Consiglio di Stato e i criteri di valutazione nei concorsi pubblici

Il momento di determinazione dei criteri di valutazione delle commissioni esaminatrici secondo il Consiglio di Stato sentenza 3366 del 20/06/2013

- di Avv. Giorgio Pernigotti
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Consiglio di Stato e i criteri di valutazione nei concorsi pubblici

La sezione VI del Consiglio di Stato con sentenza 3366 depositata il 20 giugno 2013 ha accolto i ricorsi proposti avverso la decisione del T.A.R Umbria – Perugia Sezione Ia n. 285/2012, in ordine alla legittimità dell’esclusione dalle prove orali di un concorso indetto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il reclutamento di dirigenti scolastici.

La fattispecie posta all’esame del Consiglio con differenti impugnative preliminarmente riunite, è di particolare interesse in riferimento ad uno dei motivi introdotti in sede di gravame, quello riguardante l’interpretazione della disposizione contenuta nel primo comma dell’articolo 12 del D.P.R. 9 maggio 1994 n.487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi univi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), disposizione che disciplina la trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali e che, nel suo testo, come aggiornato dall’articolo 10, comma 1 del successivo D.P.R. 693 del 30 ottobre 1996, prevede che Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove…(omissis)”.

Detto profilo di impugnazione, non esaminato in primo grado dalla sentenza impugnata per assorbimento con altro motivo pregiudiziale, è volto a censurare la condotta della Commissione che, solo successivamente all’effettuazione delle prove scritte, ha provveduto a determinare i criteri della loro valutazione e non, come previsto dalla citata norma, in sede di prima riunione (i.e. riunione di costituzione).

Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il comportamento della Commissione prescindendo dal semplice dato letterale della norma e risalendo al suo principio ispiratore volto a tutelare il regolare andamento del concorso a garanzia dei concorrenti, al fine di evitare discriminazioni o disparità di trattamento o di giudizio.

Principio che sarebbe comunque stato rispettato, nel caso che ci occupa, avendo la Commissione determinato i criteri prima della concreta valutazione degli elaborati, quantunque non in sede di prima riunione.

La pronuncia, che cita precedente recente sul punto, pare condivisibile non potendo intendersi come vincolante e condizionante il termine temporale della “prima riunione” qualora venga comunque garantito, anche alla luce dei principi costituzionali, che la procedura concorsuale sia improntata a garantire l’imparzialità e, nel suo esito, il buon andamento nella scelta del vincitore (cfr. articolo 97 Cost.).


 

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