Non si paga al Comune la quota depurazione acque se il servizio non viene erogato
La componente tariffaria di depurazione delle acque non è devuta al Comune se il servizio non viene svolto. Sentenza del Giudice di Pace di Pozzuoli. Diritto alla restituzione dei canoni già pagati

Il cittadino che scopre di avere pagato per anni al proprio Comune la componente tariffaria relativa alla fornitura dei servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue senza che gli stessi servizi fossero effettivamente forniti, può chiedere il relativo rimborso al proprio comune. Dette somme, infatti, sarebbero state indebitamente percepire e devono essere restituite.
Lo afferma il Giudice di Pace di Pozzuoli (Avv. Italo Bruno) con la propria sentenza 2652 del 2013 che vede condannato il Comune a restituire al cittadino la componente tariffaria anzidetta, e che vede, altresì, condannata la Regione alla refusione a favore del Comune delle relative "conseguenze patrimoniali pregiudizievoli derivante dall’inadempimento all’obbligazione di provvedere alla corretta depurazione dei reflui".
La complessa motivazione affronta le molte eccezioni formulate dalle parti nel corso del giudizio, in particolare di prescrizione e di giurisdizione, risolte con ampi richiarmi giurisprudenziali.
Un richiamo anche a Cassazione 6/5/10 n. 10958 che offre la possibilità di sintetizzare il contenzioso con il seguente principio: "posto che non trattasi di entrata tributaria, che in quanto tale sarebbe svincolata da un rapporto di sinallagmaticità con la prestazione del pubblico servizio, bensì di corrispettivo contrattuale dovuto dal fruitore della fornitura idropotabile, in assenza della prestazione consistente nella depurazione dei reflui, il privato contraente non è tenuto alla corresponsione del relativo corrispettivo ed in caso di pagamento è legittimato a richiedere la ripetizione dell'indebito".
Un avviso a tutti i Comuni e Regioni a verificare con particolare solerzia il funzionamento dei servizi per i quali chiedono il pagamento ai propri cittadini.
Massima:
Se il servizio idrico, consistente nella somministrazione della risorsa idrica e nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione, manchi di uno dei suoi componenti, il canone relativo al servizio non reso non va pagato.
Il testo integrale della sentenza:
"REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace di Pozzuoli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause iscritte ai numeri 1378/12 e 1388/12 - RIUNITE AI SENSI DELL’ART. 274 C.P.C. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto:
Ripetizione di indebito
T R A
TIZIA e CAIA, ATTRICI
E
COMUNE (X), in persona del Sindaco pro-tempore, CONVENUTO
NONCHE’
REGIONE (Y), in persona del Presidente pro-tempore, CHIAMATA-CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per le attrici: accertare e dichiarare la non debenza della quota di tariffa per la depurazione delle acque reflue pretesa dal Comune (X) e, per l’effetto, dichiarare che i pagamenti effettuati dalle attrici dal 2002 al 2011 costituiscono indebito oggettivo, per cui le stesse hanno diritto a ripeterli dal Comune (X); condannare, pertanto, il Comune (X), in persona del Sindaco pro-tempore, alla ripetizione in favore di TIZIA della complessiva somma di € 2.454,63 ed in favore di CAIA della somma complessiva di € 302,26, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a far data dall’indebito pagamento sino all’effettivo soddisfo; il tutto, comunque, contenuto entro i limiti della competenza per valore del Giudice adito; in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda di manleva come svolta dal Comune (X) nei confronti della Regione (Y), condannare direttamente questa, in persona del Presidente pro-tempore, alla ripetizione in favore delle attrici delle somme richieste, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a far data dall’indebito pagamento sino all’effettivo soddisfo; il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dall’indebito pagamento all’integrale soddisfo; con vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione al procuratore antistatario.
Per il convenuto: dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune (X); dichiarare le domande inammissibili, improponibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto e non provate sia in ordine alla responsabilità che alla quantificazione del danno; in via subordinata, accertata la carenza di qualsivoglia responsabilità del Comune (X), dichiarare la Regione (Y), in persona del Presidente pro-tempore, unica responsabile dell’attività di depurazione delle acque reflue, con conseguente esclusiva eventuale condanna unicamente dello stesso Ente, tenendo indenne il Comune (X) da qualsiasi condanna anche parziale; con vittoria di spese e competenze professionali.
Per la chiamata in causa: in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della Commissione Tributaria; in via pregiudiziale, dichiarare la nullità della chiamata in causa della Regione (Y) nonché la nullità della domanda per violazione dell’art. 164 c.p.c.; accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Regione (Y), nonché la prescrizione del diritto fatto valere; nel merito, rigettare le domande così come proposte nei confronti della Regione (Y) perché inammissibili e infondate in fatto e in diritto; con vittoria delle spese e competenze professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TIZIA e CAIA, con atti di citazione ritualmente notificati il 12-19/12/11 al COMUNE (X) lo convenivano in giudizio deducendo:
- di essere titolari di contratti di fornitura idrico integrato;
- che tale contratto prevedeva l’esecuzione delle prestazioni di fornitura d’acqua, collettamento e trasporto dei reflui urbani verso l’impianto di depurazione di (…) e la relativa depurazione di tali reflui;
- che delle tre prestazioni dedotte, quella della depurazione non fosse mai stata eseguita.
