Ancora rimeditazioni delle SS.UU. su arbitrato rituale e questione di giurisdizione

Arbitrato rituale fra competenza e giurisdizione: cambio di indirizzo in una Ordinanza delle Sezioni Unite

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Ancora rimeditazioni delle SS.UU. su arbitrato rituale e questione di giurisdizione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con Ordinanza n° 24153 del 25 Ottobre 2013, sono state chiamate ad esprimere il proprio indirizzo in ordine alla natura giurisdizionale o meno dell'attività degli arbitri chiamati a svolgere un arbitrato rituale e sulla ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c.

Nel caso di specie si era in presenza di un arbitrato estero. La sentenza, tuttavia, affronta l'intera questione con riferimento all'arbitrato sia estero che di competenza del giudice italiano.

La Corte "rimeditando" il proprio precedente orientamento ritiene che non sia inammissibile il regolamento di preventivo di giurisdizione in presenza di compromesso ( o clausola compromissoria) che preveda che le controversie siano devolute alla decisione di arbitri, e quindi anche in ipotesi di arbitrato estero, come nella fattispecie in esame.

La stessa Corte di Cassazione decrive il proprio precedente orientamento secondo la seguente analisi: "Secondo l'originaria giurisprudenza di questa Corte, anteriore all'arresto S.U. n. 527 del 2000, il compromesso per arbitrato estero, che valesse a sottrarre al giudice italiano una determinata controversia, implicava, in mancanza di una diversa norma di legge o convenzione internazionale, il difetto di giurisdizione del medesimo giudice italiano, e ciò anche sul ricorso per accertamento tecnico preventivo inerente a detta controversia ( Cass. S.U. 5049/1985; n. 6017/1979; n. 9380/1992). Ciò comportava che era ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione (Cass. S.U. n. 5397/1995; n. 58/2000).
Invece, con riferimento alla clausola compromissoria per arbitrato rituale italiano, si riteneva che l'exceptio compomissi configurasse una questione di competenza. La contestazione delle attribuzioni del giudice ordinario, sotto il profilo della devoluzione della controversia alla cognizione di arbitri in forza di compromesso o clausola compromissoria, non implicava un problema di giurisdizione, bensì di competenza, in quanto riguarda una ripartizione di compiti nell'ambito del medesimo ordine giurisdizionale, e, pertanto, non era deducibile con istanza di regolamento preventivo di giurisdizione
"

Nel 2000, con la richiamata sentenza n° 527, furono riviste le precedenti posizioni ritenendo che "la pronunzia arbitrale ha assunto natura di atto di autonomia privata e correlativamente il compromesso si è configurato quale deroga alla giurisdizione. Pertanto, il contrasto sulla non deferibilità agli arbitri di una controversia per essere questa devoluta, per legge, alla giurisdizione di legittimità o esclusiva del giudice amministrativo costituisce questione, non già di giurisdizione in senso tecnico, ma di merito, in quanto inerente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria".

La soluzione in chiave negoziale del lodo arbitrale nell'arbitrato rituale aveva avuto la conseguenza di far ritenere l'inammissibilità del regolamento di competenza.Tale impostazione, secondo la S.C. va rivista.

L'affidamento della controversia ad arbitri non implica necessariamente il ricondurre in ambito negoziale il relativo procedimento.

Afferma la Corte: "Si può trarre la conclusione che, come regola, la funzione giurisdizionale sui diritti si esercita davanti ai giudici ordinari, essendo tuttavia consentito alle parti, nell'esercizio di una libera ed autonoma scelta, di derogare a tale regola agendo «a tutela dei propri diritti» davanti a giudici privati, riconosciuti tali dalle legge, in presenza di determinate garanzie. L'autonomia delle parti si manifesta qui, non già (come è ovviamente possibile, e come avviene nell'arbitrato "contrattuale") come atto di disposizione del diritto, ma come atto incidente sull'esercizio del potere di azione che a quel diritto è connesso.
L'autonomia delle parti, nel settore dei diritti disponibili, opera come presupposto del potere, loro attribuito, di far decidere controversie ad arbitri privati, nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'ordinamento giuridico
".

L'arbitrato rituale così come confezionato nell'ordinamento italiano è tale da rispettare il § 6 della Convenzione di Roma del 4 novembre 1950. Non solo, "la normativa, in parte introdotta con la 1. n. 25 del 1994 ed in parte con il d. lgs. 2.2.2006, n. 40, pare contenere sufficienti indici sistematici per riconoscere natura giurisdizionale al lodo arbitrale". Aggiunge, la Suprema Corte, "L'assimilazione in toto, alla domanda giudiziale, attribuita all'atto introduttivo dell'arbitrato, quanto alla prescrizione e alla trascrizione delle domande giudiziali, postulano l'equiparazione alla domanda giudiziale (esercizio dell'azione giudiziaria) dell'atto di promovimento del processo arbitrale, e l'attribuzione al lodo dell'attitudine non di efficacia negoziale, ma dell'efficacia e della autorità della cosa giudicata".

E per concludere, "... Va, infine segnalato che recentemente la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 223 depositata il 19.7.2013 ha rilevato che " con la riforma attuata con il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 , il legislatore ha introdotto una serie di norme che confermano l'attribuzione alla giustizia arbitrale di una funzione sostitutiva della giustizia pubblica".

Date le premesse, e affermata la natura giurisdizionale e non negoziale dell'arbitrato rituale, ne consegue che in presenza di clausola compromissoria in arbitrato rituale italiano, il contrasto circa l'attribuzione della cognizione della controversia al collegio arbitrale italiano o al giudice ordinario integra una questione di competenza e non di giurisdizione.

Con la ulteriore conseguenza che "lo stabilire se una controversia appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario, e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile configura, invece, una questione di giurisdizione". Detto questo, va tuttavia osservato che l'oggetto della questione sottoponibile mediante regolamento di giurisdizione non è se la controversia debba essere decisa dal giudice italiano o da quello straniero dato che la questione riguarda pur sempre i limiti della giurisdizione italiana, con ammissione del relativo regolamento preventivo di giurisdizione.
 

 

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