Convertito in legge il Decreto del Fare: le novità in sede di conversione del settore giustizia
Le novità nella conversione del decreto del fare limitatamente al settore giustizia

Il Decreto del Fare è stato convertito in legge ma non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Dagli atti del Parlamento leggiamo il testo uscito in via definitiva dal Senato e commentiamo in poche righe, e relativamente al settore giustizia, le modifiche effettuate in sede di conversione al decreto legge.
Poche le novità, più di forma che di sostanza, riguardante la nomina dei 400 magistrati onorari che aiuteranno le corti d'appello a smaltire l'arretrato. Non potranno essere assegnati più di 40 nuovi giudici per ciascun distretto di corte d'appello.
Delega anche agli avvocati per la divisione giudiziale
Più interessanti, invece, sono le modifiche che riguardano l'istituto della divisione giudiziale a domanda congiunta.
Il nuovo articolo 76 va ad introdurre l'art. 791-bis del codice di procedura civile. In un primo momento si era prevista la possibilità di delegare ad un notaio le operazioni di formazione degli assegni divisionali. Ora tale possibilità è stata estesa agli avvocati con pari poteri.
Questo il nuovo art. 791-bis.
ARTICOLO 76.
(Divisione a domanda congiunta demandata a un professionista).1 Nel titolo V del libro quarto del codice di procedura civile, dopo l’articolo 791, è aggiunto il seguente:
« ART. 791-bis. (Divisione a domanda congiunta) Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l’opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio ovvero di un avvocato aventi sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione. Le sottoscrizioni apposte in calce al ricorso possono essere autenticate, quando le parti lo richiedono, da un notaio o da un avvocato. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell’articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti del presente codice. Il giudice, con decreto, nomina il professionista incaricato eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest’ultimo, nomina un esperto estimatore.
Proposta di conciliazione del giudice.
Rimane il nuovo articolo 185-bis del cod. proc. civ. ma mitigato di molto nella sua portata. Il precedente testo prevedeva la obbligatorietà della formulazione di una proposta transattiva da parte del magistrato, fino all'esaurimento della fase istruttoria, con valutazione del rifiuto della proposta come elemento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.
Nel nuovo testo il giudice formula la proposta "ove possibile" ed è scomparso il riferimento alla valutazione del rifiuto della proposta.
Ecco il testo dell'art. 185-bis
« ART. 185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice)
Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice »;
Definitivamente soppressa la "semplificazione della motivazione della sentenza civile" (art 79) nonché la norma speciale di modifica del "foro delle persone giuridiche con sede all’estero" (art 80).
Infine il ritorno della mediazione, o mediaconciliazione, obbligatoria ... ma solo per pochi anni.
L'obbligatorietà vale, per legge, solamente 4 anni e alla scadenza del primo biennio verranno valutati l'andamento e i risultati dell'istituto. Cosa accada poi non è previsto. Obbligo di assistenza legale in sede di mediazione.
Riportiamo di seguito i commi più rilevanti, tenedo conto che rivive nella sua interessa il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Senza commenti riportiamo le modifiche più rilevanti rispetto alla precedente versione del decreto del fare:
all’articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione »;
all’articolo 5, prima del comma 2, è inserito il seguente comma:
1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.
L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. »;
« 2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione »;
4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
g) nell’azione civile esercitata nel processo penale »;
all’articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell’articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale »;
all’articolo 12, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico »;
5-ter. Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione ».
All’articolo 2643 del codice civile, dopo il numero 12) è inserito il seguente:
« 12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato ».