La detrazione per lÂ’acquisto di mobili ed elettrodomestici secondo l'Agenzia delle Entrate

LÂ’agenzia delle entrate spiega con circolare numero 29 del 18 settembre 2013 gli esatti contorni delle agevolazioni previste dal dl 63 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 90 del 2013.

- di Avv. Giorgio Pernigotti
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La detrazione per lÂ’acquisto di mobili ed elettrodomestici secondo l'Agenzia delle Entrate

Con il citato documento di prassi composto di una ventina di pagine l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcune questioni interpretative in relazione alle agevolazioni introdotte o ri-modulate dal testo normativo.

Abbiamo già avuto modo, in altra sede, di segnalare le novità dell’intervento dettate dalla volontà di stimolare la ripresa nel settore edilizio, in quello manifatturiero del mobile e nei comparti strettamente collegati, ritenuti cruciali per la crescita del Paese.

In questa sede ci limitiamo a sintetizzare l’ambito di applicazione dell’agevolazione prevista dal secondo comma dell’articolo 16 del decreto, nella sua versione modificata in sede di conversione, e riguardante l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, accolta con particolare favore dagli operatori del settore, come documentato dalla relazione della “Federlegnoarredo” del 18 giugno 2013, acquisita in sede di esame in Commissioni Riunite del Senato.

Si tratta di un’agevolazione, come messo in evidenza dalla circolare, simile a precedente del 2009 (cfr. Decreto Legge n. 5) bensì differente nella sua applicazione ed estensione.

I soggetti interessati alla detrazione e che quindi possono usufruirne sono coloro che beneficiano della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di cui all’articolo 16- bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, nella misura emendata dall’intervento legislativo in esame.

Vi è quindi una stretta correlazione tra le agevolazioni relative ai mobili e quelle relative all’edilizia, nel senso che la prima agevolazione è condizionata dalla seconda che ne rappresenta il presupposto necessario di operatività.

Tra gli interventi “presupposto” condizionanti l’applicabilità della detrazione sono compresi, con interpretazione estensiva, quelli:

  • di manutenzione ordinaria compiuti sulle parti comuni dell’edificio residenziale;

  • di manutenzione straordinaria compiuti sulle parti comuni dell’edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali;

  • di restauro e risanamento conservativo effettuati su parti comuni di edificio residenziale e su singole unità sempre residenziali;

  • di ristrutturazione edilizia di parti comuni di edifici residenziali e di singole unità immobiliari residenziali;

  • necessari per la ricostruzione o il ripristino del bene immobile danneggiato a causa di eventi calamitosi anche se non classificabili tra i precedenti interventi e purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

  • di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati ed eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e cooperative edilizie che provvedano, entro sei mesi dalla fine lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

In carenza di specifica indicazione da parte del legislatore, la circolare chiarisce come la data cui fare riferimento per l’individuazione dei lavori edilizi “presupposti” e che condiziona l’agevolazione sui beni mobili, sia quella del 26 giugno 2012.

Le spese per i mobili possono essere sostenute anche prima delle spese edilizie ma dopo la data di inizio lavori, data che potrà venire dimostrata e provata dalle rilasciate autorizzazioni o dalle compiute comunicazioni alle diverse Amministrazioni competenti ovvero, in caso di lavori edilizi per la cui esecuzione non vi sia necessità di titolo autorizzativo o di comunicazione, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex. art. 47 DPR 445 del 2000 e s.m.i.).

Le spese dovranno essere sostenute nel periodo compreso tra il 6 giugno (data di entrata in vigore della norma) e il 31 dicembre 2013 (data prevista come termine finale di riconoscimento delle spese per l’agevolazione in materia edilizia) con riferimento all’acquisto di:

  • mobili;

  • grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ ovvero A per i forni, per tutte le apparecchiature che prevedano l’etichetta energetica.

La circolare precisa, con enfasi, che le spese debbono riferirsi all’acquisto di beni nuovi, motivando l’esclusione dei beni “usati” dalla ratio implicita sottesa all’intervento legislativo.

Maggiore elasticità circa il rapporto tra luogo dell’intervento e spesa agevolabile nel senso che non vi dovrà essere una stretta connessione tra lavori compiuti e beni di arredo o complemento (ristrutturazione del bagno e acquisto di un frigorifero): l’unico limite oggettivo sarà costituito dall’immobile sede dell’intervento e inteso nel suo complesso, anche se il bene acquistato sarà destinato ad arredare un ambiente differente da quello interessato dalla ristrutturazione o dalla manutenzione.

Nel caso di interventi edilizi sulle parti condominiali il limite oggettivo di riferimento saranno le stesse parti comuni quali le guardiole, l’alloggio del portiere, la sala adibita alle riunioni di condominio e così via; di guisa che, in caso di intervento limitato all’edificio nelle sue parti comuni, non saranno agevolabili acquisti di beni mobili destinati ad arredare le singole unità immobiliari di esclusiva appartenenza. E viceversa.

Tra i beni mobili agevolabili, il documento propone, a titolo meramente esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, tavoli, poltrone nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che sono un corredo necessario e/o un completamento dell’arredo del cespite immobiliare. Con riferimento ai grandi elettrodomestici occorrerà distinguere tra quelli che per specifica normativa debbono essere dotati di etichetta energetica e quelli per i quali non è prevista. L’Agenzia indica come riferimento utile l’allegato 1B al decreto legislativo 151 del 2005, in assenza di altre indicazioni.

Saranno detraibili anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, considerate quindi come spese accessorie.

Il tetto massimo cui riferire la detrazione del cinquanta per cento è pari complessivamente a diecimila euro, importo che comprende tutte le spese sia di mobili sia di apparecchiature sia accessorie come trasporto e montaggio.

L’altro termine di ragguaglio da considerare è l’unità immobiliare a prescindere dal numero dei contribuenti interessati e le sue pertinenze; nel caso di lavori condominiali sarà la parte comune oggetto dell’intervento edilizio.

In caso di interventi su più unità immobiliari, al contribuente competerà più volte l’agevolazione rispetto ad ogni cespite.

Quanto alle modalità e agli adempimenti da onorare per godere del beneficio fiscale la più importante riguarda il metodo di pagamento, analogo a quello relativo alle spese per gli interventi edilizi: bonifico bancario o postale con causale determinata, indicazione del codice fiscale del beneficiario della detrazione e della partiva Iva o del codice fiscale del soggetto beneficiario.

La circolare, per esigenze di semplificazione, consente che il pagamento possa avvenire anche mediante carte di credito o di debito, precisando che la data da prendere in esame ai fini della detrazione della spesa sarà quella della transazione, come risultante dalla ricevuta stampata, e non quella successiva di effettivo addebito sul conto corrente.

Non sono consentiti altri mezzi di pagamento come, ad esempio, assegni bancari o contanti.

L’acquisto dovrà essere documentato e i documenti conservati in caso di verifica; da segnalare che le fatture dovranno contenere la descrizione precisa del bene acquistato ovvero del servizio (si pensi alla ditta trasportatrice o all’installatore che dovrà indicare di avere trasportato o installato quel determinato bene).

La detrazione, ricorrendone i presupposti, dovrà venire ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Come messo in luce nella Relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di conversione del decreto, i benefici per l’Erario vengono stimati come immediati o comunque assai vicini nel tempo quale conseguenza di un maggior gettito di IVA e di imposte dirette mentre l’obbligata ripartizione in dieci annualità delle detrazioni comporterà un minor introito in termini di gettito assai diluito nel tempo e tale, secondo previsione, da non intaccare comunque il maggior profitto previsto in termini di entrate.

 

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