Sezioni Unite: citazione o ricorso per l'impugnativa di sentenza conclusiva del reclamo
Sentenza n. 22848, 8 ottobre 2013 delle Sezioni Unite in ordine alle modalità di impugnazione di sentenza conclusiva di un reclamo

La sentenza (Sezioni Unite Corte di Cassazione Sentenza n. 22848, 8 ottobre 2013), risolvendo uno storico costrasto, si esprime in merito alle modalità di proposizione di una impugnazione (appello) avverso sentenza conclusiva di un procedimento di reclamo. Reclamo proposto, nel caso di specie, contro un'ordinanza dichiarativa l'estinzione del processo.
Nel caso esaminato, avverso l'ordinanza di estinzione di un giudizio di divisione immobiliare veniva proposto reclamo ai sensi del secondo comma dell'art. 308, cod. proc. civ.
Il collegio, con sentenza conclusiva del procedimento di reclamo, rigettava lo stesso e confermava l'estinzione.
L'impugnativa veniva promossa con atto di citazione anziché ricorso. E qui sta la particolarità del caso.
L'adita Corte d'Appello dichiarava inammissibile il gravame, poiché tardivo, osservato che l'appello contro la sentenza di estinzione del processo emessa ai sensi dell'art. 308, comma 2, c.p.c. è regolato dall'art. 130 disp. att. c.p.c., che prevede che il collegio "provvede in camera di consiglio".
Sempre secondo la Corte del gravame, alla luce del principio secondo il quale l'intero giudizio d'impugnazione è retto dal cd. "rito camerale"", la stessa impugnazione deve essere promossa con ricorso, da depositarsi in cancelleria, in caso di termine breve, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero nel termine lungo secondo i termini di legge.
La sentenza della Corte d'appello veniva impugnata.
Le Sezioni Unite argomentano in ordine alla portata dell'art. 130 disp att. c.p.c.. e si chiedono se la previsione dell'art. 130 disp. att. c.p.c., laddove recita che "Il ...il collegio.., provvede in camera di consiglio ...", debba intendersi:
a) nel senso che l'applicazione del rito camerale - contemplato per l'intero prodromico procedimento di reclamo avverso l'ordinanza estintiva del giudice istruttore (come inequivocamente attestato dal richiamo dell'art. 308, comma l, c.p.c. al precedente art. 178, commi terzi, quarto e quinto) - investe l'intera successiva impugnazione della sentenza reiettiva del succitato reclamo; ovvero
b) nel senso che l'applicazione del rito camerale è circoscritta alla fase decisionale di tale impugnazione, essendosi voluto solo evitare la forma della discussione pubblica preceduta dallo scambio di conclusioni di merito, con mantenimento, per la fase introduttiva dell'impugnazione, delle forme procedimentali ordinarie.
Dopo avere osservato che "rilevata l'assenza di specifici decisivi precedenti giurisprudenziali - anche Cass. 14096/05 (in tema di estinzione del processo esecutivo), citata dall'ordinanza di rimessione, non sembra offrire chiare indicazioni circa il rito (ordinario o camerale) da applicarsi all'appello ex artt. 630, comma 3, e 13 disp. att. c.p.c.", aggiunge: "la questione non si pone, invece, quando la declaratoria sull'estinzione sia pronunziata da giudice monocratico o collegiale, dopo che la causa sia stata rimessa in decisione, o, comunque, da giudice monocratico, con provvedimento, che (non essendo suscettibile di reclamo) ha, indipendentemente dalla forma in concreto attribuitagli, sempre valore sostanziale di sentenza, .... In tali casi infatti, l'impugnazione - avendo ad oggetto sentenza (tale formalmente o, comunque, sostanzialmente) pronunciata secondo gli ordinari canoni procedimentali - non potrà avvenire che nelle forme, parimenti ordinarie, di cui all'art. 342 c.p.c. (v., tra le altre, Cass. 20631/11 18242/08, 14592/07, 8092/04)".
Le Sezioni Unite concludono confermando l'impostazione della Corte d'Appello secondo la quale è il rito camerale a doversi applicare ("... in tal senso milita significativamente, in primo luogo, la stessa lettera della norma. Ciò peraltro, non soltanto per il richiamo al rito camerale in esso contenuto, bensì anche per lo specifico valore lessicale della frase attraverso cui detto richiamo è stato realizzato "...il collegio... provvede in camera di consiglio ... ")".
Non costituisce novità, invece, il fatto che le modalità non corrette di introduzione del giudizio siano sanate qualora vi sia rispetto dei termini assegnati nelle formalità previste dalla procedura.
A tal punto le Sezioni unite sanciscono il principio, secondo cui, "ai sensi dell'art. 130 disp. att. c.p.c., il procedimento di appello avverso sentenza ex art. 308, comma 2 c.p.c., reiettiva di reclamo proposto avverso declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal giudice istruttore, è retto dal rito camerale sin dal momento della proposizione dell'impugnazione, che, va, quindi, introdotta con ricorso da depositare in Cancelleria entro i termini prescritti dagli art. 325 e 327 c.p.c.".
Qualora l'appello sia promosso con citazione anziché con ricorso, è suscettibile di sanatoria, in via di conversione ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., alla condizione che, nel termine previsto dalla legge, l’atto sia stato non solo notificato alla controparte, ma anche depositato nella cancelleria del giudice.