Corte di Giustizia Europea e il divieto di riproduzione in live streaming

Le imprese televisive possono vietare la ritrasmissione via internet delle loro emissioni.

Corte di Giustizia Europea e il divieto di riproduzione in live streaming

Le imprese televisive possono vietare la ritrasmissione via internet delle loro emissioni.
Lo ha deciso la Corte di giustizia europea, chiamata a decidere su una controversia tra diverse emittenti televisive britanniche la societa' TVCatchup (TVC), il cui sito permette ai suoi utenti di ricevere 'live', in streaming, i programmi gia' trasmessi in chiaro dalla televisone britannica.

Nella sentenza si legge che 'ogni trasmissione o ritrasmissione di un'opera mediante l'uso di una specifica modalita' tecnica deve essere, in linea di principio, individualmente autorizzato dal suo autore'.

Ai sensi del diritto europeo le 'emittenti originali' sono gli autori, che posseggono quindi 'il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere' ha concluso la Corte.

In Italia, giusto per fare qualche esempio, Rai e Mediaset hanno diverse volte denunciato YouTube, la piattaforma di video-sharing di Google, per aver ritrasmesso senza autorizzazione programmi andati in onda sulle due reti generaliste, ed è oramai prassi comune riandare a rivedere qualche pezzo di trasmissione televisiva in siti web diversi e alternativi. Ora questo comportamento potrà essere vietato.

Nel caso affrontato dalla Corte di Giustizia Europea si trattava di rapporto fra due diverse televisioni, una delle quali acquistava il diritto di ritrasmissione da un'altra emittente ma, invece che limitarsi alla ritrasmissione via etere o cavo provvedeva anche a trasmetterlo in live streaming in internet.
Varie televisioni commerciali britanniche si erano opposte da tempo alla diffusione da arte della TVC realizzata via Internet, e pressoché in tempo reale, dei loro programmi. Esse, pertanto, hanno citato in giudizio la TVC dinanzi alla High Court of Justice  per violazione dei propri diritti dÂ’autore sui loro programmi e film, consistente, segnatamente, in una comunicazione al pubblico, vietata sia dalla normativa nazionale sia dalla direttiva 2001/29.
 
La Corte si è espressa sul concetto di ‘comunicazioneÂ’. In base alla direttiva 2001/29, il diritto di comunicazione al pubblico comprende qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di unÂ’opera al pubblico non presente nel luogo di origine della comunicazione, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione.
Inoltre, lÂ’autorizzazione dellÂ’inclusione delle opere protette in una comunicazione al pubblico non esaurisce il diritto di autorizzare o di vietare altre comunicazioni di tali opere al pubblico. Pertanto, secondo la Corte, quando una determinata opera è oggetto di molteplici utilizzi, ogni trasmissione o ritrasmissione di tale opera mediante lÂ’utilizzo di uno specifico mezzo tecnico deve essere in linea di principio autorizzata individualmente dal suo autore.
 
Di conseguenza, dato che la messa a disposizione delle opere tramite la ritrasmissione su Internet di una radiodiffusione televisiva terrestre è effettuata mediante uno specifico mezzo tecnico, diverso da quello della comunicazione originale, essa va considerata una ‘comunicazioneÂ’ ai sensi della direttiva e, oltretutto, di natura diversa rispetto ad un'altra precedentemente autorizzata.
Pertanto, una siffatta ritrasmissione è soggetta allÂ’autorizzazione (o rinnovata e diversa autorizzazione) degli autori delle opere ritrasmesse quando queste ultime sono comunicate al pubblico.

 

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati