L'Atto di indirizzo politico istituzionale per l'anno 2015 del Ministro Orlando

I piani per la giustizia del Ministro Orlando: il focus sulla giustizia civile e penale

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L'Atto di indirizzo politico istituzionale per l'anno 2015 del Ministro Orlando

Il ministero della Giustizia ha emanato l'atto di indirizzo politico - istituzionale per l'anno 2015 con il quale determina la strategia riformatrice e definisce le priorità politico-istituzionali nel settore giustizia.

Secondo il Ministro, "Il principio ispiratore unitario della riforma organizzativa che si porrà in essere è l’innalzamento dei livelli di efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa per il tramite non tanto di tagli lineari, ma attraverso la razionalizzazione e qualificazione dell’uso delle risorse disponibili eliminando duplicazioni di funzioni omogenee ed improprie logiche di separatezza gestionale delle singole articolazioni strutturali".

Inoltre, per il ministero, le nuove potenzialità offerte poi dalla tecnologia ed in specie dal datawarehouse contribuiranno certamente ad avviare un processo di profonda trasformazione dei tempi e dei modi dell'attività di ispezione ordinaria, nella prospettiva dell’adozione di meccanismi sempre più performanti, che consentano di sostenere e potenziare l’azione complessiva da svolgersi al fine dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi giudiziari.

Abbiamo estrapolato quanto scritto nell'atto di indirizzo in merito alla Giustizia Civile e alla Giustizia Penale.

 

"Giustizia civile

Come accennato, l’impegno riformatore investirà i fondamentali assetti del processo civile, con l’obiettivo, innanzitutto, di ridurre i carichi di lavoro e l’arretrato, accompagnando così una concorrente azione, sin da ora possibile attraverso un’opportuna azione di diffusione nell’intera rete dei tribunali e delle corti d’appello, delle esperienze organizzative più virtuose, cui è essenziale la collaborazione del Consiglio Superiore della Magistratura.
La necessità di agire con determinazione sull’uno e sull’altro fronte è rivelata da dati obiettivamente eclatanti.
Al 31 dicembre 2013 erano 5.039.423 le cause civili pendenti (di cui 1.315.393 innanzi ai giudici di pace, 96.468 presso i tribunali dei minori, 3.131.342 innanzi ai tribunali ordinari di primo grado, 397.536 in corte di appello, e 96.462 in Cassazione), ciò malgrado i magistrati italiani registrino una produttività tra  le più alte in Europa ed  in costante aumento, sia in termini di numeri assoluti, sia in termini di efficacia sullo smaltimento dell’arretrato, produttività che ha consentito, a partire dal 2009, di invertire la tendenza, portando in costante calo il numero delle cause pendenti e la durata media dei procedimenti, tanto che dal 31.12.2009 al 31.12.2013 la pendenza dell’arretrato è diminuita del 14,9 %.
Nonostante il recente, positivo trend di diminuzione dell’arretrato civile, ad oggi la situazione rimane comunque critica.
Alcuni degli interventi sono stati già posti in atto con il decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto, n. 114.
In estrema sintesi, proprio con intento deflattivo sull’arretrato in entrata specie in primo grado, con disegno di legge approvato su mia proposta dal Consiglio dei Ministri lo scorso 29 agosto, è stata prefigurata l’introduzione di alcuni meccanismi deflattivi idonei a contribuire in modo immediatamente significativo alla riduzione dei flussi in entrata e quindi ad un più agevole smaltimento del carico dei lavoro degli uffici giudiziari, muovendosi nella direzione di una rilevante de-giurisdizionalizzazione.
Si vanno quindi definendo forme alternative di risoluzione delle controversie, in primo luogo attraverso il ricorso all’istituto della negoziazione assistita, configurata come complementare e non alternativa alla già avviata mediazione, istituto che, nuovamente reso obbligatorio dal decreto del fare del giugno 2013, sta gradualmente producendo effetti deflattivi significativi.
Sempre in un’ottica deflattiva dei carichi di lavoro giudiziario, è previsto poi un ampliamento dell’istituto dell’arbitrato, esteso anche alle cause civili pendenti, sia in primo grado che in grado di appello, che determinerà la ricorribilità a tale istituto in un numero considerevole di cause, anche quelle diverse dalla materia contrattuale e anche nei casi in cui, qualora trattasi di contratti, non è prevista la clausola arbitrale.
Con tali interventi si incide quindi su un considerevole numero di cause, favorendo la conciliazione stragiudiziale della controversia, con l’intento di confinare una parte del conflitto anteriormente all’instaurazione del giudizio o in ogni caso, con la traslatio arbitrale, favorendo anche in pendenza di lite il ricorso alla composizione stragiudiziale della lite, con il duplice intento di introdurre un percorso deflattivo che possa concretamente incidere sull’arretrato civile e di contribuire ad innescare una  cultura del componimento della lite che sia gestita anche con strumenti diversi dal ricorso all’autorità giudiziaria.
Anche in ottica organizzativa, si pone poi l’intento di realizzare alcune specializzazioni nel settore civile con la creazione del Tribunale in materia di diritto di famiglia e diritti fondamentali delle persone, concentrando in un unico organo giudicante le competenze attualmente ripartite tra tribunale ordinario, tribunale per i minorenni e giudice tutelare, ed ampliando le competenze dell’attuale Tribunale delle imprese, così accentuando la professionalità della funzione ed evitando la dispersione delle conoscenze.
Una mirata azione di verifica della necessità, che il mondo economico e gli esperti di settore segnalano come urgente, di incisiva razionalizzazione e massima semplificazione delle procedure giudiziali correlate a stati di crisi nelle imprese.
Indipendentemente dall’azione riformatrice da realizzarsi sul piano legislativo, specifiche azioni di orientamento e sostegno degli uffici giudiziari dovranno svilupparsi al fine del coerente sviluppo di una uniforme, immediata azione di riduzione dell’arretrato, in armonia con le indicazioni del Consiglio Superiore della Magistratura. Le esperienze maggiormente virtuose rivelatesi nella rete degli uffici giudiziari dovranno valere come modello cui ispirarsi.
 