Pertanto, a fronte della mancata esecuzione della prestazione da parte dell’Ente, parte attrici sostenevano l’inesistenza, nel caso di specie, di una causa debendi giustificativa del pagamento del corrispettivo di depurazione delle acque reflue e, pertanto, di aver maturato il diritto alla ripetizione di quanto corrisposto al Comune (x). Chiedevano, pertanto, che il Giudice adito accertasse la non debenza della quota di tariffa per la depurazione delle acque reflue pretesa dal Comune (X) a far data dall’anno 2002 sino all’introduzione della domanda giudiziaria, e per l’effetto, dichiarasse che i pagamenti eseguiti da parte attrici costituivano un indebito oggettivo, per cui le stesse hanno diritto a ripetere le somme a tal fine versate al Comune (X).
Instauratosi il procedimento, si costituiva il Comune (X) che, preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che la prestazione della depurazione delle acque reflue, di cui alle doglianze delle attrici, non rientrava nei compiti istituzionali e funzionali dell’Ente. “Le quote riguardanti le tariffe del servizio de quo, determinate dalla Regione (Y) e come da ultimo aggiornate con deliberazione di G.R. n. 1488 del 25 settembre 2009, benché riscosse dal Comune (X), in forza della convenzione stipulata il 9 maggio 2002 con la Zeta Spa, mandataria della Regione (Y)a, giusta deliberazione di G.R. n. 688/98 e giusta convenzione rep. n. 9563 del 16/11/99, sono solo a quest’ultima dovute, così come alla stessa vengono periodicamente riversate secondo quanto disposto con le pattuizioni di cui alla succitata convenzione”. Sulla scorta di quanto dedotto, il Comune (X) chiedeva ed otteneva l’autorizzazione alla chiamata in causa e in garanzia della Regione (Y).
La Regione (Y), costituitasi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice Tributario. Eccepiva, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva in quanto non deputata ad alcuna attività di gestione dell’impianto di depurazione in questione; attività demandata alla concessionaria Omega S.p.A. e, sotto altro profilo, riteneva sussistente la propria carenza di legittimazione passiva anche perché il chiamante Comune (X) non aveva dato prova alcuna dell’esistenza di un rapporto contrattuale giustificativo della chiamata in causa né tanto meno del vincolo di garanzia giustificativo della manleva. In via pregiudiziale eccepiva, altresì, la prescrizione del diritto azionato dalle attrici, individuando tale termine in quello biennale per i pagamenti anteriori alla sentenza della Corte Costituzionale del 10/10/08 ed in quello quinquennale per i pagamenti eseguiti successivamente alla medesima sentenza, ritenendo, in questo secondo caso, applicabile il termine prescrizionale quinquennale di cui al n. 4 dell’art. 2948.
Nel merito, contestava la domanda di garanzia svolta dal Comune in quanto palesemente infondata giacché, vertendosi in tema di ripetizione di indebito, il Comune avrebbe dovuto provare di aver riversato alla Regione (Y) le somme riscosse dalle attrici. Al tal riguardo, deduceva che, ad oggi, alcuna somma era stata versata a tal fine dal Comune (X), come è dato evincere dalla prodotta nota di rateizzo debito – prot. 36998/2011, a firma dell’Assessore alla finanze del Comune (X). Sempre nel merito, la Regione (Y) assumeva che il servizio di depurazione era stato regolarmente svolto, fatta eccezione per quei parametri introdotti da recente normativa e per i quali l’impianto non era in origine progettato per il loro trattamento.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva disposta ed acquisita la documentazione richiesta da parte attrice ex art. 210 c.p.c. e, eccepita la connessione con altro giudizio pendente dinanzi lo stesso giudice, veniva effettuata la riunione con ordinanza del 27/3/13.
Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 16 giugno 2013, la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande sono fondate e vanno accolte nei limiti di cui in motivazione.
Parti attrici hanno dato prova delle legittimazioni attive e passive a mezzo originali dei bollettini di pagamento, rata unica consumi 2010 ed acconto 2011, relativi al servizio idrico integrato, nonché attraverso la certificazione del 14/12/11 rilasciata dal Settore Fiscalità del Comune (X), in cui si attesta l’ammontare complessivo delle somme versate dalle parti attrici all’Ente Comunale, a far data dall’anno 2002 all’anno 2011, a titolo di corrispettivo per il servizio di depurazione.
