Nulla la delibera condominiale che impone interessi di mora ai ritardatari

La Corte di Cassazione dichiara la nullità delle delibere condominiali che approvano a maggioranza interessi di mora per il ritardo nei pagamenti

Tempo di lettura: 1 minuto
Nulla la delibera condominiale che impone interessi di mora ai ritardatari

Si sa che gli Amministratori condominiali ora hanno l'obbligo di recuperare con solerzia gli arretrati dai condomini morosi. Ma proprio perché morosi, qualcuno ha ritenuto di dover scoraggiare i ritardi nei pagamenti facendo approvare dall'assemblea condominiale l'applicazione di interessi di mora ad un tasso superiore a quello legale da applicarsi per ogni giorno di ritardo nel pagamento delle spese condominiali.
Nel caso di specie erano stati addirittura previsti interessi moratori nella misura del 20%, un tasso che sconfina sicuramente oltre la soglia di usura.

La Corte Cassazione, con sentenza 10196 depositata il 30 aprile 2013 ritiene non corretta, anzi nulla, una tale delibera assembleare.

Secondo la Suprema Corte, infatti, una tale statuizione assembleare “deve considerarsi nulla, perché non rientra nei poteri dell’assemblea, deliberando a maggioranza, stabilire interessi moratori a carico dei condomini nel ritardo dei pagamenti delle quote condominiali, potendo tale previsione essere inserita soltanto in un regolamento contrattuale, approvato all’unanimità”.

Aggiungendo che "tale nullità inficia e travolge le successive delibere nella parte in cui, nel ripartire gli oneri di gestione tra i consorziati in relazione ad ogni singolo anno, applicano il medesimo tasso di mora del 20%. Anche le successive delibere – prosegue la sentenza -, pertanto, sono affette dal medesimo vizio di nullità, la quale può essere fatta valere dal condomino interessato senza essere tenuto all’osservanza del termine di decadenza di trenta giorni ai sensi dell’art. 1137 cod. civ.”.


 

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati