La Corte di Cassazione e i limiti del CTU nella ricerca della prova.

La Corte di Cassazione si esprime in ordine ai limiti dell'incarico conferito al consulente d'ufficio.

La Corte di Cassazione e i limiti del CTU nella ricerca della prova.

Ritorna la Suprema Corte (con Sentenza 18-01-2013, n. 1266) sui limiti di indagine del Consulente Tecnico d'Ufficio e sulla possibilità da parte di questi di acquisire documentazione non ancora agli atti del giudizio.

Il caso prende inizio dalla contestazione di un condominio che contesta all'amministratore condominiale la tenuta dei conti. Le istanze istruttorie che vengono espresse dal condominio sono sostanzialmente riconducibili alla richiesta di nomina del CTU affinché questi, verificata la documentazione contabile degli anni in questione, reazionasse sulle risultanze contabili.

Il Giudice sia del primo che del secondo grado nega la CTU richiesta ritenendola esplorativa non essendo neppure in causa la documentazione che lo stesso Consulente Tecnico avrebbe dovuto esaminare. Il principio è confermato dalla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte, infatti, più estesamente così motiva:

'Difatti, il giudice di appello ha messo in rilievo che la denegata ammissione della richiesta c.t.u. (già in primo grado) è dipesa dalla 'mancata preventiva dimissione di tutta la documentazione bancaria ed amministrativo contabile (delibere dell'assemblea e conti preventivi e consuntivi)' da parte del Condominio attore, con ciò facendo mostra, in definitiva, di prestare adesione al principio secondo cui non è dato addivenire ad una esibizione officiosa della documentazione stessa, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., per sopperire all'inerzia della parte nel dedurre mezzi di prova, potendo tale potere discrezionale del giudice essere esercitato solo se la prova del fatto che si intende dimostrare non sia acquisibile aliunde, non anche per fini meramente esplorativi (Cass., 24 marzo 2004, n. 5908)',

e ancora

'la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico- scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti; la stessa, tuttavia può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito'.



 

Si seguito il testo integrale della SENTENZA.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 18-01-2013, n. 1266


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

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