Tale certificazione prova la natura contrattuale del rapporto intercorrente tra le parti attrici ed il Comune (X) ed individua l’Ente Comunale quale diretto accipiens delle somme versate dall’utente a titolo di corrispettivo delle tre prestazioni inglobate nel contratto di somministrazione del servizio idrico integrato. In particolare, tale certificazione costituisce prova documentale dell’esatto adempimento da parti attrici della prestazione su loro gravante a fronte dei servizi richiesti.
La domanda giudiziaria viene qualificata in fatto e diritto come azione di ripetizione d’indebito oggettivo e, sulla scorta di tale qualificazione debbono essere esaminate le eccezioni svolte dalle parti convenute.
In primis, deve essere valutata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla chiamata Regione (Y) che, dev’essere dichiarata infondata. Infatti, alla luce della prospettazione in fatto e diritto svolta dalle parti attrici e della documentazione versata in atti, il thema decidendum, non attiene affatto ad una contestazione tariffaria, come dedotto dalla Regione (Y), ma alla ripetizione dell’indebito oggettivo. Ciò presuppone l’esistenza di un rapporto obbligatorio che parti attrici hanno dedotto e provato rinvenire la propria fonte in un contratto di fornitura di servizi.
Il rapporto intercorrente tra il Comune (X) e il cittadino ha, invero, natura privatistica e non tributaria, giacché il pagamento eseguito dall’utente non discende da una mera imposizione fiscale ma è il corrispettivo dovuto a fronte di un servizio offerto dall’ente comunale. In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale con sentenza n. 335 del 2008. Al riguardo la Corte ha rilevato che l’interpretazione della legge n. 36 del 1994, condotta alla stregua dei comuni criteri ermeneutici, porta a ritenere che la tariffa del servizio idrico integrato si configuri, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte, non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell’utente, bensì nel contratto di utenza. E la connessione di tali componenti è evidenziata, in particolare dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l’utente riceve un complesso di prestazioni consistenti, sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. Ne consegue che “la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto (art. 13 della legge n. 36 del 1994)”. La Corte conclude asserendo che “dall’accertata volontà del legislatore di costituire la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione come corrispettivo, deriva la fondatezza della censura di irragionevolezza della disposizione denunciata, nella parte in cui prevede che la suddetta quota di tariffa sia dovuta dagli utenti anche quando manchi il servizio di depurazione. La norma censurata, imponendo l’obbligo di pagamento in mancanza della controprestazione, infatti, prescinde dalla natura di corrispettivo contrattuale della quota e, pertanto, si pone ingiustificatamente in contrasto con la ratio del sistema della legge n. 36 del 1994, fondata invece, sull’esistenza di un sinallagma che correla il pagamento della tariffa stessa alla fruizione del servizio per tutte le quote componenti la tariffa del servizio idrico integrato, ivi compresa la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione”.
Alla luce della riconosciuta natura privatistica del corrispettivo pagato dall’utente dei servizi idrici integrati, il caso di specie rientra, quindi, nella giurisdizione del Giudice Ordinario e nella competenza per valore di questo Giudice, anche in virtù di quanto successivamente chiarito dalla medesima Corte Costituzionale con sentenza n. 39 del 11/2/2010, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, come modificato dall'art. 3 bis, comma 1, lett. b) d.l. 30 settembre 2005 n. 203, conv., con modificazioni, in l. 2 dicembre 2005 n. 248, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli art. 13 e 14 l. n. 36 del 1994, il che ha comportato, ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma medesima anche nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 29 aprile 2006, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli art. 154 e 155 d.lgs. n. 152 del 2006: infatti, anche questi due ultimi articoli, sostitutivi degli abrogati art. 13 e 14 l. n. 36 del 1994, precisano che le somme dovute dall'utente per i servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono componenti della tariffa che costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato, sicché, pure nel vigore d.lgs. n. 152 del 2006, il canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, corrispondente alle quote di tariffa riferite ai detti servizi, non ha natura di tributo, con conseguente incostituzionalità della devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario, atteso che "l’attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali”.
In forza delle citate sentenze della Corte Costituzionale, la recente giurisprudenza di merito e di legittimità, unanimamente, afferma che le controversie relative alla debenza del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se promosse successivamente al 3 dicembre 2005, data di entrata in vigore dell'art. 3 bis, comma 1, lett. b, d.l. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 2 dicembre 2005 n. 248, che ha modificato l'art. 2, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, avendo la Corte Cost., con sentenza n. 39 del 2010, dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta disposizione, nella parte in cui attribuiva tali controversie alla giurisdizione del giudice tributario, sia in relazione alla disciplina del canone prevista dagli art. 13 e 14 l. 5 gennaio 1994 n. 36, sia riguardo all'analoga disciplina dettata dagli art. 154 e 155 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per le controversie relative alla debenza del canone a partire dal 29 aprile 2006. (Cassazione civile, Sez. Un., 21/06/2010, n. 14902).
