Sequestro conservativo e azione revocatoria ordinaria: possibile ante causam?
Interessantissimo provvedimento del Tribunale di Genova decide sulla possibilità o meno di richiedere ante causam un sequestro conservativo ex art. 2905 c.c. preparatorio di una revocatoria ordinaria ex art 2901 c.c.

Sui difficili rapporti fra azione di sequestro ante causam e azione revocatoria il Tribunale di Genova forma un interessante precedente con recentissimo provvedimento emesso a definizione di istanza di revoca in data 18 novembre 2013.
Il provvedimento appare di rilievo per il lettore per la preventiva sintesi della problematica che aiuta ad inquadrare con poche righe il contrasto giurisprudenziale nel quale si inserisce la decisione.
La vexata questio è la seguente: il secondo comma dell'art. 2905 c.c. in quale rapporto si pone rispetto al procedimento cautelare in genere (669 bis e ss. c.p.c.) ed in particolare all'articolo 669-quaterdecies c.p.c.?
Mentre è pacifica e normata dal codice di procedura civile, la possibilità dell'esperimento di un'azione cautelare, quindi compreso un sequestro conservativo, prima della proposizione della causa di merito, l'art. 2905, al secondo comma, prevede invece che l'azione cautelare (sequestro) nei confronti del terzo acquirente, che sia collegata alla tutela del creditore da esperirsi in revocatoria ordinaria debba essere promossa solamente in corso di causa, e quindo solamente dopo avere già instaurato il giudizio di merito e quindi l'azione revocatoria.
La soluzione del Tribunale di Genova è la seguente: "deve quindi ritenersi che la tutela ai sensi dell’art. 2905 comma 2 c.c. possa proporsi solo in corso di causa e il ricorso sia , altrimenti, inammissibile perché proposto senza la preventiva instaurazione del giudizio di merito".
Di seguito il testo del provvedimento:
TRIBUNALE DI GENOVA
Il GD
sciogliendo la riserva che precede;
premesso che;
la sigra S. ha chiesto ed ottenuto, inaudita altera parte, sequestro conservativo contro la sigra F. B. ed il sigr Fe. P. nei confronti del quale la ricorrente vanta un credito per oltre €.370.000, già accertato con sentenza del Giudice del Tribunale di Chiavari ora passata in giudicato;
il sequestro conservativo , richiesto ai sensi dell’art. 2905 comma 2 c. c. è stato esteso, appunto, alla sig.ra F. , coniuge del Fe., atteso che Ella si era resa cessionaria di un credito del Fe. riconosciuto a seguito di conciliazione sottoscritta nanti il giudice del Lavoro di Torino nel settembre 2013, per la complessiva somma di €.25.000,00;
parte resistente si è costituita per contestare nel merito la misura adottata, sotto diversi profili, e chiederne la revoca, eccependo, comunque, in via preliminare, la inammissibilità del sequestro.
Osserva;
L'eccezione preliminare è fondata e va accolta, dovendo ritenersi l’inammissibilità di una tutela ai sensi dell’art. 2905 comma 2 c.c. proposta ante causam, come è avvenuto in questo caso, in cui , la ricorrente, nonostante abbia preannunciato l'intenzione di agire ex art. 2901 c.c. per ottenere la declaratoria di inefficacia della cessione, non ha ancora provveduto a radicare alcuna causa nei confronti della controparte.
Come la stessa parte resistente ha ricordato, è ben vero che esiste un orientamento della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Roma 16.7.1996 in Giur. It. 1998 , 2081 ; Trib. Brescia 18.9.2002 e 12.11.2002 in G.It. 2003 , 253) che valorizza la norma di cui all’art. 669 quaterdecies c.p.c. per dedurne l’applicabilità del rito cautelare uniforme del 2006, inclusa la tutela ante causam, anche all'ipotesi in esame, ma ben più consistente, e maggiormente condivisibile risulta l'opinione opposta (tra cui Trib. Napoli 5.7.00 in Giur. It. 2001 , 2078 ; Trib. Milano 30.8.96 in Foro It. 1997 , I, 1270, e inedita , Trib. Genova 25.3.2013), che privilegia il dato letterale del secondo comma dell’art. 2905 c.c..
Ed infatti , con questa norma, letta nel suo complesso, il legislatore del 1942, dopo aver previsto al primo comma la possibilità per il creditore di chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore secondo le regole del codice di procedura civile, al secondo comma consente che lo stesso sequestro possa essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, per garantire il creditore dal rischio di cessioni fatte in sua frode.
Tuttavia , trattandosi di situazione in cui non sorge di per sé alcun debito da parte dell’acquirente, la norma circoscrive la possibilità di sequestro del bene del terzo solo al caso in cui risulti previamente proposta l’azione revocatoria, così tutelando le ragioni del terzo, che viene a subire una limitazione dei propri diritti per vicende debitorie non proprie.
Pertanto la norma non ritiene sufficiente la mera indicazione della volontà di proporre azione revocatoria: l’azione deve essere già instaurata, con il relativo onere del creditore di individuare gli elementi da allegare e di assumersi il rischio anche economico di un giudizio e la correlativa possibilità per il terzo di difendersi pienamente.
La giurisprudenza di merito ha talvolta ritenuto (cfr. Trib. Firenze Rep. 7976/10 del 9.11.2010 in IL CASO .it) che proprio per la specialità di questo sequestro si debba allo stesso applicare la disposizione dell’art. 669 quaterdecies cpc, che estende in via generalizzata anche ai provvedimenti speciali previsti nel codice civile la disciplina di cui all’art. 669 bis cpc e quindi consente anche la tutela ante causam.
Tuttavia, deve notarsi che l’art. 669 quatercedies tiene distinti i provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V del capo III, per cui sussiste l’estensione automatica e diretta delle disposizioni “della presente sezione”, dagli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali, relativamente ai quali le norme del rito cautelare uniforme possono adottarsi solo “in quanto compatibili”.
Nel caso del sequestro previsto dall'art. 2905 cc, l'estensione della disciplina generale si scontra con la specialità di questo peculiare sequestro, per il quale è espressamente previsto che la tutela cautelare sia condizionata alla preventiva instaurazione dell’azione revocatoria, per le ragioni appena esposte.
Del resto, la necessità di valutare la compatibilità o meno della disciplina cautelare uniforme alla misura invocata, rende evidente come anche l'art.669 quaterdecies cpc faccia salve eventuali peculiarità dei sequestri speciali, e non intenda superarle.
Deve quindi ritenersi che la tutela ai sensi dell’art. 2905 comma 2 c.c. possa proporsi solo in corso di causa e il ricorso sia , altrimenti, inammissibile perché proposto senza la preventiva instaurazione del giudizio di merito.
Ai sensi dell’art. 669 septies c.c. debbono regolarsi le spese di lite, secondo la soccombenza della ricorrente, come liquidate da dispositivo, per analogia a quelle previste per la fase di merito, ed applicando le riduzioni necessarie per adeguare il compenso alla tipologia di attività svolta.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso cautelare proposto da A. S. ai sensi dell’art. 2905 comma 2 cpc contro P. Fe. e B. F., revocando il provvedimento emesso in data 28.10.2013;
condanna la ricorrente a rifondere ai resistenti le spese del presente procedimento che liquida in €.2000,00 oltre iva e cpa per compensi ed € 50,00 per spese.
Genova, 18.11.2013 Il G.d.