Onere di pagamento del compenso del CTU e sentenza definitiva di condanna
La Corte di Cassazione (Sentenza 08/11/2013, n. 25179) sul valore della sentenza definitiva di condanna al pagamento delle spese del CTU. Utilizzabile anche dallo stesso CTU?

La sentenza conclusiva di un giudizio, la quale preveda anche la condanna di parte soccombente al pagamento delle spese di CTU, potrà essere invocata dallo stesso consulente tecnico d'ufficio per chiedere il pagamento della propria parcella ancora non pagata?
Questo il caso deciso dalla Corte di Cassazione in data 8 novembre 2013 (Sez. VI, Sent n. 25179).
Il consulente tecnico, infatti, pur avendo ottenuto decreto di liquidazione parcella subito dopo il deposito della perizia, decreto il quale prevedeva in quella fase provvisoria il pagamento delle spese di CTU al 50% per parte, in un successivo momento instaurava un giudizio di recupero del proprio avere direttamente contro quella parte che era divenuta vittoriosa della controversia, non essendo riuscito ad ottenere il pagamento da parte soccombente.
Nel caso in questione due sono i temi in discussione:
a) il problema di accertare se il CTU possa far valere il suo diritto al pagamento esclusivamente sulla base del decreto di liquidazione di cui alla L. n. 319 del 1080, art. 11 cit, restandogli preclusa ogni altra azione, ed in particolare ogni azione ordinaria di cognizione fondata su provvedimenti diversi, quali le sentenze emesse nel giudizio nel quale il CTU ebbe a prestare la sua opera;
b) il problema di accertare se ed entro che limiti il CTU possa far valere la responsabilità solidale delle parti nei suoi confronti, quindi possa agire per il pagamento anche nei confronti della parte vittoriosa, nonostante ogni diversa disposizione del giudice in ordine alla ripartizione fra le parti delle spese processuali.
Sul primo punto si era espressa la Corte d'Appello affermando che il CTU deve " ... azionare non la sentenza emessa fra le arti, ma il decreto di liquidazione dei compensi, poichè la regolazione giudiziale delle spese, ivi incluse quelle di CTU, si concreta in una statuizione che ha come destinatane solo le parti del processo e non può esplicare alcun effetto nei confronti di un soggetto estraneo al giudizio qual è il CTU, nella sua veste di ausiliario del giudice". Secondo la corte di cassazione, che richiama un proprio precedente, "le azioni ordinarie possono essere proposte dal CTU solo in via sussidiaria, cioè solo nei casi in cui non sia stato emesso alcun decreto di liquidazione dei compensi. (Non si precisa fino a quando perduri l'effetto preclusivo)".
Ma avanti alla Corte di Cassazione il thema decidendum verteva sostanzialmente e principalmente sulla possibilità di chiedere il pagamento del costo della consulenza tecnica alla parte vittoriosa.
Più precisamente siu pone il problema di accertare se ed entro che limiti il CTU possa far valere la responsabilità solidale delle parti nei suoi confronti, quindi possa agire per il pagamento anche nei confronti della parte vittoriosa, nonostante ogni diversa disposizione del giudice in ordine alla ripartizione fra le parti delle spese processuali.
La Suprema corte richiama precedenti giurisprudenziali secondo i quali "Il decreto di liquidazione di cui alla L. n. 319 del 1980, art. 11 ha e conserva efficacia esecutiva nei confronti della parte ivi indicata come obbligata e - finchè la controversia non sia risolta con sentenza passata in giudicato, che provveda definitivamente anche in ordine alle spese - ha l'effetto di obbligare il CTU a proporre preventivamente la sua domanda nei confronti della parte ivi indicata come provvisoriamente obbligata al pagamento e solo nel caso di sua inadampienza può agire nei confronti dell'altra, in forza della responsabilità solidale che, in linea di principio, grava su tutte le parti del processo per il pagamento delle spese di CTU e che perdura anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del processo, anche indipendentemente dalla definitiva ripartizione fra le parti dell'onere delle spese"
In sostanza, qualora dopo la sentenza di condanna, la parte vittoriosa si veda richiedere dal CTU il pagamento della consulenza tecnica, non potrà eccepire un proprio esonero dall'obbligo di pagare, motivato sull'esito della controversia a suo favore.
Secondo la Corte, infatti, i principi sopra indicati non confliggono con la regola per cui la parte vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle spese, stante il diritto della parte vittoriosa che abbia pagato le spese di CTU di rivalersi nei confronti del soccombente, conformemente alla pronuncia giudiziale sulle spese.
La responsabilità solidale, infatti, non influisce sulla titolarità del debito e sulla misura in cui ogni singolo debitore è tenuto ad adempiere, sulla base dei rapporti interni con i condebitori; solo esclude che l'onere dell'insolvenza di alcuno di essi venga a gravare sul creditore.
Di seguito il testo della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati;
Dott. SEGRETO Antonio - Presidente -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente;
sentenza
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