Per quanto concerne la difesa articolata dal Comune (X), questo riconosce la sussistenza del rapporto contrattuale intercorrente con le parti attrici, così come l’avvenuto pagamento delle somme richieste in ripetizione; nulla eccepisce o deduce in ordine all’effettiva corretta esecuzione della prestazione di depurazione, ma si limita a eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto ente deputato alla mera riscossione degli importi che vanno riversati alla Regione (Y), proprietaria dell’impianto di depurazione e deputata allo svolgimento del servizio di depurazione per il tramite del concessionario Omega S.p.A.
L’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Comune (X) è infondata e non può essere accolta giacché in relazione alla prospettazione di fatto e di diritto operata dalle parti attrici, ed in ragione della prova documentale dalle stesse prodotta (v. certificazione del 14/12/11 rilasciata dal Settore Fiscalità del Comune (X) l’ente comunale è il diretto accipiens delle somme versate dalle attrici e, pertanto, incarna il soggetto tenuto, in prima battuta, alla ripetizione delle somme incassate quando venga meno il titolo che legittima la riscossione e l’incasso.
In particolare, dall’esame della documentazione in atti è emerso che il servizio di depurazione è oggetto di un primo rapporto obbligatorio che intercorre tra la Regione (Y) ed il Comune (X) ed è offerto agli utenti dall’ente comunale che lo acquista dalla Regione (Y), titolare dell’impianto di depurazione, gestito per il tramite del terzo concessionario Omega S.p.A.
Il secondo rapporto obbligatorio sorge tra l’utente finale (che paga il servizio offerto) ed il Comune (X) (che gli rivende il servizio acquistato dall’ente regionale) il quale non è, pertanto, un semplice mandatario all’incasso per conto della Regione (Y), poiché, in caso contrario, dovrebbe rendere il conto della gestione all’ente regionale e ricevere un agio per l’operazione svolta.
Infatti, dalla determina n. 464 del 14/6/11, prodotta in atti, emerge che il debito contratto dal Comune (X) nei confronti della Regione (Y) grava sul bilancio comunale, circostanza questa che non dovrebbe verificarsi nel caso di esazione per conto altrui, traducendosi, nel qual caso, l’operazione tutta, in una mera posta di giro. Inoltre, nella fattura che la Regione spedisce al Comune, già prodotta in atti, il Comune è definito cliente, e tale fatturazione comprende sia l’importo del corrispettivo per il servizio di depurazione che l’IVA al 10%, che per legge va versata esclusivamente sui beni e sui servizi. Infine, il Comune (X) non è obbligato a riversare alla Regione (Y) solo quanto effettivamente riscosso dai propri cittadini per il servizio di depurazione, ma è obbligato a versare l’esatto ammontare previsto dalla Regione (Y) per il servizio di depurazione, e cioè anche la quota dei cittadini eventualmente inadempienti o quella dovuta per prelievi abusivi e dispersioni eccedenti la tolleranza presunta.
Ne è prova la proposizione delle azioni giudiziarie intentate dalla Regione (Y) per il recupero di tutte le somme vantate per il servizio di depurazione, documentate attraverso le seguenti produzioni in atti: a) diffida ad adempiere inoltrata al Comune (X) da Zeta S.p.A.; b) comunicazione al cliente, rimessa da Zeta S.p.A. al Comune (X); c) fattura n. 229056 del 20/9/10, rimessa dalla Regione (Y) al proprio cliente; d) convenzione del 9/5/02 tra Comune (X) e Zeta S.p.A.
Deve, pertanto, essere accolta, nei limiti della qualificazione giuridica della domanda giudiziaria, delle difese svolte dalle parti e delle prove documentali dalle stesse fornite, l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della Regione (Y).
Rispetto al thema decidendum, infatti, la Regione (Y) è soggetto estraneo: il diretto accipiens delle somme versate dalle attrici per il servizio di depurazione è il Comune (X), unica controparte contrattuale dell’utente; in tale ottica si afferma comunemente l’irrilevanza, nella costruzione dell’indebito oggettivo, della destinazione finale della somma, cioè sia che questa sia rimasta nel patrimonio dell’accipiens (nel caso di specie Comune (X)) sia che ne sia uscita per incrementare il patrimonio altrui (nel caso di specie Regione (Y)).
In altri termini, rappresenta un dato irrilevante nell’individuazione dei soggetti legittimati alla ripetizione, la destinazione finale della somma e l’eventuale incremento da essa apportato al patrimonio di un terzo (Regione (Y)), il quale, tuttavia, non ha avuto alcun rapporto giuridico con il solvens (utente finale – beneficiario di multi servizi). La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 2087/78, nonché con più recente pronunzia n. 25276/09, esclude che il terzo possa considerarsi accipiens, pur non avendo direttamente ricevuto la somma dal solvens, affermando che la “legittimazione attiva e passiva nell’azione personale di restituzione sono rispettivamente collegate ad un soggetto che effettuò la prestazione non dovuta, prescindendo dal suo impoverimento, e ad un soggetto che la ricevette senza averne diritto, ancorché non arricchitosi”. Pertanto, con riferimento al caso di specie, la Cassazione non ha ritenuto sufficiente, per attribuire in capo al terzo la legittimazione passiva, la circostanza che questi avesse poi utilizzato la somma conferitagli dall’accipiens e che “nell’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo la legittimazione attiva e passiva spettano al solvens ed all’accipiens. L’art. 2033 c.c. presuppone che il debito non deve oggettivamente esistere, con riferimento esclusivo a due soggetti, rispettivamente colui che paga e colui che riceve il pagamento indebito”.
