Sospeso l'avvocato che chiede il compenso al cliente ammesso al gratuito patrocinio
Secondo le Sezioni Unite è lecita la sospensione dalla professione irrogata all'avvocato che aveva chiesto il pagamento di un compenso al cliente ammesso al gratuito patrocionio

Il difensore che chiede al cliente ammesso al patrocinio un compenso per l'attività professionale svolta dopo l'ammissione al beneficio stesso commette un grave illecito disciplinare che deve essere sanzionato.
Così hanno statuito nella sentenza n. 9529 del 19/04/2013 le Sezioni Unite chiamate a pronunciarsi sul ricorso presentato da un avvocato al quale era stata inflitta la sospensione di due mesi dalla professione.
Il legale avrebbe violato gli articoli 5 e 6 del codice deontologico forense in combinato disposto con l'art. 85 del D.P.R. n. 115/2002 che pone il divieto per il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte di richiedere o percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli ammessi dalla legge.
L'avvocato ricorrente respingeva la legittimità della sanzione irrogata sostenendo: 1) che il compenso da egli richiesto si riferiva ad una attività di natura stragiudiziale; 2) che l'attività compiuta riguardava un procedimento da instaurarsi avanti al giudice tutelare, escluso dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
La Suprema corte ha rigettato le istanze del ricorrente fondando la propria decisione sulla ricostruzione fatta dal Consiglio nazionale forense in materia di gratuito patrocinio: l'attività professionale di natura stragiudiziale svolta dall'avvocato nell'interesse del proprio assistito non è ammessa al patrocinio in quanto svolta fuori dal processo e il relativo compenso ricade a carico del cliente, al contrario l'attività svolta in vista della successiva azione giudiziaria è ricompresa nell'azione stessa e in relazione ad essa il professionista non può chiedere il compenso al cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Pertanto l'attività per la quale il legale aveva richiesto il compenso era da configurarsi come mera attività propedeutica al procedimento da instaurarsi innanzi al giudice tutelare e nessun compenso poteva essere richiesto al cliente. Inoltre, osserva il CNF; il difensore avrebbe potuto avanzare istanza di modifica del provvedimento che ha concesso il beneficio de quo al fine di ricomprendervi le ulteriori attività svolte nell'interesse del cliente.
La Corte precisa poi che sotto il profilo della determinazione della gravità della sanzione non assumono alcun rilievo considerazioni attinenti alla incesuratezza del professionista e alla lunga opera di assistenza prestata gratuitamene alle parti non abbienti.
Da ultimo, secondo la giurisprudenza uniforme, in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità e alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale è riservato agli organi disciplinari: pertanto, la determinazione della sanzione inflitta dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di giudizio di legittimità..
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione a SS.UU. civili - Sentenza 18 dicembre 2012 - 19 aprile 2013, n. 9529
Svolgimento del processo
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