Nel giudizio di separazione o divorzio la CTU deve essere a carico dello Stato?

La Corte di Cassazione sulla previsione di esenzione dalle spese per i giudizi di separazione e divorzio. Coinvolge anche la spesa di Consulenza Tecnica?

Nel giudizio di separazione o divorzio la CTU deve essere a carico dello Stato?

La Corte di Cassazione (con sentenza 22 marzo 2013, n. 7294) interviene a chiarire se le spese di Consulenza Tecnica D'Ufficio rientrino nell'esenzione dalla spese prevista per i procedimenti di separazione o divorzio.
La controversia prende le mosse dalla contestazione della parcella liquidata ad un CTU (fra l'altro di modesto importo: 750,00 euro) a seguito di una perizia disposta in un contenzioso riguardante il diritto di famiglia. Con ricorso per cassazione il ricorrente adduce che, poichè tutti gli atti dei procedimenti di scioglimento del matrimonio o di separazione sono esenti dall'imposta di bollo, di registro o di ogni altra tassa", anche le spese di consulenza non dovrebbero far carico alle parti.

La Suprema Corte, pertanto, si è ritrovata a dover esaminare la questione, e la risposta è naturalmente la seguente:

"Il primo motivo è manifestamente infondato.
La legislazione vigente prevede che, al fine di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, per alcuni processi aventi particolare natura sia prevista l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa relativamente agli atti, ai documenti ed ai provvedimenti da produrre o da adottare nei processi in questione.
E' quanto previsto, ad esempio, dalla L. n. 74 del 1987, art. 19 per i casi di scioglimento del matrimonio nonchè in altri casi, come nel caso della L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 10 per le controversie individuali di lavoro.
Trattasi di normativa di carattere eccezionale con cui lo Stato rinuncia alla riscossione di alcune imposte al fine di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale in ragione della particolare natura di alcune controversie che coinvolgono certe categorie di soggetti o che afferiscono a particolari rapporti e che, come tale, non è suscettibile di interpretazione analogica od estensiva.
In particolare, il beneficio in questione, di natura esclusivamente tributaria, non può essere esteso fino a ritenere che lo stesso comporti la sottrazione ad ogni spesa processuale inerente all'istruttoria processuale che comporti lo svolgimento di attività da parte di ausiliari del giudice od a quella difensiva svolta dalla parte.
"

 

 

Di seguito il testo completo della Sentenza Corte di Cassazione civ. Sez. I°, 22 Marzo 2013, n. 7294.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati;
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente;

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