Per quanto concerne l’eccezione di prescrizione, essa va disattesa.
La Regione (Y) introduce a sostegno della predetta eccezione termini prescrizionali impropri e non confacenti al caso di specie. In particolare, entrambi i termini prescrizionali indicati attengono al lasso di tempo riconosciuto al creditore di somme nell’ambito di un rapporto di somministrazione, per agire e conseguirne il pagamento; nel caso che ci occupa, non si controverte, invece, in tema di mancato pagamento al creditore degli importi dovuti per un servizio reso, bensì nella differente ipotesi in cui proprio il soggetto che ha pagato richiede la ripetizione di quanto corrisposto al soggetto che avrebbe dovuto prestare il servizio e, tuttavia, non lo abbia reso e, dunque, nell'azione per la ripetizione dell'indebito oggettivo, soggetta al termine prescrizionale di dieci anni dall'avvenuto pagamento. In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24418 del 23/11/10, quando ha statuito che la ripetizione dell’indebito oggettivo, essendo azione tesa a ripristinare l’equilibrio tra le posizioni di due contraenti, leso dal mancato rispetto del vincolo sinallagmatico tra le prestazioni, è soggetta al termine prescrizionale decennale. Al riguardo, può altresì essere richiamata la sentenza n. 16612 resa dalla Suprema Corte in data 19/6/08, nella quale ha affermato l'applicabilità del termine decennale di prescrizione in ordine alla domanda con la quale il consumatore, titolare di un contratto per la somministrazione di gas metano stipulato con l'azienda distributrice, aveva richiesto la restituzione di quanto indebitamente pagato per oneri non dovuti ed indebitamente applicati dalla società fornitrice, conseguentemente applicando a tale domanda la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale relativa ai pagamenti periodici nel quadro del rapporto di somministrazione, così valorizzando la natura di indebito oggettivo dell'azione, come tale sottoposta all'ordinario termine prescrizionale decennale.
Per quanto concerne il quantum, le attrici hanno fornito la prova documentale del pagamento nonché dell’ammontare della pretesa oggetto della ripetizione attraverso documentazione proveniente dalla stessa controparte (certificazione del 14/12/11 rilasciata dal Settore Fiscalità del Comune (X). In ogni caso il convenuto Comune (X) nulla ha eccepito al riguardo.
Per quanto concerne la mancanza del titolo, giustificativo del pagamento e fondante l’azione di ripetizione delle somme, questo Giudice ritiene che dalla documentazione versata in atti ed acquisita in copia conforme ex art. 210 c.p.c., risulta soddisfacentemente provata l’assenza del servizio di depurazione che, nella specie, attraverso un farraginoso procedimento, appare essere del tutto simulato. Innanzitutto, la sentenza n.4351, resa dal Tribunale penale di Napoli – Sezione Distaccata di Pozzuoli il 19/3/09, depositata in cancelleria il 15/6/09, a conclusione del procedimento penale promosso a carico dell’amministratore unico e del responsabile tecnico della ditta Alfa, incaricata dalla Regione (Y) della gestione dell’impianto di depurazione di (…), prova incontestabilmente che sino all’anno 2002 l’impianto di depurazione di (…) non ha assolto minimamente alla funzione di depurazione, giacché è dato leggere nella su citata sentenza che “le fasi della grigliatura grossolana….risultano essere addirittura by-passate, e cioè, sistematicamente scavalcate, permettendo sin dall’origine del trattamento, la presenza costante di materiali aventi dimensioni maggiori che compromettevano, quindi, ineluttabilmente tutte le fasi a questo trattamento preliminare …. ugualmente va detto per i mancati interventi necessari al ripristino della fase di sollevamento e della fase preliminare di dissabbiaggio – pure a dire del teste, totalmente by–passate ……..In definitiva …… tutta la fase del pre-trattamento preliminare che è importante per assicurare che le fasi successive al trattamento depurativo possano avere un efficace rendimento, veniva by-passato e quindi questo comprometteva non soltanto la funzionalità delle fasi successive a questo pre–trattamento preliminare, ma poteva senza alcun dubbio, incidere anche sulla funzionalità delle macchine degli apparati a servizio dell’impianto di depurazione, perché la presenza di materiale estraneo, legno, etc., può portare alla corrosione od alla intasatura di tubature, alla rottura anche di parti meccaniche in movimento in un impianto di depurazione ….e resta compromessa anche l’azione dei fanghi attivi, e cioè di quei composti prodotti e producenti l’ossidazione degli elementi inquinanti e, quindi la depurazione degli stessi. A ciò si aggiunga il mancato funzionamento di ben nove vasche di depurazione su quattordici. Ancora, il comportamento del gestore in riguardo al conferimento dei fanghi reflui dall’Asl di (…) che venivano fatti confluire direttamente in mare. Ed ancora, il trattamento di bottini contenenti percolato di discarica non preventivamente trattato, e