Diritto di Abitazione del coniuge superstite e calcolo della quota legittima

Le Sezioni Unite risolvono un contrasto storico in materia di diritto di abitazione del coniuge superstite

Diritto di Abitazione del coniuge superstite e calcolo della quota legittima

Le Sezioni Unite intervengono, con sentenza n. 4847 del 27 febbraio 2013, per dirimere un contrasto giurisprudenziale maturato in materia successoria in tema di diritto di abitazione del coniuge superstite, risolvendo una questione di particolare importanza.
Come è noto a chi ha dovuto affrontare il problema, la principale questione riguarda le modalità di computo della quota legittima del coniuge superstite e, in particolare, se il valore del diritto di abitazione vada computato nel calcolo della quota legittima.

La Suprema Corte riassume in questo modo le due principali interpretazioni date nel passato:

' ... secondo un primo indirizzo essi [diritti di abitazione] sono riservati al coniuge come prelegati oltre la quota di riserva, mentre un'altra soluzione, partendo dal presupposto che nella successione legittima non trovano applicazione gli istituti della disponibile e della quota di riserva, afferma che i diritti in questione non si aggiungono, ma vengono a comprendersi nella quota spettante a titolo di successione legittima'.

Ciò premesso, la Corte ribadisce un concetto preliminare da tenere in considerazione in materia: al coniuge supertite devono essere riconosciuti i diritti di abitazione e utilizzo del mobilio ex art 540 c.c. 'anche nella successione legittima' (oltre che nella testamentaria).

Quindi, una volta ritenuto esplicare l'effetto anche nella successione ab intestato si pone il problema del calcolo del valore della quota spettante al coniuge superstite.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza in commento, aderisce alla tesi secondo la quale 'i diritti in oggetto vengono attribuiti al coniuge nella successione legittima in aggiunta alla quota a lui  spettante ai sensi degli artit 581 e 582 c.c.', distinguendo il caso della successione legittima da quella testamentaria.
Infatti, motiva la Corte, 'è rilevante osservare che nella successione legittima non si pone in radice un problema di incidenza dei diritti degli altri legittimari per effetto dell'attribuzione dei diritti di abitazione e di uso al coniuge' (aggiungo che nel caso di successione testamentaria la quota disponibile può fare da calmieratore dei valori in discussione ma nella successione legittima il problema non si pone).
Il calcolo, pertanto, deve eseguirsi in questo modo: occorrerà stralciare il valore capitale dei diritti di abitazione ed uso 'secondo modalità assimilabili al prelegato' (dottrina e giurisprudenza hanno condiviso l'analisi che vede la concessione de qua come legato ex lege) e dare poi luogo alla divisione della massa ereditaria dalla quale viene detratto il valore dei diritti di abitazione ed uso, rimanendo, pur sempre,  compreso nell'asse il valore della nuda proprietà della casa familiare e dei mobili.

 

PRINCIPIO DI DIRITTO:

'nella successione legittima spettano al coniuge del de cuius i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, previsti dall’art. 540, secondo comma, cod. civ.; il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall’asse ereditario, onde procedere poi alla divisione di quest’ultimo tra tutti i coeredi alla stregua delle norme sulla successione legittima e non tenendosi conto dell’attribuzione dei suddetti diritti, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato'.

 

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