Conseguenze della errata indicazione del testimone secondo la Corte di Cassazione

Corte di Cassazione con Sentenza n. 26058 del 20 novembre 2013 sulla esatta indicazione del testimone

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Conseguenze della errata indicazione del testimone secondo la Corte di Cassazione

Cosa accade se nella citazione di un testimone vengono indicati dei dati errati, come ad esempio un nome diverso?
Questo il caso affrontato dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 26058 del 20 novembre 2013.
Nel caso di specie si era creato un gran pasticcio: in una causa di usucapione in atti veniva indicato e poi citato tale teste Roberto B. (senza ulteriori dati anagrafici, come la residenza) ma all'udienza si presentava Umberto B. Questi, sentito ugualmente dal giudice istruttore, dichiarava di essere figlio di Primo B. mentre in atti di parlava di Ernesto B, figlio di Roberto. B.
Ne scaturiva il ricorso per cassazione nel quale parte ricorrente formulata il seguente quesito: "dica l'Ecc.ma Corte di cassazione se vi è violazione e/o falsa applicazione dell'art. 244 c.p.c. nella parte in cui prescrive l'indicazione specifica delle persone da interrogare nell'ipotesi in cui viene ammessa, nonostante la tempestiva opposizione dell'altra parte, la testimonianza di un teste, citato e fatto comparire da una parte all'udienza da quello indicato nella memoria istruttoria, senza altri elementi di sicura identificazione diretta (residenza e/o data di nascita) o indiretta (rapporti di parentela); nella specie, se il teste Umberto Ugo B. possna ritenersi identificato a norma dell'art. 244 c.p.c. con l'indicazione del diverso nome Roberto anziché di Umberto Ugo e con la qualifica di figlio di Ernesto,B. anziché di Primo B.".

Il problema colto dalla Suprema Corte è A) quello di coordinare due esigenze contrapposte, quella del legale intimante il quale può non conoscere esattamente il nome del testimone e del resto deontologicamente sarebbe opportuno non avesse contatti diretti, con B) quello di garantire di diritto di difesa e contraddittorio di contorparte facendo esattamente conoscere o identificare il teste indicato.

Coordinando le regole dell'art. 244 cpc e quella dell'art 156 2° co. cpc "si ottiene che il teste deve essere indicato in maniera sufficientemente determinata o comunque determinabile, e che un'imperfetta e incompleta designazione degli elementi identificativi (nome, cognome, residenza, ecc.) è idonea ad arrecare un vulnus alla difesa e al contraddittorio solo se provochi in concreto la citazione e l'assunzione di un soggetto realmente diverso da quello previamente indicato, così da spiazzare l'apettativa di controparte".

La corte territoriale aveva ritenuto che il teste indicato non fosse diverso da quello escusso nonostante la differenza di nome e dell'indicazione del nome del padre, decisione condivida dalla Corte di Cassazione con la specificazione che ciò è permesso nel caso di specie solamente per il motivo che nessuna altra persona è emersa che rispondesse al nome del teste erroneamente indicato.


La Seconda Sezione Civile ha affermato che la prova per testimoni deve essere dedotta indicando in maniera determinata, o comunque determinabile, gli elementi identificativi del teste da interrogare, potendosi, tuttavia, ravvisare un pregiudizio alla difesa ed al contraddittorio soltanto allorché la designazione incompleta di tali elementi abbia provocato in concreto l’assunzione di un soggetto realmente diverso da quello previamente individuato.

 

 

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