Societa' di persone cancellata dal Registro delle Imprese nel corso del giudizio

Ordinanza Corte Costituzionale 198 del 2013. Societa' di persone cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio.

- di Avv. Giorgio Pernigotti
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Societa' di persone cancellata dal Registro delle Imprese nel corso del giudizio

Con ordinanza numero 198 depositata il 17 luglio 2013 la Corte Costituzionale respinge come inammissibile la questione di costituzionalità promossa con ordinanza del 18 aprile 2012 dalla Corte di Appello di Milano, in riferimento agli articoli 2495 c.c. e 328 c.p.c.

La pronuncia merita di essere analizzata nei suoi tratti essenziali investendo, ancora una volta, la problematica inerente la sorte dei rapporti giuridici in capo a società estinta alla luce della novella del 2003 che è intervenuta, in maniera sistematica, introducendo la disposizione dell’articolo 2945 del codice civile con conseguente abrogazione del previgente articolo 2456 codice civile.

La novella, relativa alle società di capitali, è stata ritenuta applicabile, come è noto, dalla sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione numero 4060 del 22 febbraio 2010, anche alle società di persone avuto riguardo allo spirito della riforma che, nella legge delega 366 del 2001, intendeva proporsi come un intervento organico e complessivo volto a riordinare la materia anche al fine di eliminare alcune criticità emerse e segnalate sia dalla Dottrina sia dalla Giurisprudenza.

La Corte milanese, nel corso di un giudizio civile promosso da società attrice (società in accomandita semplice) in prime cure e poi appellata contro altra società (sempre in accomandita semplice), a seguito della cancellazione dal registro delle imprese della prima società avvenuto nelle more dell’instaurazione del gravame, ha valutato come l’applicazione della disposizione novellata, nel suo combinato disposto con l’articolo 328 del codice di procedura civile, presenterebbe profili di incostituzionalità in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione “nella parte in cui non prevedono (ndr. gli articoli 2945 c.c. e 328 c.p.c.), in caso di estinzione della società per effetto di volontaria cancellazione dal registro delle imprese, che il processo prosegua o sia proseguito nei gradi di impugnazione da o nei confronti della società cancellata, sino alla formazione del giudicato”.

L’argomentazione della Corte si fonda, movendo dal presupposto dell’intervento interpretativo monofilattico delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione che non consentirebbe di provvedere, in base al diritto vivente, ragionevole e adeguata soluzione, sulla circostanza che la notificazione dell’atto di gravame (appello) alla società estinta dovrebbe considerarsi come inesistente per inesistenza del soggetto notificando.

Secondo la Corte, nella fattispecie, si porrebbe il problema del soggetto legittimato a ricevere la notificazione e quindi a proseguire il giudizio – liquidatore, socio accomandatario – e, se in capo al secondo, possa configurarsi un’ipotesi di successione a titolo universale o a titolo particolare nel diritto controverso.

Escludendo che il liquidatore possa, nel caso concreto, ritenersi soggetto legittimato in quanto non si ravviserebbe alcuna responsabilità in capo al medesimo, resterebbe unicamente il socio illimitatamente responsabile nei cui riguardi la Corte milanese non valuta configurarsi né una successione universale per carenza dei presupposti di cui all’articolo 110 del codice di procedura civile, né una successione a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell’articolo 111 del codice di procedura civile.

Questo “stallo” interpretativo dato dall’impossibilità di rinvenire un successore nel processo – fenomeno grave anche sul piano pratico potendo la società, a motivo di una condotta volontaria derivante dalla cancellazione dal registro delle imprese, sottrarsi alle proprie obbligazioni ed impedire la valida interposizione di un gravame provocando la formazione di un giudicato sulla res controversa – determinerebbe violazione, ad opinione della Corte milanese:

  • dell’articolo 3 Cost., per disparità di trattamento tra persone fisiche, in cui opererebbe la successione nel processo a favore degli eredi e persone giuridiche dove detto fenomeno non sarebbe riscontrabile;

  • dell’articolo 24 Cost., laddove, a cagione di una condotta volontaria di una parte, si impedirebbe all’altra parte processuale di instaurare un valido rapporto processuale d’impugnazione;

  • dell’articolo 111 Cost., laddove si costringerebbe una parte ad instaurare un nuovo giudizio nei confronti di altro soggetto con evidente dispendio di risorse (rivalutazione di prove già acquisite) e con incidenza sulla durata del processo.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, interveniente, tramite l’Avvocatura generale dello Stato contesta gli argomenti della Corte milanese, concludendo per l’inammissibilità della questione non condividendo l’assunto secondo cui, a seguito dell’intervento delle SS.UU. Civili, non sarebbe dato rinvenire una soluzione interpretativa da applicare alla decisione del caso, potendosi distinguere la posizione dei creditori sociali di società di persone rispetto ai creditori sociali di società di capitali, sia in riferimento alla natura meramente dichiarativa della cancellazione dal registro delle imprese per le società di persone (e non costitutiva come nelle società di capitali) sia riguardo alla possibilità di disegnare, quanto alle società di persone, un fenomeno successorio di carattere universale.

La Corte Costituzionale, nella citata ordinanza, ritiene di non poter accogliere la questione di costituzionalità come prospettata giacché la rimettente Corte di Appello avrebbe dovuto sperimentare la possibilità di dare alle disposizioni impugnate un significato diverso tale da renderle compatibili con i dettami costituzionali; con la conseguenza che, ove detta operazione fosse possibile, la questione dovrebbe, per pacifico orientamento, doversi dichiarare inammissibile.

Le soluzioni interpretative percorribili, a giudizio della Corte, sarebbero quelle già indicate dalla stessa Corte di Cassazione successivamente all’intervento monofilattico, nel senso di potersi, sia pure sui generis, configurare, in seguito all’estinzione della società, un fenomeno successorio con conseguente applicazione, sul piano processuale, dell’articolo 110 del codice di procedura civile.

Inoltre, un intervento della Corte sulla disposizione dell’articolo 2495 del codice civile, come invocato dalla rimettente Corte territoriale milanese, comporterebbe un ripristino del sistema anteriore alla riforma vanificando così la ratio sottesa all’intervento del legislatore di chiudere, con efficacia immediata, ogni rapporto in capo alla società come conseguenza della cancellazione, evento cui riconoscere pieno effetto estintivo di ogni rapporto, anche pendente, in capo alla società; intervento come tale inammissibile qualora operato dalla Corte.

Non credo la Corte Costituzionale, con l’ordinanza in esame, abbia posto termine ai dubbi in materia di cancellazione di società di persone sul piano processuale, dubbi che, invero, continuano ad interessare parte cospicua della Dottrina e ad alimentare accesi dibattiti.

Il punto focale è costituito, come sorge all’evidenza, dalla difficoltà di applicare, come se fosse un “maglione troppo stretto”, una disciplina successoria prevista e disciplinata tipicamente per le persone fisiche alla sorte dei rapporti giuridici pendenti e non risolti in capo alla società in caso di estinzione, per cancellazione, della medesima. In corso di processo affiancare i due fenomeni e darne una soluzione unitaria resta comunque una scelta interpretativa “forzata”, scelta imposta per non infrangere o vanificare l’intervento legislativo ovvero, in caso di società personali, l’intervento monofilattico della Corte di Cassazione del 2010.

 

Avv. Giorgio Pernigotti

 

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