accettato, ed infine immesso nel ciclo di depurazione, compromettendo ancora una volta l’attività ossidante e depurativa dei fanghi attivi. Conferimenti che venivano effettuati senza alcun controllo da parte del personale tecnico dell’impianto ……… Ancora, sono stati confermati i medesimi fatti nella deposizione del teste – omissis – che riferisce anche sulla circostanza che i trasportatori che conferivano il materiale dagli auto-spurghi, non effettuavano alcun tipo di indagine sul contenuto delle autobotti, nonostante la normativa che aveva anche autorizzato l’emissione dei reflui a condizione che questi fossero accompagnati da un certificato di analisi che invece non veniva affatto compilato …..riferisce di aver visto con i suoi occhi la quantità di materiale spiaggiato sul litorale cumano intorno allo scarico, che si presentava estremamente sporco…..Senz’altro, quindi, i comportamenti omissivi e commissivi posti in atto dagli imputati nelle rispettive qualità sono da ritenere deliberatamente volti in modo significativo all’ammaloramento delle strutture e dei macchinari di depurazione, ricevendo ed immettendo nel ciclo depurativo rifiuti diversi per qualità e quantità eseguendo irrituali analisi sui reflui in ingresso e non attivando le specifiche fasi di depurazione pure esistenti, pregiudicando così il funzionamento regolare dell’impianto ed in generale la sua efficienza depurativa”.
Tale pronunzia, a prescindere dall’eventuale ribaltamento delle condanne riportate dai responsabili dell’impianto in sede di appello, ha, tuttavia, posto dei paletti per quanto concerne l’aspetto di incontestabilità dell’accertamento raggiunto circa il mancato funzionamento dell’impianto e la mancata depurazione dei reflui. E che la situazione sia rimasta immutata sino ai giorni nostri, lo conferma la documentazione di provenienza dalla stessa Regione (Y), ente proprietario dell’impianto e prodotta in atti, da cui è dato rilevare che nel 2007 (relazione redatta dal dott. Ing. (…), al Prof. Dott. (…) ed al Prof. Ing. (…) su incarico della Regione (Y)) con riguardo al solo impianto di depurazione di (…), viene accertato che “durante i sopralluoghi non è emersa traccia di avvio dei lavori di adeguamento previsti dalla Finanza di Progetto. La scelta gestionale di sottrarre dal processo una parte dei volumi destinati all’ossidazione determina un’ulteriore riduzione della potenzialità del settore a scapito del rendimento. La mancata stabilizzazione dei fanghi, l’emissione di biogas incombusto (la fase di digestione è stata soppressa di recente), il ridotto conferimento dei fanghi prolungato nel tempo, l’emissione di cattivi odori in atmosfera (deodorizzazione insufficiente) comportano un complessivo aggravamento dell’impatto ambientale dell’impianto, oltre che del rendimento depurativo; infatti, la qualità media del refluo in uscita risulta essere, per alcuni parametri, al di fuori dei limiti imposti dalla normativa vigente…”. Ancora, le numerose diffide ad adempiere rivolte dalla Regione (Y) al suo concessionario, al fine di attuare le opere di ri-funzionalizzazione ed adeguamento dell’impianto contemplate nella progettazione originaria e nei successivi accordi (valgano per tutte: diffida ad adempiere del 13/9/10, a firma del Coordinatore, Dr. (…)i, – Area Generale di Coordinamento Ecologia Tutela ambientale Disinquinamento Protezione Civile presso la Giunta Regionale della (Y); nota del 29/9/10 a firma del dott. Ing. (…), nella qualità di Responsabile Unico della Concessione) si sono ripetute nel tempo ed il tenore del loro contenuto non lascia adito a dubbi in ordine alla completa assenza di un processo di depurazione delle acque: “palesi, reiterate e gravissime inadempienze del concessionario in materia di ri-funzionalizzazione ed adeguamento di impianti e collettori, con ipotizzato disastro ambientale e ripercussioni sulle matrici suolo, sottosuolo, ambienti fluviali e marino, che hanno non solo impedito la messa a norma degli impianti ma anche determinato una pessima gestione, aggravata vieppiù da continue inadempienze ulteriori, afferenti la manutenzione straordinaria, e più grave, ordinaria, inesistente sui collettori”. Ancora alla data del 18/4/11 nessuna delle opere urgenti ed indifferibili risulta essere stata eseguita, tanto è che nella relazione sullo stato generale degli impianti, a pag. 3 è testualmente riportato: “dall’esame delle relazioni mensili prodotte dal Concessionario, unitamente ai sopralluoghi eseguiti negli anni sugli impianti dai tecnici del Settore, si rileva uno stato di degrado e malfunzionamento generale degli stessi, afferente sia le opere civili che gli impianti elettromeccanici. Sempre dalle analisi – limitatamente ad alcuni parametri – eseguite dai laboratori interni agli impianti e riportate nelle relazioni mensili prodotte dal Concessionario si rivela, il superamento di parametri inquinanti (BOD, COD, SST) rispetto ai limiti imposti dalla tabella 3 del D. L.vo 152/2006. Inoltre, va rappresentato che gli impianti