Giustizia penale

Sul fronte della giustizia penale ci si muove su un duplice versante, corrispondente all’esigenza di interventi relativi sia al sistema sostanziale che a processuale.
Anche la giustizia penale è afflitta da un ingente arretrato al 31 dicembre 2012 sono 3.394.814 le cause penali pendenti, di cui 31.871 presso la Corte di Cassazione, 266.478 presso la Corte di Appello, 1.203.437 nei Tribunali e relative sezioni (ivi comprese le sezioni di assise), 163.479 presso i giudici di pace, 42.497 presso i Tribunali minorenni, 1.687.052 negli uffici di Procura.
Gli interventi normativi previsti dal disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 29 agosto sono, pertanto, orientati innanzitutto in una direzione deflattiva, conservandosi cura estrema nella salvaguardia di essenziali profili di garanzia.
In tal senso si inciderà sull’udienza preliminare, in quanto occorre evitare che detta fase si dilati, in concreto, a tal punto da divenire un vero e proprio primo grado di giudizio, incidendo, da un lato, sui i poteri probatori d’ufficio del giudice e, dall’altro lato, limitandola ai procedimenti per i reati più gravi.
Quanto all’appello si prevede di intervenire delineando, attraverso apposite direttive, tale strumento come mezzo di impugnazione segnato da principio di tendenziale tassatività dei motivi, anche ove l’appellante sia il pubblico ministero.
Anche il giudizio di Cassazione sarà oggetto di riforma, sempre nel senso della semplificazione e dell’accelerazione dei tempi processuali, che si immagina di raggiungere riducendo la ricorribilità avverso alcune tipologie di provvedimenti, senza arretramento alcuno delle fondamentali garanzie del cittadino.
Per assicurare l’effettivo svolgimento dei giudizi e la loro ragionevole durata si prevede di intervenire altresì sulla disciplina della prescrizione, nell’ottica di contemperare l’interesse alla funzionalità della macchina giudiziaria con quello alla non perseguibilità di fatti commessi a notevole distanza di tempo, mediante opportune integrazioni della vigente disciplina delle cause di sospensione.
Sotto altro profilo nel settore penale va inoltre portata a termine la revisione della disciplina per la prevenzione e repressione della criminalità organizzata, anche attraverso soluzioni innovative, imperniate sull’introduzione di procedure di controllo giudiziario finalizzate al respingimento del rischio di condizionamento criminale dell’impresa, riservando le più traumatiche tecniche del sequestro e della confisca ai casi più gravi, di definitiva ed irrimediabile espansione dell’influenza della criminalità organizzata.
In tale prospettiva, è apparso essenziale procedere al superamento del tradizionale divieto di incriminazione del cd. autoriciclaggio, per il caso di reintroduzione dei proventi di reato nel ciclo produttivo, e procedere ad una rivisitazione della disciplina del falso in bilancio, eliminando le zone d’ombra e di non punibilità che finiscono per incentivare meccanismi artificiosi, tanto più difficili da scoprire quanto maggiori sono  le dimensioni della società".

 

 

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