Corte di Cassazione nega il risarcimento danni per morte di parente stretto ma mai frequentato

Sentenza sulla risarcibilità del danno non patrimoniale al congiunto non frequentatore della vittima. Sentenza Cassazione 23917 del 22 ottobre 2013

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Corte di Cassazione nega il risarcimento danni per morte di parente stretto ma mai frequentato

La Corte di Cassazione, con una recente sentenza (la numero 23917 del 22 ottobre 2013) interviene in merito alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale richiesta dal congiunto di una vittima.
Nel caso di specie il risarcimento veniva richiesto dal ricorrente per la morte di un un fratello, tuttavia fratello "naturale", ma che era sostanzialmente, stante la quasi inensistente frequentazione, un estraneo.

L'istruttoria non aveva permesso di ricostruire alcuna comunione di affetti fra il richiedente e la vittima.

Secondo la Suprema Corte fra i fratelli “ ... non vi è mai stato alcun rapporto, non solo affettivo ma anzitutto sociale. Manca in particolare la prova ... di una qualche frequentazione ...” , addiruttura sospettando la corte la mancanza di una conoscenza reciproca fra i due.

Secondo la Corte l'accesso alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale deve essere sostenuta da una adeguata dimostrazione di vicinanza affettiva e dell'intensità del rapporto familiare, dovendosi negare, altrimenti, un risarcimento che mancherebbe di un concreto scopo ristoratorio.

Infatti, la Corte di Cassazione afferma che “la liquidazione del danno non patrimoniale, subito dai congiunti in conseguenza dell’uccisione del familiare, deve tener conto dell’intensità del relativo vincolo, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia dello stesso nucleo familiare e l’intensità del relativo vincolo; le abitudini di vita; la situazione di convivenza (in tal senso si è ritenuto che il solo concepimento e la mancata esistenza in vita della congiunta al momento del fatto esclude l’esistenza di un vincolo familiare idoneo a configurare il danno parentale del quale la giurisprudenza ammette il risarcimento) ”.

 

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