Sezioni Unite sulle modalità di convocazione di assemblea dei soci di Srl
Sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. sulle modalità di calcolo dei termini di convocazione dell'assemblea di società a responsabilità limitata

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (con Sentenza n. 23218 del 14 ottobre 2013) dirime un contrasto relativo alle modalità di calcolo dei termini di convocazione dell'allemblea dei soci di società a responsabilità limitata.
Il caso prendeva il via da una convocazione il cui avviso era stato effettivamente spedito nel rispetto del prescritto termine di quindici giorni anteriori alla riunione ma era giunto a destinazione il giorno stesso della riunione.
Quindi, si trattava di stabilire, secondo la Suprema Corte "se, nel quadro normativo regolante la società a responsabilità limitata ... debba attribuirsi rilevanza decisiva, ai fini della validità ed efficacia della convocazione del socio avente diritto a partecipare all'adunanza, alla sola spedizione dell'avviso ... entro il termine fissato dall'atto costitutivo ... o se, ai medesimi fini, sia altresì rilevante - ed eventualmente in quali limiti - la circostanza che l'avviso, spedito nel rispetto del suddetto termine, sia poi effettivamente giunto a destinazione in tempo utile per consentire al socio la partecipazione all'assemblea".
La Corte di Cassazione passa in rassegna, nelle proprie motivazioni, quello che è stato lo sviluppo giurisprudenziale in materia, accennando alle varie posizioni tenute dalla Suprema Corte prima di questo intervento.
Giunge quindi ad individuare la base del filo logico che porta alla odierna soluzione. Secondo la S.C., infatti, "per inquadrare correttamente il problema che oggi si pone all'attenzione delle sezioni unite, appare indispensabile ricordare anzitutto che, per la valida formazione di un atto collegiale, quale è indubbiamente la deliberazione assembleare di società, bisogna che quell'atto promani da un organo idoneamente costituito".
Tuttavia, aggiunge, "la circostanza che tanto il vecchio testo normativo dell'art. 2484, primo comma, quanto il nuovo art. 2479-bis, primo comma, facciano riferimento alla "spedizione", e non alla "ricezione", dell'avviso di convocazione, prescrivendo che essa debba intervenire con un determinato anticipo rispetto all'adunanza, non sembra lasciare spazio ad incertezze: ai fini del perfezionamento del procedimento di convocazione assembleare non è al momento della ricezione dell'avviso che occorre guardare, ma a quello della sua spedizione"
E infine conclude questa parte di ragionamento in questo modo "Si può dunque ragionevolmente concludere che, di fronte a due possibili soluzioni, il legislatore, lungi dal lasciare aperta un vuoto nel tessuto normativo, ha preso una chiara posizione ed ha dettato una norma che, facendo decorrere il termine di convocazione dalla data di spedizione degli avvisi e non dalla ricezione, è appunto espressione di una ben precisa scelta, volta a salvaguardare principalmente la speditezza del procedimento assembleare, che risulta certamente facilitato dalla possibilità di computare il termine di cui si discute a partire da una data, ben individuabile già ab initio, dipendente dall'attività di chi procede alla convocazione ed il più delle volte perciò unica per tutti i soci convocati, senza la necessità di accertare in concreto la data dell'avvenuta ricezione dell'avviso da parte di ciascun socio."
A fronte di una tale impostazione pare ben di comprendere quale debba essere l'epilogo.
Ma ecco l'escamotage della Suprema Corte che porta ad una conclusione di direzione diametralmente opposta.
Secondo la Cassazione la normativa appena esaminata non si applica al nostro caso. Afferma: "occorre però sottolineare che la disciplina legale finora esaminata riguarda il termine della convocazione del socio in assemblea. Essa ha quindi pur sempre per presupposto che il socio sia convocato: e ciò può dirsi avvenuto solo a condizione che l'avviso di convocazione abbia in qualche modo raggiunto il proprio scopo di far sapere al socio che si terrà un'adunanza in un certo luogo, in una certa data e con un certo ordine del giorno (anche se lo spazio di tempo a sua disposizione per prepararsi ad intervenire, come s'è visto, può in concreto risultare variabile). La situazione si presenta in termini diversi quando l'avviso di convocazione non prevenga affatto al destinatario, oppure - il che sostanzialmente è lo stesso - gli pervenga troppo tardi per consentirgli di partecipare all'assemblea".
Ne emerge, di conseguenza, il seguente principio di diritto declamato dalla Suprema Corte: “Salvo che l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato nell’atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non ha affatto ricevuto l’avviso di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all’adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito”.
Riportiamo di seguito, per completezza, il testo integrale della decisione
"Svolgimento del processo
Con atto notificato il 16 marzo 1993 il sig. G.P. socio della F. s.r.l. in liquidazione, impugnò la deliberazione con la quale il 18 dicembre 1992, in sua assenza, l'assemblea della società aveva approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, oltre ad assumere alcune deliberazioni connesse. L'attore censurò dette deliberazioni sotto diversi profili e, con riguardo all'aspetto che qui rileva, lamentò la violazione dei termini di convocazione dell'assemblea, fissati dall'art.11 dello statuto sociale.
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