta di registro, ipotecaria e catastale.
Nuovi importi per le imposte di registro, catastali e ipotecarie. L'aliquota prima casa passa da 3 al 2 per cento. Aumento dell'imposta fissa da 168 a 200 euro

Stranamente, nel D.L. n. 104 del 2013 pubblicato ed entrato in vigore dal 12 settembre 2013, in un provvedimento che nulla c'entra poiché titolato "misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" sono state introdotte misure di carattere tributario di notevole portata.
A partire dal 1° gennaio 2014 l'imposta di registro, ipotecaria e catastale avrà importi modificati.
L'art 26 del predetto decreto modifica il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 nel seguente modo:
Art. 26
(Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale)1. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' sostituito dal seguente: "
3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalita' direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.".
2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e' elevato ad euro 200.
3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonche' per le formalita' di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.
Quindi, gli atti di trasferimento di immobili e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti .. presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti
a) dall'imposta di bollo,
b) dai tributi speciali catastali e
c) dalle tasse ipotecarie
e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro.
L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di 168 euro da disposizioni vigenti prima del 1° gennaio 2014 è elevato a 200 euro;
A decorrere dal 1° gennaio 2014, le aliquote dell'imposta di registro relative aitrasferimenti di prima casa passeranno dal 3 al 2%, mentre per gli immobili di pregio, le seconde case e i terrei edificabili l'aliquota passa dal 7% al 9%; anche quelli agricoli, che scendono al 9% dall'attuale 15%.
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Di seguito il nuovo articlo 10 decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23:
Art. 10
Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare
1 All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
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1. Atti traslativi a titolo oneroso della |
proprieta' di beni immobili in genere e |
atti traslativi o costitutivi di diritti reali |
immobiliari di godimento, compresi la rinuncia |
pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di|
espropriazione per pubblica utilita' e i trasferi- |
menti coattivi | 9 per cento
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Se il trasferimento ha per oggetto case |
di abitazione, ad eccezione di quelle di |
categoria catastale A1, A8 e A9 , ove |
ricorrano le condizioni di cui alla nota |
II-bis) | 2 per cento
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b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);
c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».
2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non puo' essere inferiore a 1.000 euro.
3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalita' direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.
4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.