Le vittime di terrorismo hanno diritto al gratuito patrocinio

Il gratuito patrocinio a favore vittime di stragi assolve al duplice scopo di garantirne gli interessi privati dei soggetti lesi e di contribuire all'accertamento della verità su episodi criminali di grave impatto sociale

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Le vittime di terrorismo hanno diritto al gratuito patrocinio

Le vittime del terrorismo hanno diritto a godere del gratuito patrocinio a spese dello Stato a prescindere dalla gravità delle conseguenze fisiche derivate dall’evento criminale.

Così ha statuito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 28440/2013 accogliendo il ricorso presentato da un uomo ferito nella strage di Piazza della Loggia a Brescia a cui era stato negato l'accesso al gratutio patrocinio poichè "fu fortunato" a non essere rimasto ucciso o ferito permanentemente.

La decisione fa leva sulla considerazione che "l'accertamento della verità, per lo meno processuale, su episodi di straordinario impatto sociale, [...] costituisce una priorità, a raggiungere la quale è parso opportuno attingere anche alla difesa degli interessi privati dei soggetti comunque funestati dall'evento". Perciò l'articolo 10 della legge 206 del 2004 “assicura la gratuità del patrocinio nei confronti di tutte le vittime senza che sia dato distinguere il grado delle conseguenze fisiche derivate dall’evento criminale”: diversamente opinando si configurerebbe una violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza difficilmente giustificabile.

La Corte precisà altresì che il "complessivo disegno normativo di fondo" comprende anche disposizioni, contenute nelle leggi n. 466/1980, n. 407/1988, n. 302/1990 e n. 388/200, che individuano le categorie di vittime ai quali lo Stato assicura la fruizione di sussidi, elargizioni e vantaggi sanitari, previdenziali e lavorativi ma è evidente in questi casi la diversità di ratio.

Il diritto alla fruizione dei sussidi aventi natura economica, contributiva e sanitaria è infatti strettamente e necessariamente connesso all'esistenza di residuati invalidanti, conseguenza del gesto criminale, che precludono o rendono più difficoltoso lo svolgimento di una proficua attività lavorativa e che richiedono la sottoposizione a cure mediche prolungate nel tempo, se non addirittura permanenti.

La possibilità di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, prescindendo del tutto dalla finalità compensativa, assolve invece allo scopo di assicurare che il "giusto desiderio di giustizia delle vittime, trovi corretto sfogo legale e che la stessa azione pubblica, stimolata dalla presenza garantita di detti soggetti, non si risparmi nella ricerca della verità".


 

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