non sono allo stato idonei per l’abbattimento di alcuni inquinanti (quali fosforo, l’azoto, etc.) come previsto dalla normativa vigente 152/2006 ……Va sottolineato che lo stralcio di lavori urgenti, secondo l’accordo del 30.10.09, è finalizzato principalmente a risolvere questa problematica mirando a rifunzionalizzare, negli impianti, i pretrattamenti meccanici, l’ossidazione e la disidratazione dei fanghi. In particolare, una gestione deficitaria della linea fanghi con un accumulo negli impianti incide negativamente sul rendimento depurativo. Va altresì sottolineato come le carenze strutturali riscontrate negli impianti non giustificano il mancato allontanamento dei fanghi prodotti, mancato allontanamento che incide negativamente sia sul processo depurativo che sullo stato di conservazione delle opere: i lavori progettati sulla linea fanghi consentiranno, è vero il miglioramento degli stessi e renderanno più semplici le operazioni di smaltimento, ma anche allo stato attuale è compito del concessionario allontanare senza indugi i fanghi prodotti”.
Pertanto, non può essere accolta l’eccezione secondo la quale la prova fornita dalle parti attrici dell’assenza di un servizio di depurazione sia da ricondurre esclusivamente al fatto notorio (con gli ovvi limiti in ordine al peso probatorio) giacché esso, pur essendo evidente nel caso che ci occupa per l’attenzione prestata dalle locali testate giornalistiche, trova piena conferma nella documentazione ufficiale prodotta in atti, di provenienza dello stesso soggetto titolare dell’impianto di depurazione, non impugnata specificamente, e che, pertanto, assurge a valore di confessione giudiziale, unitamente alle dichiarazioni rese dalla stessa difesa della Regione Campania nel verbale di udienza del 10/4/13: “l’impianto di depurazione esiste ed è attivo, ma non efficiente nell’erogazione del servizio”.
Non è un caso che la magistratura sia stata investita della problematica su più fronti.
Tra l’altro, è utile ribadire che parti attrici hanno fornito precisi elementi probatori, andando oltre anche quanto imposto dalla ripartizione dell’onere della prova, giacché in ottemperanza al principio della vicinanza della prova, introdotto dalle Sez. Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001, sarebbe stato sufficiente che le stesse eccepissero l’assenza del servizio di depurazione, gravando sulla controparte l’onere di provare il contrario: infatti, secondo l'ormai consolidato orientamento, la distribuzione dell'onere della prova deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi o impeditivi del diritto, anche del principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, perché la copertura costituzionale di cui gode il diritto di agire in giudizio a tutela delle proprie posizioni soggettive impone di non interpretare la legge in modo da renderne impossibile o troppo difficile l'esercizio (Cass. 11/05/09 n. 10744; Cass. 25/07/8 n. 20484), ragion per cui, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo, gravando sulla controparte che ha la esclusiva disponibilità o gode della maggior vicinanza alla prova, fornire dimostrazione del fatto positivo idoneo a smentire la prospettazione dell'attore.
Nella fattispecie parti attrici, persino superando gli oneri probatori su di loro gravanti in considerazione della vicinanza alla controparte della prova, hanno, invece, finanche provato i fatti costitutivi della propria domanda, sia attraverso la diretta produzione di documentazione e la dimostrazione di fatti specifici, sia mediante l'ottenimento di un ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. di documentazione nella disponibilità di terzi. Nulla, invece, è stato provato dalla altre parti del giudizio in contrario a quanto assunto, allegato e provato dalle parti attrici.
Ai fini della decisione della presente controversia questo Giudice richiama, inoltre, la sentenza della Corte di Cassazione n.8318 del 15 febbraio – 12 aprile 2011, con la quale è stata sancita la non debenza del canone di depurazione in assenza del relativo servizio precisando, tra l’altro, in ordine alla su citata pronuncia del Giudice delle Leggi che “la sentenza richiamata, come tutte le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte Costituzionale (da ultimo Cass. 6/5/10 n. 10958) ha effetto retroattivo, con l’unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito. E per rapporto esaurito deve intendersi quello rispetto al quale si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge”: in altri termini, posto che non trattasi di entrata tributaria, che in quanto tale sarebbe svincolata da un rapporto di sinallagmaticità con la prestazione del pubblico servizio, bensì di corrispettivo contrattuale dovuto dal fruitore della fornitura idropotabile, in assenza della prestazione consistente nella depurazione dei reflui, il privato contraente non è tenuto alla corresponsione del relativo corrispettivo ed in caso di pagamento è legittimato a richiedere la ripetizione dell'indebito.
