Distanza fra fabbricati non più a 10 metri. Scia per modifiche di sagoma.
Lo storico vincolo urbanistico potrà essere derogato dalle Regioni in virtù delle nuove regole del 'decreto del fare'. Le nuove norme per demolizione e costruzione.

Era dal 1968 con l'introduzione del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, che in Italia senza possibilità derogative generali (solo i piani attuattivi e pochi altri strumenti urbanistici potevano prevede deroghe, ma sempre speciali) era prescritta la distanza di 10 metri fra costruzioni, integrativa, come noto, delle prescrizioni del codice civile. Altre novità, inoltre, riguardano il settore edilizia.
Distanze fra fabbricati.
Il decreto “del Fare” consente ora alle Regioni, e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, di autorizzare la realizzazione di edifici a meno di 10 metri l’uno dall’altro con possibilità appunto, di deroga generalizzata alla normativa nazionale. La nuova disposizione assume un carattere rivoluzionario in materia edilizia potendo le Regioni attuare una disposizione dei volumi edilizi completamente nuova rispetto a ciò che avviene nel nostro paese da 50 anni a questa parte.
Di seguito il testo del comma 1 del decreto del fare:
All'articolo 30: al comma 1:
alla lettera a) e' premessa la seguente: «Oa) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. (L) - (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati). - 1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprieta' e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attivita' collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali"»;
Segnalazione certificata di inizio attivita' per interventi di demolizione e ricostruzione.
Sostituito l'art. 23-bis del TU edilizia riguardante le attività di demolizione e ricostuzione e modifiche alla sagoma. Entro il 30 giugno 2014 dovranno essere determinate le aree nella quali non si applica la SCIA. Nel frattempo non si applica alle zone territoriali omogenee di tipo A.
Di seguito il tesato dell'articol osostituito:
al capoverso «Art. 23-bis», il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non e' applicabile la segnalazione certificata di inizio attivita' per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo e' adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui e' applicabile la segnalazione certificata di inizio attivita' non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attivita' con modifica della sagoma»;