Anche i nonni hanno diritto al risarcimento del danno da perdita parentale
La mancata convivenza del soggetto danneggiato con il congiunto defunto non è di per è sufficiente ad escludere il risarcimento del danno da perdita parentale

La Cassazione, sezione penale, nella sentenza n. 1736/2013 si è pronunciata ancora una volta in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a fatto illecito, sotto lo specifico profilo dei soggetti legittimati a richiedere la liquidazione del danno iure proprio sofferto a causa della perdita definitiva del rapporto parentale.
La statuizione della Suprema corte prende le mosse dal ricorso avverso l'omessa valutazione da parte del giudice del merito della richiesta di risarcimento del danno presentata dai nonni della vittima di un incidente stradale e proposta all'interno del processo penale con cui veniva affermata la responsabilità dell'imputato per omicidio colposo. In altre parole, la Cassazione è stata chiamata a specificare se i nonni rientrano nella categoria dei "prossimi congiungi" legittimati ad avanzare pretese risarcitorie.
Gli Ermellini per offrire una compiuta risposta alla questione di diritto prospettata assumono come parametro di valutazione la Costituzione e in particolare i principi dettati in materia di famiglia.
L'art. 29 Cost. parlando di "famiglia come società naturale fondata sul matrimonio" si riferirebbe, non alla famiglia nucleare, quanto a quella formazione sociale che costituisce estrinsecazione "dei più essenziali e innati rapporti umani sul piano affettivo e biologico". In questa prospettiva il matrimonio è il presupposto giuridico della famiglia che, a partire dall'unione dei coniugi, crea vincoli con i figli nonchè con gli ascendenti dei coniugi stessi.
Ai fini della concreta determinazione dei soggetti legittimati al risarcimento del danno da perdita parentale occorre porre l'accento sulla lesione di diritti inviolabili determinata dal decesso del congiunto e sulla conseguente perdita dell'unità familiare intesa come "perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale". Da tali premesse la Cassazione ritiene opportuno superare l'orientamento giurisprudenziale che àncora la liquidazione del danno alla sussistenza del requisito della convivenza con la vittima poichè verrebbe posta ingiustamente in secondo piano l'importanza di un legame affettivo e parentale la cui solidità e permanenza è confermata da altre circostanze. Il giudice deve quindi valutare la titolarità del diritto al risarcimento basandosi su indici che consentono di affermare che la morte del familiare ha determinato concretamente la perdita di un effettivo e valido sostegno morale. Così, una frequentazione regolare o anche la semplice sussistenza di molteplici contatti telefonici o telematici sarebbero sufficienti a individuare un "rapporto qualificato" con la vittima: ciò che rileva è l'intensità del "livello di comunicazione che rende del tutto superflua la compresenza fisica nello stesso luogo per coltivare e consentire un reale rapporto parentale".
Ne consegue che anche i nonni possono vantare il diritto al risarcimento del danno in considerazione del "concreto configurarsi delle relazioni affettive e parentali in ragione di peculiari condizioni soggettive e situazioni di fatto singolarmente valutabili, escludendo ogni carattere risolutivo della convivenza, che comunque costituisce un significativo elemento di valutazione in assenza del quale, tuttavia, può comunque dimostrarsi la sussistenza di un concreto pregiudizio derivante dalla perdita del congiunto".
La Cassazione ribadisce quindi un principio già affermato in precedenza e che andava ad affiancarsi ai principi in materia di liquidazione del danno. Si menzionano a titolo esemplificativo le sentenze n. 15569/2004, n. 15022/2005 e n. 1203/2007 dalle quali si ricava che in conseguenza della morte di una persona causata da reato, ciascuno dei familiari prossimi congiunti è titolare di un autonomo diritto per il risarcimento del danno morale, il quale deve essere liquidato in rapporto al pregiudizio da ognuno individualmente patito per effetto dell'evento lesivio. Il danno deve essere allegato e provato, potendosi tuttavia ricorrere a valutazioni prognostiche e presunzioni sulla base di elementi obiettivi forniti dal danneggiato, quali, ad esempio, l'intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza, le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare, l'età della vittima e dei singoli suprestiti.
La liquidazione del danno va quindi adeguata alle singole realtà individuali, in considerazione degli aspetti relazionali tra superstiti e defunto, di modo che l'accertata mancata convivenza del soggetto danneggiato con il congiunto può rappresentare un elemento indiziario da cui desumere l'ammontare del danno risarcivbile, e non un elemento sufficiente di per sè ad escludere la stessa sussistenza del diritto al risarcimento del danno da perdita parentale.