Accertata, quindi, la fondatezza delle domande attrici di ripetizione d’indebito oggettivo, proposta nei confronti del Comune (X), si rileva che merita accoglimento anche la domanda di manleva esperita dal convenuto Comune nei confronti dell’Ente Regionale. Occorre, infatti, considerare che il Comune non ha facoltà di scelta né potere di controllo in ordine all’espletamento del servizio di depurazione, essendo tenuto ad utilizzare il servizio erogato dal depuratore regionale, versando un corrispettivo parametrato sulla fornitura idrica conferita ed erogata sul territorio comunale: in definitiva, il Comune acquista il servizio di fornitura idrica e depurazione dei reflui dalla Regione (Y) (attraverso le società mandatarie e/o concessionarie della stessa) e poi stipula autonomi contratti di fornitura con i quali vende tali servizi agli utenti finali. Da ciò deriva che il Comune non può considerarsi responsabile del mancato o imperfetto funzionamento dell’impianto di depurazione che, viceversa, è imputabile esclusivamente alla Regione (Y), titolare dell’impianto e del potere di controllo e vigilanza sull’attività di chi lo gestisce; dal che consegue che la Regione (Y), la quale pretende dal Comune (X) il pagamento del servizio di depurazione sul quantitativo idrico fornito, va condannata a tenere indenne il predetto Comune dalle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli derivante dall’inadempimento all’obbligazione di provvedere alla corretta depurazione dei reflui.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto delle somme liquidate, del Regolamento di cui al D.M. 20/7/12 n.140, entrato in vigore il 23/8/12, dell’attività processuale svolta, della difesa multipla ed in particolare delle prescrizioni di cui agli artt. 1, 4 e 11.
Si precisa che, essendo state abrogate le tariffe professionali con il D.L. 20/1/12, convertito in legge n.27 del 24/3/12, a far data dal 23/7/12, ed essendo l’attività difensiva terminata dopo l’entrata in vigore del Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali (23/8/12), la liquidazione giudiziale delle spese di soccombenza va fatta in base ai parametri previsti dal Regolamento, ancorché alcune attività sono state svolte nel vigore delle previgenti tariffe.
In merito si è espressa la Corte di Cassazione che in una recente sentenza ha statuito:
- L'incarico conferito al professionista ha natura unitaria e non può essere considerato frazionato in ordine alle diverse prestazioni eseguite.
- Pertanto, in caso di successione di tariffe professionali, per stabilire in base a quale di essa debba essere liquidato il compenso, occorre tenere conto della natura dell'attività professionale e, se per la complessa portata dell'opera il compenso deve essere liquidato con criterio unitario, la tariffa applicabile è quella che vige alla data della liquidazione anche se l'esplicazione dell'attività ha avuto inizio quando era vigente altra tariffa (Cassazione civile, Sez. II, Sentenza n.16561 del 28/9/12 – Cass. S.U. n.17405 e n.17406 del 12/10/12).
Per quanto concerne le spese tra il Comune di Bacoli e la Regione Campania, in considerazione delle peculiarità della questione trattata, si ritiene di compensarle interamente.
Sentenza esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da TIZIA e CAIA nei confronti del COMUNE (X), in persona del Sindaco pro-tempore, e della REGIONE (Y), in persona del presidente pro-tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la giurisdizione del Giudice Ordinario e la propria competenza a conoscere e decidere la presente controversia;
2) dichiara il difetto di legittimazione passiva della REGIONE (Y), in persona del Presidente pro-tempore, rispetto alla domanda attrice;
3) accoglie le domande e, per l’effetto, condanna il COMUNE (X), in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in favore di TIZIA della complessiva somma di € 2.454,63 ed in favore di CAIA della complessiva somma di € 302,26, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal pagamento sino all’effettivo soddisfo;
4) condanna, altresì, il COMUNE (X)I, in persona del Sindaco pro-tempore, alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.800,00, di cui € 300,00 per spese ed € 1.500,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità;
5) distrae la somma così liquidata per spese processuali a favore del procuratore anticipatario;
6) accoglie la domanda di garanzia proposta dal COMUNE (X) nei confronti della REGIONE (Y) e, per l’effetto, condanna la REGIONE (Y), in persona del presidente pro-tempore, a tenere indenne il COMUNE (X), in persona del Sindaco pro-tempore, di quanto sarà tenuto a pagare in conseguenza della presente sentenza;
7) compensa le spese del procedimento tra il COMUNE (X) e la REGIONE (Y);
Così deciso in Pozzuoli il 17 luglio 2013.
IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Italo BRUNO)"
l'evidenziato giallo a cura della Redazione.