La PA può recedere a proprio piacimento da un contratto di locazione
Nuova facolta' di recesso delle pubbliche amministrazioni dai contratti di locazione

In sede di conversione del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, con la legge di conversione 13 dicembre 2013, n. 137, recante: «Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonche' in materia di immigrazione.» è stata introdotta la facoltà a favore di gran parte degli enti pubblici (precisamente "amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonche' gli organi costituzionali") titolari di contratti di locazione, di recedere in qualunque momento con semplice preavviso.
In qualità di locatario o di conduttore? Non è chiarissimo e sarebbe bastato dirlo. Si fa riferimento agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e quindi è legittimo pensare alla pubblica amministrazione quale conduttore ma altrettanto vero che in qualità di locatore uno scarso guadagno, un canone fuori mercato perché troppo basso, costituisce una perdita.
Indipendentemente dalle clausole inserite nel contratto di locazione la Pubblica Amministrazione avrà tutto il 2014 (quindi tempo un anno) per recedere dai contratti stipulati, con semplice preavviso di 30 giorni.
Di seguito il testo dell'art. 2-bis che ha introdotto la norma.
Art. 2 bis
Facolta' di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione
1. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonche' gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, hanno facolta' di recedere, entro il 31 dicembre 2014, dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso e' stabilito in trenta giorni, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto.