Reato di truffa per il costruttore che tace i difetti dell'immobile venduto
La Corte di Cassazione esamina il comportamento del costruttore di immobile che nasconda difetti al compratore e manchi di segnalare gli abusi al Notaio rogante.

Vendere non significa rifilare. La buona fede contrattuale e il dovere di informazione sancito dall'art. 1337 c.c. devono permeare il rapporto di compravendita. Il rischio, oltre a quello di possibili azioni di nullità o di annullamento del contatto in sede civile con connessa richiesta di risarcimento del danno, è quello di integrare l'ipotesi di truffa in sede penale.
E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n° 28703 del 04/07/2013 (Cass. Pen., Sez. II).
Nel caso di specie il venditore costruttore (andato assolto in appello) aveva taciuto al compratore alcuni rilevanti difetti costruttivo/manutentivi dell'immobile così come aveva taciuto al Notaio rogante la presenza di abusi edilizi nello stesso immobile.
Secondo la Corte di Cassazione, ricorrono "gli estremi della truffa contrattuale tutte le volte che uno dei contraenti ponga in essere artifizi o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto".
A nulla vale il richiamo ad una più accorta valutazione da parte dell'acquirente.
La Corte, infatti, aggiunge che gli artifici e raggiri "possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, indipendentemente dal fatto che dette circostanze siano conoscibili dalla controparte con ordinaria diligenza".
Naturalmente deve trattarsi di un raggiro idoneo a determinare il soggetto passivo a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe dato.
Nel caso di specie, oltre a quanto sopra indicato, l'immobile costruito era difforme rispetto al permesso a costruire ma tale circostanza era stata taciuta in sede di stipulazione dell'atto notarile.
Secondo la Suprema Corte deve ritenersi integrato il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico e non quello di falso in atto pubblico per induzione, nell'ipotesi della condotta del privato, parte di un contratto di compravendita immobiliare, che dichiari falsamente al notaio rogante la conformità urbanistica dell'immobile tacendo che lo stesso era stato oggetto di abusi edilizi.
Mentre nessuna responsabilità incombe sul notaio poiché, sempre secondo la Corte, "nessun obbligo di verificare la corrispondenza di tali dichiarazioni al vero incombe sul notaio rogante, tenuto solo a recepire le dichiarazioni del privato in ordine all'esistenza e agli estremi della concessione".