Commissione Tributaria competente per la richiesta di risarcimento danni ex art. 96 cpc
Le Sezioni Unite in merito alla competenza sulla domanda di risarcimento danni derivanti da una pretesa impositiva temeraria

La corte di Cassazione a Sezioni Unite si è espressa (Ordinanza n. 13899 del 3 giugno 2013) in ordine alla competenza della Commissione Tributaria a decidere sulla domanda di risarcimento danni proposta dal contribuente a titolo di responsabilità processuale aggravata (ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.) dell'Amministrazione.
Non solo, la Suprema Corte si è espressa anche circa la competenza sulla domanda di condanna dell'ente impositivo alla corresponsione del danno derivante da una pretesa impositiva “temeraria”, in quanto derivata da mala fede o colpa grave, con conseguente necessità.
Nella causa il ricorrente sosteneva che il giudice tributario potesse sindacare la "responsabilità discendente dal comportamento gravemente negligente dell'Agenzia delle entrate valutabile in sede processuale ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.". E all'uopo era stato promossa procedura di attribuzione di competenza.
La corte, nella propria motivazione ricorda che la stessa aveva "recentemente affermato il principio secondo il quale la controversia avente ad oggetto, in via principale, una domanda di rimborso d'imposta (nella specie, ritenute IRPEF sulle somme erogate per incentivo all'esodo ex art. 17, comma 4 bis, del d.P.R. n. 917 del 1986) e, in via subordinata, una domanda di risarcimento del danno per mancato adeguamento della legge interna alla normativa comunitaria (nella specie, per illegittimità del regime dell'incentivo dichiarata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea) appartiene alla giurisdizione del giudice tributario per la sola domanda principale, mentre appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario per la domanda risarcitoria (avente in realtà natura alternativa - più che subordinata - alla principale), essendo essa del tutto autonoma ed avulsa dal rapporto tributario ed estranea agli "accessori" del tributo, ai quali l'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 estende la cognizione del giudice speciale (Cass., Sez. un., n. 20323 del 2012)".
Ma, aggiunge, "la questione ora in esame presenta caratteristiche peculiari, che ne escludono l'assimilabilità a quella anzidetta" in quanto le pretese del ricorrente presentavano "un diretto ed immediato nesso causale con l'atto tributario impugnato ed uno stretto collegamento con il rapporto tributario, il quale non è esaurito, ma, anzi, costituisce l'oggetto del giudizio".
Ne consegue, secondo la Suprema Corte, la necessità da parte del contribuente di adire il giudice tributario, dovendosi, infatti, intendere in senso estensivo il concetto di "responsabilità processuale", comprensivo anche, cioè, della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo alla esigenza di instaurare un processo "ingiusto".