Cassazione sulla impugnabilità dell'ordinanza filtro dell'appello

Corte di Cassazione, Ordinanza 27 marzo 2014 n. 7273 sulla impugnabilità dell'ordinanza d'inammissibilità filtro dell'appello (art 348-ter)

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Cassazione sulla impugnabilità dell'ordinanza filtro dell'appello

La sentenza in commento, dichiarando in via preliminare, non valida la procura rilasciata a margine del ricorso per ingiunzione visto che
"nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso", si occupa dello speciale caso del filtro d'appello applicato in un caso di mancata indicazione specifica dei motivi di appello.

Nel caso di specie la CA aveva dichiarato ex art 348-bis e ter l'inammissibilità dell'appello "per non essere stati formulati mtivi specifici di impugnazione, ossia per una questione pregiudiziale di di rito". Secondo la Corte di Cassazione si tratta di erronea applicazione in quanto l'incipit dell'art. 348-bis fa espressamente riferimento ai casi in qui la domanda verosimilmente appaia infondata (" ... quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta ... ") nella sostanza e non per motivi di rito.

Secondo la Corte di Cassazione l'ordinanza di filtro può essere emessa, non già per sanzionare difetti formali dell'atto di impugnazione ovvero l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del diritto di impugnare, ma nei casi in cui il gravame non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, il che implica una valutazione della probabile infondatezza dell'appello e, quindi, un giudizio di merito e afferma: "il campo di applicazione dell'ordinanza di inammissibilità [348-bis] è quello dell'impugnazione manifestamente infondata nel merito".

E prosegue richiamando Corte d'Appello di Milano, asserendo che "l'ordinanza di inammissibilità può essere pronunciata nelle ipotesi in cui appaia evidente già prima facie che l'impugnazione non presenta neppure una possibilità di accoglimento".

La questione sulla ricorribilità in cassazione del provvedimento di inammissibilità deve tenere in considerazione il dettato dell'art. 348-ter il quale al terzo comma dichiara: "Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile."

Si pone, pertanto, il problema della ricorribilità in cassazione dell'ordinanza di cui trattasi.

Secondo la Corte, solamente "quando  l'ordinanza di inammissibilità ex art. 348-ter cod. proc. civ. venga emanata entro il suo ambito applicativo proprio non vi è spazio per una autonoma ricorribilità per cassazione della stessa, neppure con il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost.".
Dichiarata l'innammissibilità, la tutela giuridica che compete al caso concreto è garantita dall'ordinamento dalla ricorribilità in cassazione del provvedimento di primo grado.

Ma la Corte di Cassazione non può fare a meno di sottolineare come nel caso di specie l'ordinanza-filtro non era stata pronunciata per confermare nel merito una giusta sentenza di primo grado; il filtro aveva riguardato unicamente una questione di rito, attinente, fra l'altro strettamente al mezzo di impugnazione non entrando affatto nel merito della questione giuridica.

E conclude la Suprema Corte nel dichiarare che "l'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata, al di fuori dei casi previsti dalla legge processuale, per sanzionare la specificità dell'impugnaizone, e quindi èper il riscontro di una qiuestione pregiudiziale di rito di carattere impediente attinente alla forma dell'atto di appello, è impugnabile con il ricorso per cassazione".

 

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