DURC: i primi chiarimenti del ministero per il rilascio in presenza di crediti certificati

DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva): Circolare numero 40 del 21 ottobre 2013 del Ministero del Lavoro.

- di Avv. Giorgio Pernigotti
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DURC: i primi chiarimenti del ministero per il rilascio in presenza di crediti certificati

Con circolare numero 40 del 21 ottobre 2013, il Ministero del Lavoro - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva - ha fatto il punto sui requisiti e sulle modalità di rilascio del DURC sulla base del D.M. 13 marzo 2013.

Il decreto citato offre attuazione alla disposizione dell'articolo 13bis, quinto comma, del D.L. 52 del 2012, come convertito dalla Legge 94 del 2012, che concede la facoltà di rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei riguardi delle pubbliche amministrazioni e di importo almeno uguale agli oneri contributivi accertati e non ancora corrisposti da parte dello stesso soggetto.

La normativa ha lo scopo di agevolare le imprese che, per la presenza di debiti verso gli Enti di Previdenza, non potrebbero ottenere il documento pur quando le stesse siano creditrici della PA.

Un favor molto atteso dalle imprese che consente loro di poter continuare ad operare con le Amministrazioni Pubbliche di ogni livello.

La prima precisazione concerne l'ente debitore, ossia la PA: il credito dovrà riferirsi alle amministrazioni statali, agli enti pubblici nazionali, agli enti locali e agli enti del Servizio Sanitario Nazionale. La certificazione, poi, dovrà essere richiesta facendo riferimento alle istruzioni contenute nei documenti di prassi (circolari) già emanate dal Mef.

Il documento dovrà essere rilasciato, previa verifica della certificazione esibita, dagli Istituti e dalle Casse edili con l'indicazione o dicitura che il rilascio è avvenuto alla luce della disposizione di cui al D.L. 52; dovrà, inoltre, indicare l'importo del debito contributivo complessivo di ogni accessorio e gli estremi della certificazione dei crediti.

Il documento deve essere, secondo la normativa di deroga, rilasciato su richiesta del titolare dei crediti certificati, di guisa che, qualora il Documento debba essere richiesto d'ufficio da una PA, sarà onere del soggetto interessato, in sede di avvio del procedimento, dichiarare di vantare dei crediti a fronte dei quali ha ottenuto certificazione, così da consentire l'acquisizione del DURC in via informatica ad opera della PA.

In caso di certificazione direttamente esibita agli Enti Previdenziali ai sensi dell'articolo 7, comma terzo, del D.M. 24 ottobre 2007, il Documento, sarà rilasciato anche se non richiesto dalle stazioni appaltanti.

In ogni caso, il titolare dei crediti certificati deve comunicare gli estremi delle certificazioni (Amministrazione rilasciante, data, protocollo, importo del credito disponibile, data del pagamento eventuale) ed il codice mediante il quale potrà essere compiuta la verifica tramite Piattaforma Informatica, codice che ha validità temporale limitata. Tramite il codice, gli Enti previdenziali potranno verificare, in tempo reale, vuoi tramite la stazione appaltante richiedente vuoi direttamente, l'esistenza della certificazione e la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta e dell'emissione del Documento.

Nelle more dell'implementazione della procedura informatica, la circolare ritiene che la verifica possa essere effettuata sulla base delle certificazioni trasmesse via PEC o esibite dal soggetto interessato sotto responsabilità anche penale in sede di regolarizzazione.

Importante la precisazione contenuta nel documento di prassi che conferma la validità ordinaria del Documento, ossia centoventi giorni dalla data del rilascio.

Quanto agli ambiti di utilizzo del Documento così disciplinato, la circolare indica il riferimento alle finalità generali delle disposizioni vigenti, compresa la verifica della dichiarazione sostitutiva del requisito di cui al D.Lgs. 163 del 2006 (articolo 38, comma 1 lettera i).

In caso di utilizzo del Documento per ottenere il pagamento da parte della PA di importi per avanzamento lavori o prestazioni di servizi e forniture, si applicherà esclusivamente la procedura di intervento sostitutivo come ampliata dal D.M. commentato, che ha inciso sulla disciplina del DPR 207 del 2010 (utile la lettura dei chiarimenti forniti dal Ministero nella circolare numero 3 del 2012 per una miglior comprensione).

Sarà necessario attendere, in relazione all'operato ampliamento, le determinazioni e i chiarimenti dei singoli Istituti di previdenza e delle Casse edili per l'applicazione concreta.

Il credito portato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC potrà essere ceduto ovvero essere oggetto di anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo indicato, estinzione che sarà comprovata da nuovo ed aggiornato DURC da presentare all'intermediario bancario o finanziario.

Nel caso di persistenza dell'irregolarità contributiva, dovrà operarsi secondo quanto previsto dal D.M. del 13 marzo 2013, mediante sottoscrizione di delegazione di pagamento a favore dell'intermediario ex. articolo 1269 del codice civile.

Da ultimo, la circolare precisa che il rilascio del DURC non inficia, stante la permanenza della situazione debitoria, la facoltà degli Istituti del potere sanzionatorio e di riscossione coattiva secondo disciplina in essere.

 

 

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